• User

    e che in precedenza era in regime semplificato, poi passato al forfettario


  • User

    ***da circolare n.22 31/01/2017

    7 -** **Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.****La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla norma sopra citata; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare n. 35/16 per l?anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.**Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell?accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall?interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.**Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.**I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d?impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.*I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d?iscrizione, in modo da consentire all?Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.


  • User Attivo

    La riduzione si applica a tutti i soggetti in regime forfettario, anche a quelli che vi accedono in modo naturale perché ne hanno i requisiti.
    La riduzione non é un obbligo e non é automatica, nel senso che hai la possibilità di scegliere la contribuzione ordinaria o la riduzione del 35% con apposita richiesta.


  • User

    grazie

    i versamenti del primo slittano cmq al secondo anno?


  • User

    o meglio: facendo le modifiche a gennaio (variazione codice ateco, passaggio ad artigiani iscriz. cciaa, inps artigiani e richiesta riduzione regime agevolato), i versamenti (eventualmente ridotti) che tu sappia partiranno nel 2020? (con rich. versamenti 2019+2020+acconti)


  • User Attivo

    I versamenti ridotti inizieranno solo la richiesta che farai all'inps, che di solito va fatta entro gennaio dell'anno durante il quale entri nel forfettario. Se da semplificato passi a forfettario nel 2019 e a gennaio fai la comunicazione, l'inps per il 2019 emetterà le rate dei contributi tenendo conto della riduzione.


  • User

    è già nel forfettario passerà da libero professionista ad artigiano a gennaio 2019

    i contributi artigiano/commerciante normalmente partono dall'anno dopo, non è così?


  • User

    o meglio: mi risulta che tutti i versamenti di contributi partono dall'anno successivo se si fa una variazione di quel tipo (da commerciante/artigiano a professionista o viceversa), vale anche per il forfettario?


  • User Attivo

    Si, a gennaio l'INPS ti iscrive nella sezione commercianti/artigiani e prenderà del tempo per farti arrivare il prospetto con le scadenze trimestrali. 1 anno non credo, un po prima.


  • User

    grazie


  • User

    altro dubbio :
    i contributi INPS versati nel 2019 come saldo 2018 (per l'attività di libero professionista reg. forfettario) saranno deducibili nel 2020 come artigiano forfettario?


  • User Attivo

    I contributi di deducono per cassa, se li hai versati nel 2019 lo inserirai nella dichiarazione modello 2020 anno di imposta 2019