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REGIME EX MINIMI e nuovo regime forfettario (Legge Stabilità 2016)
Buongiorno a tutti gli utenti del forum, ho una questione che mi interesserebbe dirimere.
Sono un professionista che ha applicato il regime dei minimi sino al periodo di imposta in corso al 31.12.2013: per superamento dei limiti di età, a partire dal periodo di imposta 2014, sono migrato nel regime degli ex minimi (articolo 27, comma 3, del Dl 98) e nel Quadro VO del MOD.IVA 2015 (RIGO VO34) il professionista che ha redatto il mio MOD. UNICO 2015 ha esercitato l'apposita opzione pur non essendo tenuto a farlo. Possedendone le caratteristiche, potrei rientrare nel nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2016: per evitare contestazioni future, è consigliabile inviare un'autonoma DICHIARAZIONE IVA 2015 integrativa eliminando l'opzione sul RIGO VO34 che mi vincolerebbe per un triennio oppure mi è stata preclusa la possibilità sino all'esercizio in corso al 31.12.2016?Qualcuno ha pareri da darmi?
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Il regime degli ex minimi è stato abolito nel 2015, l'opzione quindi non aveva più nessuna validità.
Nel corso del 2015 avrebbe potuto scegliere tra regime forfettario e regime ordinario, se ha scelto il regime ordinario "pare" (si attendono ancora chiarimenti) essersi escluso la possibilità di entrare nel forfettario a partire dal 2106.
Un saluto
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Grazie della celere risposta ma l'opzione esercitata è stata quella per il REGIME CONTABILE AGEVOLATO (ART.27, COMMA 3, LEGGE 98/2011) come da RIGO VO34 della modello di DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2015 presentato in data 30.09.2015 e non quella per il REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996): quindi, correggetemi se sbaglio, non ho esercitato l'opzione per il REGIME ORDINARIO bensì ho esercitato l'opzione per un regime nel quale sarei entrare NATURALMENTE, sia per comportamento concludente, sia per espressa disposizione di legge (come la circolare N°185825/011) dal momento che ne ricorrevano i presupposti.
Se avessi voluto optare per il REGIME ORDINARIO, avrei dovuto barrare il RIGO VO21 (REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI) o sbaglio?
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Non confondiamo il regime contabile ordinario con il regime fiscale ordinario.
Ti riporto le istruzioni del modello Iva 2015
"Regime contabile agevolato – Articolo 27, comma 3, decreto-legge n. 98 del 2011Rigo VO34, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisitiprevisti dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno2014,per il regime contabile ordinario.L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca".
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Egregio Dott. Ascariello,
io, purtroppo, continuo a non capire: quel che mi sembra certo è che non sarebbe stato necessario l'esercizio di alcuna opzione in DICHIARAZIONE IVA 2015...al più, se proprio si voleva esercitare una opzione per il REGIME CONTABILE AGEVOLATO (ART.27, C.3, L.98/2011), NON si sarebbe dovuto barrare la casella 1 del RIGO VO34 bensì la casella 2 del RIGO VO33...conferma?
Se quanto appena detto è vero...una DICHIARAZIONE INTEGRATIVA potrebbe "sanare" la questione con l'Agenzia delle Entrate?
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Facciamo così:
nel 2015 quale regime fiscale ha adottato? Presuppongo il regime ordinario (tassazione Irpef a scaglioni) e liquidazione Iva trimestrale, giusto?