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Limiti legali del "nome d'arte"
Ho un dubbio (più che altro accademico) sui limiti legali del nome d'arte.
Diciamo che il signor Mario Rossi faccia l'attore o il comico o lo scrittore e voglia usare il nome d'arte di Franco Bianchi. Ovviamente firmerà le sue opere come Franco Bianchi, ma per tutte le altre incombenze come procederà?
Ad esempio se deve prenotare un volo o un hotel dovrà per forza di cose utilizzare il nome reale. Ma se questo viene prenotato da un editore o una assistente l'artista si potrebbe benissimo trovare con prenotazioni come suo nome d'arte. Che però non rientrano sui documenti.
Stessa cosa per i vari contratti. In più non ho chiaro quale sia la differenza tra usare un nome d'arte e dare false generalità.
Per risolvere la cosa l'artista dovrebbe presentarsi con entrambi i nomi ma la cosa diverrebbe abbastanza ridicola in una cena con 50 persone presentarsi a tutti così: "Piacere Franco Bianchi... ma in realtà mi chiamo Mario Rossi.." Ma altrettanto ovvio che se si presenta con il solo nome reale perde il senso avere un nome d'arte.
Aspetto pareri, dato che centinaia di artisti utilizzano pseudonimi immagino che tutte queste casistiche siano già state analizzate e superate.
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In tutti i casi in cui è richiesta la presentazione di un documento di identità, oppure nei casi in cui serve identificare un soggetto il nome d'arte lascia il tempo che trova.
Il discorso di una prenotazione alberghiera credo sia una questione da porre in secondo piano. O perchè l'artista è molto conosciuto o meglio perchè qualsiasi agenzia o editore o agente dell'artista comunicheranno eslusivamente il nome reale anche per una comodità. Infatti il nome reale porta una maggiore riservatezza.
Per i voli, guida di veicoli, ed ongni altro rapporto con la P.A. ecc. si può usare solo il nome reale e da sempre tutti fanno così.
Altro discorso sono le regole che valgono in editoria, cinema ecc.
In quel caso è il nome reale ad essere associato al nome d'arte per questioni di spettacolo, fiscali ecc.
Ma in nessun contratto o scrittura si troverà mai una persona identificata con il nome d'arte, al limite troverai: Mario Rossi, in arte Pippo Luchetto.
In altre parole il nome d'arte non ha alcun valore se non quello commerciale ai fini di spettacolo, arte, ecc.
Infine è sempre un discorso ampiamente teorico quello del delitto p. e p. dall'art. 496 c.p.
Infatti non credo che l'artista interrogato da un pubblico ufficiale, o persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o servizio, abbia in mente di fornire una falsa dichiarazione indicando il suo pseudonimo o nome d'arte.
Così vanno interpretati anche gli artt. 494 e 495 c.p.
Ma se Mario Rossi è conoscituo come Pippo Luchetto ad una cena con amici e colleghi potrà presentarsi come Pippo Luchetto senza mostrare la propria carta d'identità e senza conseguenze se non teoriche e poco realizzabili specie sul piano penale.
E' come quando una persona è conosciuta dai consociati con un nomignolo. Molto spesso infatti troverai in atti di indagine o procedimenti penali, ma anche in altro, Tizio Caio, detto Ciccio...
Spero di aver fugato i tuoi dubbi.