• Super User

    Personalmente non la vedo in questo modo:

    I dati fondamentali per dare una risposta sono 2:

    1 chi ha proposto citazione.

    2 il legale è stato nominato correttamente?


  • User Newbie

    Io sono l'intimato. Costituito in ambo i giudizi con comparsa e relativa procura alle liti.
    Nel primo caso il giudice ha mutato il rito concesso termini per memorie e a giorni ci sarà l'udienza di discussione (cui vorrei presenziare da solo per la considerazione che essendo cambiato il giudice è verosimile che concederà un termine per note e rinvierà la discussione, che poi è documentale).

    Nel secondo caso la situazione è identica, ma sarebbe l'ennesima prima udienza del rito sommario (che ha subito due rinvii). Potendo presenziare personalmente ritenevo di richiamarmi alle argomentazioni della comparsa.


  • Super User

    In questo caso, può presenziare personalmente e comportarsi come se fosse a tutti gli effetti un legale.
    Salvo pochi procedimenti d'ufficio che sono propri del legale, potrà predisporre il processo, se vuole, affidare successivamente al legale le arringhe.

    Mi pare di capire che è stato fatto, come sempre, un arruffata alla civilistica maniera.
    Vedo di iniziare tutto dal punto chiave:

    Art. 163. Contenuto della citazione
    La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
    Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
    L'atto di citazione deve contenere:
    1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
    2 il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
    3 la determinazione della cosa oggetto della domanda;
    4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
    5 l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
    6 il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
    7 l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.
    L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

    ** Art. 163-bis. Termini per comparire
    ** Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
    Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce all'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
    Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

    ** Art. 164. Nullità della citazione
    ** La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163.
    Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
    La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
    La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo.
    Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
    Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167.

    ** Art. 165. Costituzione dell'attore**
    L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
    Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

    ** Art. 166. Costituzione del convenuto**
    Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

    ** Art. 167. Comparsa di risposta**
    Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
    A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
    Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

    ** Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio**
    All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
    Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

    ** Art. 168-bis. Designazione del giudice istruttore**
    Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
    La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
    Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
    Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
    Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

    ** Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte**
    Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
    Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

    ** Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento**
    Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
    E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
    Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
    Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

    ** Art. 171. Ritardata costituzione delle parti**
    Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.
    Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.
    La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

    Art. 174. Immutabilità del giudice istruttore
    Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
    Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.

    **Capo II: DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA
    Sezione I: DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE
    Art. 175. Direzione del procedimento
    ** Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
    Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
    Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

    ** Art. 176. Forma dei provvedimenti
    ** Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.
    Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.

    ** Art. 177. Effetti e revoca delle ordinanze**
    Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
    Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
    Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
    1 le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
    2 le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
    3 le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;

    ** Art. 178. Controllo del collegio sulle ordinanze**
    Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
    L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
    Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
    Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

    ** Art. 179. Ordinanze di condanna a pene pecuniarie
    ** Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.
    L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata.
    Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.
    Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

    **
    Sezione II: DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
    Art. 180. Forma di trattazione
    ** La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.

    ** Art. 181. Mancata comparizione delle parti
    ** Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
    Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

    ** Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
    ** Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

    ** Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa**
    All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
    Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
    Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve Procedere a norma dell'art. 185.
    Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
    Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
    Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
    1 un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
    2 un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    3 un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
    Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.
    L'ordinanza di cui al settimo comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

    ** Art. 183-bis. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
    ** Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

    ** Art. 184. Udienza di assunzione dei mezzi di prova
    ** Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

    ** Art. 184-bis. Rimessione in termini**
    Questa norma è stata abrogata ora si fa riferimento all'art. 153 c.p.c.

    ** Art. 185. Tentativo di conciliazione
    ** Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
    Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

    ** Art. 185-bis. Proposta di conciliazione del giudice
    ** Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia è all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

    ** Art. 186. Pronuncia dei provvedimenti**
    Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

    ** Art. 186-bis. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate**
    Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
    L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
    L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

    ** Art. 186-ter. Istanza di ingiunzione**
    Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
    L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
    L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
    Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.
    Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.
    L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

    ** Art. 186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione**
    Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
    L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
    Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
    L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la sentenza.

    ** Art. 187. Provvedimenti del giudice istruttore
    ** Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
    Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
    Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
    Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4, i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.
    Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

    ** Art. 188. Attività del giudice**
    Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

    ** Art. 189. Rimessione al collegio
    ** Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma.
    La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

    ** Art. 190. Comparse conclusionali e memorie**
    Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
    Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

    Credo dovrebbe bastare per rispondere al quesito.


  • User

    Scusami Lokken ma il rito è locatizio, ergo rito lavoro e pertanto i riferimenti da te citati non sono corretti.

    In caso di opposizione, come in questo caso il giudice muta il rito ed inizia un processo col rito lavoro.


  • User Attivo

    domanda per serenach, sei un praticante/avvocato? Mi sembra che tu abbia una certa proprietà di linguaggio giuridico...


  • Super User

    Bisogna vedere se convenga fare un tipo di procedimento, quando d’altro canto, il rito sommario di cognizione è un rito alternativo, da un canto, al rito ordinario di cognizione e, dall’altro, al rito ordinario (rectius speciale) delle cause di lavoro e assimilabili.

    Ad ogni modo la prassi civile necessita della consulenza di un civilista.
    A lei serve anche specializzato di diritto del lavoro.

    Può comunque consultare il libro quarto dei procedimenti speciali del c.p.c. ex art. 702bis e seg. lascia intendere la sua compatibilità sia con le cause instaurabili con il rito ordinario che con le cause che seguono il rito del lavoro;


  • User Newbie

    Ciao e grazie a tutti, no sono un letterato sotto sfratto, ma vivo da anni in affitto e ne ho viste di tutti i colori, per cui ho studiato nei miei limiti per esser pronto.
    Poi ho capito che la legge non è una scienza esatta e ogni giudice fa un po' come gli pare per quanto attiene alla procedura.
    Per dirti dato che all'udienza per sfratto mi presentai da solo, pur essendo irrituale, il giudice valutando l'opposizione mi ha dato un mese per costutuirmi con comparsa, ergo difesa tecnica... In udienza, a differenza di altri giudici, non mi fece depositare nè documenti nè ascolto approfonditamente le doglianze relative al fatto che controparte avesse depositato l'atto solo in maniera telematica. Citai l'inammissibilità di tale deposito richiamando ex plurimis l'ordinanza di Padova che richiamava anche una cassazione ( ma il discorso su ammissibilità e inammisibilità del'atto di costituzione dipende dal tribunale). Eccepii il fatto che le parti non fossero costutite e che non trattavasi di atto endoprocedimentale, oltre a doglianza relativa al fatto che non avevo potuto accedere agli allegati del fascicolo essendo tutto digitale...

    Il problema in sintesi è CHE SUCCEDE: io metterei pure l'rg tanto per darvi un idea.... ma qui parliamo di due distinti procedimenti. Per quello in fase sommaria non sono preoccupato, perchè ho depositato la comparsa e l'opposizione è fondata su prova scritta, non ho nulla più da aggiungere e so di poter presenziare da solo. E ritengo che anche se non presenziassi il giudice dovrebbe tener conto che è stata svolta attività inequivocabilmente volta a contrastare la convalida e l'emissione del provvedimento interinale...

    Invece mi preme avere una idea per la fase di merito degli altri due procedimenti.... Sono "ex" sfratti per morosità cui mi sono opposto con successo e le relative ordinanze hanno dato origine a rito locatizio, previo tentativo di conciliazione divenuto obbligatorio nelle more del procedimento.
    Il giudice è un GOT che sostutuisce per surroga il giudice ordinario precedente, non conosce la vicenda e non credo che studi il mare di carte la sera prima.
    Abbiamo ambo le parti depositato le memorie, quindi di fatto il processo è scritto e maturo per la decisione. Nell'ipotesi di rinvio per note pensavo di andare lì, ovviamente dare atto della mia presenza stando muto, non potendo autopatrocinarmi, e vedere che succede. Tanto il giudice decide sui fatti documentali, non sulle chiacchiere... Il mio legale di fiducia è di una città lontana, farlo salire per due minuti è un onere per entrambi....
    L'unica cosa che ho capito è che, se controparte chiede qualcosa non mi potrei opporre (penso a dei testimoni) ma l'opposizione è già in memoria e poi considerato il fatto non è che la testimonianza cambi l'obbligazione.... Trattasi infatti di contratto locativo con esclusione del vincolo solidale al pagamento che, accettato dal locatore, a mio avviso ha mutato l'obbligazione in parziaria... Poi è successo che gli altri inquilini siano andati via col permesso scritto del locatore, senza che ne sapessi nulla, e a me hanno chiesto l'intero canone... Io ho continuato a pagare il "mio" canone, dato che nè mi sono mai impegnato per l'intero, nè esistono atti di cessione del contratto che dovrebbero coinvolgere cedente ceduto e cessionario.... Invece nel caso il locatore ha sottoscritto delle scritture private con due inquilini nelle quali si dice che mi viene "lasciato" tutto il contratto.... Quando mi presentai alla fase sommaria dissi al giudice.... Io non ho mai sentito parlare nel codice civile del "trasformismo dell'obbligazione", da parziaria a solidale a meno che non sia il codice ricucciano per cui so tutti finokki cor kulo degli altri.... E poi mi alterai quando l'avvocato di controparte disse che essendo l'unico in casa era "automatico" che dovevo pagare tutto io... Gli dissi: quella scrittura che ha fatto per me è carta straccia, senno' domani mi sveglio, subaffitto a un talebano e le oppongo il nostro accordo in sede di contenzioso... Inoltre dato che sosteneva la solidarietà le dissi pure che sostenere un obbligo solidale in presenza di un unico debitore era un ossimoro giuridico, dato che si presuppone la pluralità di soggetti dal lato passivo...
    Scusate mi sono lasciato andare , solo per farvi capire che sono due anni costretto per la follia di un ragazzino di 25 anni a spendere centinaia di euro (e non me lo posso permettere attualmente)..... So che non c'è una risposta certa su come andrà a finire... chiedevo solo a livello procedurale..... Essere presenti senza avvocato non credo che infici l'attività svolta fino a quel momento. Anche se non ci presentassimo la sentenza dovrebbe cmq tener conto delle produzioni documentali...
    Volevo conoscere solo se corro rischi andando li' senza avvocato, tutto qui'....


  • Super User

    Solo un legale può eccepire le irregolarità d'ufficio.

    Il fatto procedurale l'ho riportato, il codice di procedura standard con "eventualmente", ma non ci metterei la mano sul fuoco, la relativa modifica dettata dal 700 bis. Ammesso che il giudice, supplente, lo segua o Lo Conosca.


  • User Newbie

    Ok, grazie....ma in buona sostanza cosa succede? Prima udienza rito lavoro , io ho assunto la "qualità di resistente" la controparte "ricorrente".

    Controparte si presenta con avvocato io da solo. So che in caso di discussione ci vuole l'avvocato, ma so pure che la causa è documentale, quindi oralmente non si modificano i contratti o le obbligazioni assunte in forma scritta. Ipotesi: rinvio con termine per note? Contumacia?
    A me cio' che interessa è che non venga cancellata la causa dal ruolo, per il merito sono relativamente fiducioso avendo dato prova scritta che non sussiste solidarietà. grazie


  • Super User

    Quando non è presente un legale, il giudice ha carta bianca. Secondo me avresti potuto annullare il procedimento già da tempo, se il legale eccepiva l'irregolarità.

    I procedimenti civili sono tutti simili, si compare e decide il giudice, che fa come vuole.

    Eventuali abbusi vanno impugnati.

    Probabilmente ci sarà la comparizione e non è escluso che ci possa essere un dibattito, non esistono vizi tali da inficiare il procedimento in fase dibattimentale.