• User

    @criceto said:

    I pagamenti come sono stati effettuati?

    Mia zia mi ha detto che gli dava acconti in contante e ogni volta che lui riceveva l'acconto firmava su un foglio (che lasciava a mia zia) l'avvenuto pagamento...ora questo foglio mia zia l'ha dato al suo avvocato...quindi la prova degli acconti che gli ha dato c'è...


  • Suggerisco una visita alla GDF ...


  • User

    GDF=Guardia di Finanza giusto?
    Ma quindi pensi ho ragione che l'impresa avrebbe dovuto emettere fattura e che a fattura emessa mia zia deve pagare solo i 1640??


  • La fattura va emessa contestualmente al pagamento, o almeno nel mese dello stesso, ovviamente la cifra pagata é comprensiva di IVA.
    Spero che i pagamenti in contante fossero singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge ...
    Vedere quì per le regole e le eventuali sanzioni:
    http://www.farmacista33.it/l-utilizzo-del-contante-limiti-e-sanzioni/fisco-e-tributi/news-42556.html


  • User

    A dir la verità non so le cifre dei singoli acconti...però nell'articolo che mi hai linkato mi sembra di aver capito che dal 2007 il limite per pagamenti in contante era 2500?, mentre invece dal 2011 è sceso a 1000?...ma i pagamenti sono stati fatti tra il 2004 e il 2005... A quel tempo quindi mi sembra di aver capito che non c'era limite o sbaglio? Se invece ci fosse stato, chi starebbe peggio? Mia zia che ha pagato in contanti o l'impresa?


  • User

    Cercando su internet credo di aver trovato che a quei tempi era vietato il pagamento in contanti per cifre superiori a 15000?... La cifra totale era di circa 24000?, però come detto il primo lavoro era di circa 13000 poi ci furono delle modifiche con un Second foglio per ulteriori lavori per altri circa 11000... Quindi nessuno dei due accordi superava la cifra dei 15000?...


  • In tal caso la visita alla Finanza non costituisce per voi il minimo rischio ... invece per gli altri ... hai hai hai ...


  • User

    Il limite dei 15000? l ho trovato qui europa.eu/legislation_summaries/other/l24016_it.htm

    Perché dici che per zia non ci sono problemi per l'impresario si?


  • La zia ha pagato ed ha una ricevuta, l'impresario ha incassato e non ha emesso fattura ... hai hai hai ... EVASIONE FISCALE!


  • User

    @criceto said:

    La zia ha pagato ed ha una ricevuta, l'impresario ha incassato e non ha emesso fattura ... hai hai hai ... EVASIONE FISCALE!
    quindi quello che avevo pensato inizialmente io...grazie!


  • Super User

    Considera che hai parlato di fogli!

    Fossi in te vedrei bene di che tipo di fogli si tratta e come prima cosa li TOGLIEREI dalle grinfie del vostro legale. Queste cose sono molto gravi potrebbero corrompere il vostro legale e far distruggere od alterare i fogli, facendo risultare un nulla. (agli avvocati si danno solo copie)

    Facci sapere se si tratta di pezzi di carta semplici, al di fuori di trucchi del mestiere che un legale può usare sfruttando la loro stessa "finta messa in mora" per dimostrare che il pagamento c'è stato, servirebbe "il contratto" Il pezzo di carta non ha nessun titolo legale.


  • User

    @Lokken said:

    Considera che hai parlato di fogli!

    Fossi in te vedrei bene di che tipo di fogli si tratta e come prima cosa li TOGLIEREI dalle grinfie del vostro legale. Queste cose sono molto gravi potrebbero corrompere il vostro legale e far distruggere od alterare i fogli, facendo risultare un nulla. (agli avvocati si danno solo copie)

    Grazie Lokken...purtroppo stiamo parlando di una povera anziana di più di 80 anni rimasta vedova e che non vuole dare fastidio a nessuno, che ovviamente appena si è vista la lettera di sollecito pagamento ha dato tutto all'avvocato è già un miracolo che ho saputo la cosa (anche perchè abito molto lontano)!!!!


  • Super User

    Capisco! A limite possiamo parlare di: circoncisione di incapace.

    Però occhio che qui si gioca su pezzi di carta e non contratti!

    In giurisprudenza un contratto ha un valore giuridico riconosciuto, un pezzo di carta potrebbe essere carta straccia.


  • User

    grazie lokken, vedremo l'evolversi della situazione! Comunque, volevo un'altra informazione. Nella lettera che l'avvocato ha inviato, ha parlato di ulteriori lavori al di fuori di quelli stabiliti nei due "contratti" e sempre secondo loro potrebbero dimostrare questi lavori con altri fogli firmati da mia zia, però da quanto ne so l'avvocato non ha allegato copia di questi ulteriori fogli alla lettera di sollecito pagamento. Volevo quindi sapere la ditta è obbligata a mostrare tali fogli (visto che mia zia afferma di non aver firmato altri fogli oltre i primi due), o è obbligata solo in caso si vada in causa. Io credo che la ditta dovrebbe fornire questi fogli...come può chiedere un pagamento senza dimostrarlo? anche io posso chiamare il mio avvocato far inviare una lettera alla ditta dicendo che avanzo dei soldi per un certo motivo...devo dimostrare tale motivo...o sbaglio? poi se effettivamente la ditta è in grado di fornirci copia di questi fogli di cui parla, allora se ne potrebbe riparlare ....(anche se in realtà bisognerebbe vedere sempre gli originali in quanto potrebbero falsificare i documenti).


  • Alle corte! non si può sollecitare il pagamento in assenza di un documento fiscalmente valido che quantifichi la richiesta.


  • User

    Grazie criceto...cmq la fattura l'impresa non l ha emessa e quindi già questo è un punto a favore di mia zia...ma io intendevo l ulteriore foglio che secondo la ditta mia zia avrebbe firmato,mia zia ha il diritto di visionarlo anche senza causa, o solo in caso di eventuale causa?


  • Non é questione di visionare tale foglio, quì manca il giustificativo su cui basare la richiesta di pagamento.
    Se e quando tale giustificativo (fattura) sarà presentato si potrà disconoscere quanto in esso evidenziato e chiedere l'esibizione dell'ordinativo e dell'accordo firmato ...
    Ora attendiamo fiduciosi il parere di Lokken sulla liceità di una richiesta di denaro da parte di una azienda in assenza di fattura o di ricevuta fiscale ...
    prevenendo eventuale domanda faccio presente che, quando il cliente non paga subito, per certificare il proprio diritto a percepire denaro si emette ricevuta fiscale con la dicitura "corrispettivo non riscosso" ... ed in seguito, a pagamento avvenuto, se ne emette una seconda per ricevuta .... questo nel caso si decida per la ricevuta fiscale ovviamente.


  • User

    Ragazzi, vi ringrazio dell'interesse...ma voglio lavarmene le mani, in quanto la gratitudine non è di questo mondo!


  • La zia ti ha gentilmente invitato a "farti gli affari tuoi"?


  • User

    No...problemi con l avvocato che vedendo il mio interesse ha iniziato a dire che io non mi fido di lei ecc! Allora vedremo cosa farà da sola! Anche perché ogni volta che scrivevo all'avvocato non rispondeva mai...tutto quello che ho pensato ho dovuto cercare di capirlo dalle parole di un altro zio visto che l'avvocato non mi ha fatto visionare i fogli come le avevo gentilmente richiesto!