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Revocatoria curatore fallimentare Germania
Sono uno dei 2 soci di una SRL che esporta fiori e piante. Nel 2005 abbiamo iniziato a fornire (1-2 spedizioni settimanali) un cliente in Germania che per circa un anno ha pagato regolarmente entro 30-45 giorni, poi purtroppo ha iniziato a ritardare i pagamenti, ogni 10-20 giorni faceva un pagamento, ma comunque il suo debito cresceva sempre A settembre 2009 arrivati ad un debito di quasi 10.000 euro con fatture insolute di ben 8 mesi abbiamo smesso di fornirlo.A marzo 2010 veniamo a sapere che ha dichiarato fallimento Il mese scorso ricevo una raccomandata dal curatore fallimentare......la apro sperando di riceverne se non i 10.000 euro almeno una piccola parte e invece... mi chiedono di restituire ben 16.000 euro che lui mi aveva pagato nel 2009 relative a fatture di fine 2008.Ora iniziamo una causa......
Mi pare una follia! Possono richiedermi la restituzione? Possono farmi causa in Germania o essendo la mia ditta Italiana devono farmela qui?
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[TD="colspan: 2"]Va vista la legge 31 maggio 1995 che ha riformato il sistema di diritto internazionale privato e processuale; inoltre, si potrebbe valutare la questione in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3, 4, del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con legge 21.6.1971 n. 804 e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
Al riguardo è da precisare che tale convenzione è stata sostituita dal Regolamento (CE) n. 44 2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Anche in questo caso si rende necessario, per un più completo quadro di riferimento, delineare i contenuti essenziali di tale regolamento vigore dal 1° marzo 2002. tenendo però presente che esso non si applica alla Danimarca, nei cui confronti resta in vigore la precedente Convenzione di Bruxelles.
Il campo di applicazione del suddetto ( Capo I Art. 1 ) riguarda la materia civile e commerciale ed è in particolare esclusa la materia fiscale, doganale e amministrativa.
Sono pure esclusi i testamenti, le successioni, il regime patrimoniale fra coniugi, le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche, i fallimenti e le altre procedure affini, la sicurezza sociale e l’arbitrato.
In particolare le sezioni 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 del Capo secondo del Regolamento , concernono rispettivamente le disposizioni generali sulla competenza, le competenze speciali, la competenza in materia di assicurazione e la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro, le competenze esclusive, la proroga della competenza, l’esame della competenza e della ricevibilità dell’azione,la litispendenza e connessione,o provvedimenti provvisori e cautelari.Per quanto concerne la materia contrattuale l’art. 5 della citata sezione 2^ dispone che la persona domiciliata nel territorio di una Stato membro può essere convenuta in un altro stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
A differenza della cessata Convenzione di Bruxelles il nuovo Regolamento ha espressamente precisato che, salvo diverso accordo, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è da considerarsi, nella compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e nei contratti di prestazioni di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
La sezione quarta del Regolamento concerne la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori.L’art. 15 di detto Regolamento dispone che sono da considerarsi tali i contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale.
Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento stesso le vendite a rate di beni mobili materiali, i prestiti con rimborso rateizzato e ogni altra operazione di credito connessa con il finanziamento della relativa vendita.
Rientrano inoltre nel campo di applicazione di detto Regolamento tutti gli altri casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purchè il contratto rientri nell’ambito di tale attività.
Inoltre qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una agenzia o qualsiasi altra sede di attività in uno Stato membro essa è considerata,per le controversie relative al loro esercizio,come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato E’ infine da tener presente che tali disposizioni non si applicano ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.Fissato così il campo di applicazione del Regolamento il successivo art. 16 dispone che l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici delle Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Invece l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
Queste disposizioni possono essere derogate, ma solo con una convenzione posteriore al sorgere della controversia o che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quello indicato dalla disposizioni sopra illustrate.
La deroga è possibile, ma solo in forza di un accordo concluso tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato, al momento della conclusione del contratto, che attribuisca la competenza al giudice di tale Stato, semprechè la legge di quest’ultimo non vieti tale accordo.
Infine l’art. 23 del Regolamento disciplina la così detta “proroga di competenza”
che consiste, in pratica, nella cristallizzazione del foro scelto che i contraenti hanno scelto.
Difatti, qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.Inoltre quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
Il meccanismo giuridico che regola le questioni relative al foro competente si presenta assai complesso . Bisognerebbe verificare, nel Suo caso, essendo Lei un operatore con l’estero, se ci siano accordi per fissare preventivamente, mediante apposita clausola,quale sarà il giudice che dovrà decidere in merito alle eventuali vertenze che dovessero insorgere dal contratto. Potrà così decidere preventivamente se, in caso di controversia, si giocherà in casa o altrove ed inoltre dove sarà più opportuno giocare la partita e per evitare sgradevoli sorprese
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