• User Attivo

    Avvocato non adempie all'obbligo di pattuire il compenso e di preventivo

    Ho un conoscente avvocato che si trova in questa situazione.
    Con il decreto del 2012 viene stabilito l'obbligo per i legali di fare un preventivo di massima al cliente, e di pattuire il compenso prima del conferimento dell'incarico.

    L'avvocato a richiesta di un cliente di inviargli preventivo dettagliato non lo fa, si fa firmare il mandato (senza indicare il compenso) e comincia ad operare. Nel frattempo con il cliente c'è uno scambio di email e questo ogni tanto gli "ricorda" che non gli ha ancora inviato l'onorario, ma dato che i tempi per la causa sono stretti va avanti.

    Terminata la prima fase della causa l'avvocato invia al cliente la richiesta della prima parte degli onorari. Al che il cliente sostiene che il legale ha violato l'obbligo di pattuire il compenso prima del conferimento dell'incarico, giocando sull'urgenza della causa, e quindi si offre di pagare al massimo una parte di quanto richiesto.

    Voi cosa fareste? Considerando che nel decreto non è prevista una sanzione per chi non rispetta "l'obbligo" di concordare precedentemente l'onorario, come invece c'è una sanzione se non si emette fattura.


  • User Attivo

    Intanto, i criteri del codice civile sono sempre richiamabili per le prestazioni d'opera intellettuale in ragione della difficoltà, dell'importanza dell'affare, etc. : farei una nota spese e la rimetterei al consiglio dell'ordine degli avvocati per il parere di congruità della liquidazione . Poi , se il Cliente , dopo l'invio della nota vistata, insistesse...


  • User Attivo

    In base al decreto del 2012 il parere dell'ordine non conta più nulla. In caso di mancato accorto la tariffa viene stabilita dal giudice in base alle tabelle ministeriali.
    Nel comma 6 del decreto si dice anche che il mancato preventivo può comportare la nullità della parcella


  • User Attivo

    CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    Commissione consultiva
    Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti
    Parere 23 ottobre 2013
    La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine
    degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste
    di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale
    secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno,
    in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro
    contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in
    particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.
    Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012
    dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta
    dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA
    di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta
    normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti
    che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”,
    e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario.
    Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di
    opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio
    alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come
    criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il
    potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
    Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento,
    potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in
    relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime.
    Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12;
    16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della
    prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel
    tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la
    prestazione professionale si è esaurita”.
    Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e
    dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.
    Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al
    più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe,
    senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere
    il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione
    professionale.
    L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al
    compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata”
    (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in
    CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    Commissione consultiva
    relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine
    degli avvocati.
    Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali
    o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che,
    non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente
    intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.


  • User Attivo

    @cesarini said:

    CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    Commissione consultiva
    Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti
    Parere 23 ottobre 2013
    La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine
    degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste
    di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale
    secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno,
    in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro
    contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in
    particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.
    Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012
    dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta
    dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA
    di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta
    normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti
    che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”,
    e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario.
    Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di
    opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio
    alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come
    criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il
    potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
    Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento,
    potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in
    relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime.
    Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12;
    16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della
    prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel
    tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la
    prestazione professionale si è esaurita”.
    Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e
    dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.
    Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al
    più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe,
    senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere
    il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione
    professionale.
    L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al
    compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata”
    (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in
    CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
    PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    Commissione consultiva
    relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine
    degli avvocati.
    Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali
    o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che,
    non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente
    intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

    Qui parla di un caso specifico: “tariffa vigente al momento in cui la
    prestazione professionale si è esaurita”.
    E prima dell'entrata in vigore del decreto.

    Non è il caso di specie, dato che quello di cui stiamo parlando riguarda un opera svolta oggi, quando il decreto era già in vigore e le tariffe erano già state abrogate.


  • Super User

    Si può chiedere che sia il giudice a determinare l'entità della parcella congrua. Questo vale per entrambe le parti.