• User Newbie

    Esecutività dei provvedimenti 708

    Buona sera a tutti.
    Vorrei avere un'informazione. C'è stata un'ordinanza con provvedimenti provvisori sulla prole ecc. Fin qui nulla di anomalo.
    Una parte di questi provvedimenti prevede il pagamento di una somma mensile alla controparte.
    L'ordinanza è stata del 16 luglio ma è stata notificata alla parte che deve pagare solo il 26 settembre .
    La parte che l'ha notificata ha effettuato la notifica il 20 settembre ma, come scritto precedentemente, la notifica è arrivata solo il 26.
    La parte che ha avuto il provvedimento favorevole e che quindi deve ricevere mensilmente il pagamento della somma, ha fatto un atto di precetto per avere il pagamento della mensilità di settembre.
    E' accettabile uesta cosa ?
    Nel caso dell'ordinanza 708, l'esecutività della stessa si perfeziona con la notifica, giusto ? Non ha efficacia immediatamente esecutiva o comunque non si perfeziona con la semplice spedizione della notifica ma si perfeziona con la ricezione della stessa(quindi il 26 settembre). COnfermate? C'è una fonte legislativa per affermare ciò ? il 708 o l'art. 189 disp. att. non ne parla.
    grazie mille, saluti


  • User Newbie

    Scusa ma ha me sembra vero il contrario:
    Art. 189 disp. att. "L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo."

    Però non so se ho capito bene il tuo punto di vista...


  • User Newbie

    ok è titolo esecutivo ma è immediatamente efficace ?oppure diventa efficace solo dopo che si perfeziona la notifica alla controparte?
    se a me parte viene notificato a fine settembre che devo darti un tot di soldi al mese, come puoi pretendere che io ti dia la quota mensile di settembre ?

    Intendo la notifica dell'ordinanza 708 che, come detto, già costituisce titolo esecutivo.


  • User Newbie

    A mio modo di vedere le cose stanno così:

    Una parte è stata condannata a pagare qualcosa all'altra, forse a titolo di mantenimento.
    L'ordinanza è titolo esecutivo già efficace... Quindi quella parte dovrebbe pagare quanto stabilito in ordinanza. La notifica non serve perché dell'ordinanza si presume le parti ne hanno già conoscenza, o in udienza o a mezzo della cancelleria...

    Altro discorso è impugnare l'ordinanza, rimedio possibile...

    Da altro lato se la parte non paga, la parte che ha diritto a ricevere, può notificare il precetto, per poi fare il pignoramento, notificando l'ordinanza presidenziale che è già titolo esecutivo. Penso che per questo sia arrivata la notifica il 26 settembre.

    Ok, la notifica è avvenuta il 26 settembre, non il 20, ma questo servirà a poco.

    Attenzione, faranno anche il pignoramento, se non verrà pagato quanto stabilito e ci saranno ulteriori spese... oltre quelle del precetto.

    Consiglio di pagare, attenendosi a quanto stabilito nell'ordinanza, è lì infatti che è stabilito quanto, in che modo e da quando la parte deve pagare.

    Ad esempio se l'ordinanza, del mese di luglio, ha statuito che si deve pagare a partire dal mese di ottobre inutile dire che il mese di settembre non va pagato. Altrimenti tocca pagare anche settembre.

    Ma spiegami una cosa, perché spero di sbagliarmi,

    L'ordinanza l'ha notificata la cancelleria o la controparte? Mi pare di aver capito che l'ha notificata controparte e dopo ha notificato il precetto.


  • User Newbie

    L'ordinanza non specifica "da ottobre" o "da settembre".
    Allora l'ordinanza 708 è stata fatta dal giudice "fuori udienza". Le parti erano presenti durante l'udienza presidenziale ma il giudice s'era riservato di prendere le decisioni riguardo i provvedimenti temporanei.
    4 giorni dopo emana questa ordinanza con i provvedimenti temporanei in cui si sancisce che X deve pagare tot euro al mese a Y.
    La notifica è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario e in seguito è arrivato il precetto da Y per avere il pagamento del mese di settembre.
    è possibile opporsi a questo precetto dicendo che comunque i provvedimenti temporanei ex art 708 acquistano efficacia entro 10 giorni dalla loro notificazione (periodo nel quale è possibile proporre reclamo ex art. 708 ultimo comma) ?
    se c'è la possibilità di proporre reclamo contro uesti provvedimenti entro 10 giorni dalla notifica vuol dire che cmq l'efficacia vale dalla notifica o comunque trascorsi 10 giorni dalla notifica.


  • User Newbie

    La notifica di atti giudiziari la fa sempre l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata però... credo che sia stata la controparte a notificarti l'ordinanza, ordinanza della quale, ne avevate cmq conoscenza già dalla data di comunicazione fuori udienza.

    Il provvedimento del presidente, il codice di rito lo da per esecutivo e non vale dire che diventa efficace solo trascorsi 10 g dalla notifica. Tanto è vero che se non ti notificava l'ordinanza potevi impugnarlo nel termine ordinario di 6 mesi. Mentre così solo da 10 gg dalla notifica. Notifica che è stata fatta solo per ottenere quanto stabilito dall'ordinanza

    Per me è così, il provvedimento è esecutivo dal giorno che è stato assunto dal presidente... Opporsi al precetto dicendo quello che vuoi, ovvero che il provvedimento del presidente diviene efficace solo decorsi i termini per impugnarlo è una strada, si percorribile, ma difficile che trovi ascolto..

    Non è cmq finita qui, infatti si tratta solo di un provvedimento temporaneo ed urgente che potrà essere poi in tutto o in parte modificato dalla sentenza che definirà il giudizio.

    D'altro canto perché opporsi ora al precetto se non si è fatto reclamo contro l'ordinanza?

    Anche se difficile da dire e da accettare, per il momento credo che non resti altro da fare che pagare.

    Meglio spendere tempo per preparasi e per approntare difese efficaci e efficienti per ottenere una sentenza favorevole che definisca il giudizio.


  • User Newbie

    @Matteolli said:

    La notifica di atti giudiziari la fa sempre l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata però... credo che sia stata la controparte a notificarti l'ordinanza, ordinanza della quale, ne avevate cmq conoscenza già dalla data di comunicazione fuori udienza.

    Il provvedimento del presidente, il codice di rito lo da per esecutivo e non vale dire che diventa efficace solo trascorsi 10 g dalla notifica. Tanto è vero che se non ti notificava l'ordinanza potevi impugnarlo nel termine ordinario di 6 mesi. Mentre così solo da 10 gg dalla notifica. Notifica che è stata fatta solo per ottenere quanto stabilito dall'ordinanza

    Per me è così, il provvedimento è esecutivo dal giorno che è stato assunto dal presidente... Opporsi al precetto dicendo quello che vuoi, ovvero che il provvedimento del presidente diviene efficace solo decorsi i termini per impugnarlo è una strada, si percorribile, ma difficile che trovi ascolto..

    Non è cmq finita qui, infatti si tratta solo di un provvedimento temporaneo ed urgente che potrà essere poi in tutto o in parte modificato dalla sentenza che definirà il giudizio.

    D'altro canto perché opporsi ora al precetto se non si è fatto reclamo contro l'ordinanza?

    Anche se difficile da dire e da accettare, per il momento credo che non resti altro da fare che pagare.

    Meglio spendere tempo per preparasi e per approntare difese efficaci e efficienti per ottenere una sentenza favorevole che definisca il giudizio.

    si infatti, anche perchè se ci si doveva opporre lo si doveva fare entro 10 giorni e non solo adesso. grazie mille