• User Newbie

    LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni

    Un saluto a tutti quanti, chiedo alcune informazioni che mi servirebbero per un testo che sto scrivendo. Non sono un giurista, quindi per quanto possa informarmi, potrò usare termini tecnicamente inappropriati. Spero il senso del discorso si capisca.

    Tutta la normativa italiana sui benefici di pena, affidamento in prova,... è basata sulla legge 354 del 26/7/1975. Anche in temi attuali di indulto e/o amnistia, o di qualsiasi provvedimento volto a "svuotare" gli istituti di pena, viene collegato a questa legge per fare da spartiacque tra i detenuti condannati per reati di cui possono beneficiare degli atti di clemenza e quelli che non possono. Generalmente i reati per i quali non sono ammessi sconti di pena erano quelli particolarmente gravi (eversione, terrorismo, etc...). Inoltre chi è condannato per i reati descritti nell'art 4 Bis della suddetta legge non può mai beneficiare della sospensione condizionale della pena. Spero di aver detto tutto correttamente.

    La ratifica della convenzione di Lanzarote ha introdotto sostanziali modifiche all'art 4Bis, ampliando il numero dei reati per i quali è più difficile ottenere sconti di pena o pene alternative. Nello Specifico (In grassetto le recenti modifiche).

    "1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli ((600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,)) ** 609-bis, 609-ter, 609-quater ((, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies))* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. "*

    Ecco vorrei chiedere delucidazioni a riguardo. Significa che i condannati per questa fattispecie di reato non possono mai, in nessun caso, usufruire di pene alternative al carcere se non dopo almeno un anno di reclusione e osservazione?
    Oltre a riempire gli istituti penitenziari, non è contro la proporzionalità della pena?
    Si pensi ai reati che non prevedono un minimo edittale (per esempio 600-quater): una persona può essere condannato anche a 2 mesi per fatti lievi, e in genere con pene così basse veniva concessa la sospensione condizionale della pena/affidamento in prova/arresti domiciliari/etc. proprio per la tenuità del fatto, ed evitare l'ambiente traumatico del carcere.

    Con le recenti modifiche (fino a 1 anno di osservazione prima di ottenere qualsiasi beneficio, niente sospensione condizionale), la persona sopra condannata anche solo per 2 mesi, dovrò scontarseli tutti per forza, senza possibilità di evitare la detenzione? Mentre chi è condannato a 20 mesi per qualsiasi altro reato, potrò comunque avere la possibilità (a discrezione del giudice) di beneficiare della sospensione condizionale, o dell'affidamento in prova.
    Ci sono quindi altri fattori che entrano in gioco per bilanciare ed evitare la detenzione per fatti di minore gravità, dei reati sopradescritti (mi riferisco in particolare a quelli senza un minimo edittale, quindi i più lievi. non gli altri dove il divieto ha un senso)
    Grazie per l'aiuto.


  • Super User

    Ciao skystar. Benvenuto nel Forum GT.
    La legge dell'O.P. riguarda i condannati ossia non riguarda il processo. Di talchè la sospensione condizionale della pena non c'entra nulla perchè stabilita dal giudice della condanna. (nel processo).
    I benefici penitenziari (esclusa la liberazione anticipata) non possono essere accordati a chi è stato condannato alla reclusione se non dopo un anno di osservazione della personalità.
    Ciò si giustifica per la natura del reato.
    I benefici della l. sull'O.P. sono accordati dal Tribunale di sorveglianza ovvero dal Magistrato di Sorveglianza una volta che la sentenza sia passata in giudicato.


  • User Newbie

    Grazie per i chiarimenti, non mi è chiara una cosa:

    Per tutti i reati sopra descritti il giudice può sempre, se lo ritiene idoneo, concedere la sospensione condizionale della pena?
    Non ho capito bene, perchè avevo letto anche la legge 1° Agosto 2003, n. 207, art 3

    "3. La sospensione non si applica:
    a) quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"

    Con successive modificazioni dovrebbe includere anche quelle recenti sopra riportate, con l'inclusione delle nuove fattispecie di reato. o sbaglio nell'interpretazione?


  • Super User

    Questa legge riguarda la sospensione DELL' ESECUZIONE della pena detentiva per i condannati per taluni reati.
    Non riguarda la sospensione condizionale della pena decisa dal giudice del processo ex art. 164 cp.
    Sono due cose completamente diverse


  • User Newbie

    Scusami Giurista. Ti ringrazio per le spiegazioni, ma in parole più semplici quale è la differenza tra sospensione condizionale e sospensione dell'esecuzione?
    Che una persona condannata per i reati sopradescritti può beneficare della sospensione condizionale e evitare il carcere per reati lievi (sotto i 2 anni)? mentre se il giudice non concede la sospensione condizionale, allora non ha alternative alla detenzione?


  • Super User

    La sospensione dell'esecuzione è un provvedimento di cui si può beneficiare a processo concluso e riguarda i condannati.
    La sospensione condizionale della pena è un provvedimento che può adottare il giudice del processo nel determinare la pena da comminare (es. condanna a due anni pena sospesa). In questo caso la pena non è eseguita ma, rimane, appunto sospesa a condizione che non si commettano altri reati della stessa indole nel periodo.
    Se il giudice del processo non ravvisa gli elementi a sostegno della concessione della condizionale ovviamente la pena, per determinati reati, dovrà essere eseguita e non può essere applicata neppure la detenzione domiciliare ex l. 199/2010 per pene al di sotto dei 18 mesi (come da riforma decreto alfano).