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    lettera semplice equitalia sollecito pagamenti rifiuti urbani tra il 200o e 2007

    Buonasera,
    avrei bisogno di un consiglio in merito ad un sollecito di pagamento mandatomi da equitalia per lettera ordinaria (non raccomandata) in cui mi si chiede il pagamento di alcune rate relative agli anni 2000-2007 della tassa sui rifiuti del mio comune comprensivi di interessi di mora che, anche se la mia casa è minuscola, fanno diventare la cifra richiestami esorbitante. Premetto che cerco sempre di pagare a tempo, anche se, rimanendo per lunghi periodi all'estero per lavoro e essendo passati molti anni, non sono sicuro in questo caso di aver già pagato le rate richiestemi. Domando cosa fare? i pagamenti non sono andati in prescrizione dopo tanti anni? Il sollecito di equitalia ha valore anche se per lettera ordinaria? Posso sottrarmi a questo pagamento? in ogni caso, come posso cautelarmi?
    Grazie mille,
    Lafcadio


  • Super User

    I solleciti per via ordinaria di equitalia non hanno alcun valore e non interrompono la prescrizione.
    In caso di cartelle notificate Equitalia, per interrompere la prescrizione, deve NOTIFICARE l'intimazione di pagamento ex art. 50 l.r.
    La prescrizione della tarsu già notificata con cartella di pagamento si prescrive in 5 anni dalla notifica della cartella.

    Quando hai ricevuto le cartelle? (il dubbio riguarda solo il credito Tarsu dal 2004 in poi eccetto tu non abbia ricevuto notifiche di intimazione di pagamento.

    In ogni caso, vista l'insussistenza do qualsiasi effetto giuridico di una lettera non raccomandata, ignorala. Fai passare il tempo.


  • Super User

    E' bellissimo quando un non giurista stabilisce la validità di un parere di un legale 🙂

    Comunque, criceto, l'obbligo di due solleciti di pagamento non riguarda Equitalia, bensì i Comuni che hanno affidato la riscossione delle multe ad un ufficiale della riscossione mediante ordinanza ingiunzione RD del 1910.

    Equitalia, fino a 10000 Euro di debito, ha stabilito di inviare un "promemoria" al contribuente: il sollecito mediante posta ordinaria.

    Come già spiegato, tale lettera NON interrompe alcunchè perchè NON si presume arrivata al domicilio del contribuente. MA se il contribuente fa qualunque azione dopo rale sollecito Equitalia può ben sostenere il raggiungimento dello scopo.
    Assolutamente sconsigliato.

    Equitalia, per poter procedere in forma coattiva DEVE inviare NOTIFICANDO l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO (l'atto si titola proprio così) ai sensi dell'art. 50 l.r.
    O non può procedere.
    La cartella, infatti, ha una validità di un anno ai fini della riscossione, poi rimane "congelata" (il diritto c'è ma non è esigibile) sino a che non viene notificata l'intimazione di cui sopra (art. 50 l.r.) che avrà una validità di 180gg.

    Ne segue che a fronte di un mero sollecito è praticamente un autogol andare a svegliare il can che dorme.

    Si aspetti l'intimazione e poi si impugnerà per il merito o per la procedura.
    Ad oggi, TUTTE le cartelle Equitalia sono affette da nullità per difetto di notifica.


  • Super User

    Si fa opposizione al fermo presso il giudice competente.

    Se Equitalia chiede la registrazione al sito questo è monitorato talchè vale come raggiungimento dellao scopo.


  • Super User

    Sempre di credenziali si tratta. Equitalia per avere notizie del contribuente ha accesso al sever dell'AdE.
    inoltre, quando Equitalia agisce per l'Ente, rivolgersi ad essa o all'Ente è la medesima cosa...