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Diritto di abitazione ex art 540
Salve a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio / delucidazione.
Mio nonno gode di un diritto di abitazione ex art 540 sull'abitazione che era di mia nonna e che io ho ereditato da mio padre.
Per evitare fraintendimenti: alla morte di mia nonna, mio nonno e mio padre l'avevano ereditata al 50-50 ed io ora l'ho ereditata da mio padre dunque ad oggi mio nonno 50 ed io 50.In tale situazione, in virtu del suo diritto di abitazione ex art 540 mi può proibire l'accesso alla casa pur essendo io proprietario al 50%?
Mi sta chiedendo di liberare la casa delle cose che erano di mio padre. A parte un giudizio morale abbastanza evidente, è nella facoltà di farlo?Vi ringrazio del prezioso supporto.
Ciao, D
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Ciao BasicR. Benvenuto nel forum Gt.
Il fatto di essere proprietari non consente di accedere nell'altrui abitazione quando si vuole. Si deve preavvertire e concordare l'accesso.
Il nonno gode del diritto del coniuge di uso di tutta la casa; ne segue che legittimamente può chiedere sia liberata da ciò che non desidera vi sia collocato. Se non si adempie alla richiesta egli può rifiutare la custodia degli oggetti e liberarsene in qualsiasi modo ritenga opportuno.
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Grazie mille per il chiarimento al seguito del quale ho ulteriormente cercato di approfondire in maniera autodidatta.
Mi sembra di aver capito che, ai sensi di una sentenza della cassazione (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 marzo 2012, n. 4088), "Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite(art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare."
Alla morte di mia nonna la loro residenza familiare nonchè anagrafica era in una casa (in affitto) in una città a ca. 700km di distanza.
In tali circostanze rimangono giustificabili le premesse mi mio nonno? Ovvero, vale il suo diritto di abitazione ex. art 540?Vi ringrazio ancora anticipatamente del prezioso supporto.
Ciao
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Lo dice l'art. 540 cc stesso: il diritto di abitazione e di uso è SOLO della residenza famigliare dei coniugi.
Talchè se erano residenti altrove alla morte della coniuge e non avevano mai abitato in quell'immobile l'art. 540 cc non opera.
Il comproprietario ha diritto ad un indennizzo sino a che l'immobile non sia venduto a terzi.