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- Voci fattura non rispondenti al contratto stipulato + credito ceduto al recupero cred
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Ciao Kingpin.
Finchè non ricevi una raccomandata è come se tu non avessi ricevuto nulla. Queste sono le solite pratiche intimidatorie nela speranza di ricevere il non dovuto.
Non rispondere e, soprattutto, non entrare MAI nel merito con queste società al limite della legalità.
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criceto
il contratto è in forma scritta e non prevedeva il diritto fisso
le rimostranze del cliente verso il corriere circa gli errori di fatturazione sono state fatte alcune via mail (non PEC) ma le ultime telefonicamentegiurista
per ora il cliente si è limitato a comunicare informalmente alla società di recupero crediti dicendo che ha in mano tutte le carte necessarie per provare l'inesistenza del credito e che, in caso di eventuale decreto ingiuntivo, il cliente farà opposizione portando tutte le carte in tribunale.Il dubbio però è questo: le ragioni del cliente (inesistenza del credito derivante da errata fatturazione non in linea col contratto) sono sicuramente valide e vincenti contro il corriere, ma contro la società di recupero crediti? possono essere eccepite motivazioni inerenti il contratto tra cliente e corriere, visto che in tale contratto non compare la società di recupero crediti?
grazie ad entrambi e a chiunque voglia dare il suo parere legale.
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Confermo che è stato ceduto ex art. 1264 cc
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Ho trovato 2 interessanti sentenze della corte di cassazione, sono inerenti il caso in oggetto?
?In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell?art. 1264 cod. civ.? (Cass., 26 luglio 2002 n. 11073).
?Perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l?esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi? (Cass. 7 aprile 2009 n. 8373).
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La cessione del credito deve essere notificata o dal primo creditore o dal secondo. Nel tuo caso non ti è stata notificata quindi non esiste contraddittorio.
Quando e se ti sarò notificata eccepirai che tale cessione è nulla e che il credito non sussiste perchè attiene ad una obbligazione inesistente in quanto non prevista nel contratto.
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giurista,
il cliente dovrà quindi attendere PRIMA la comunicazione ufficiale (raccomandata) della cessione del credito e POI il decreto ingiuntivo, solo allora si attiverà facendo opposizione e presentando le proprie carte....è corretto?In merito all'altra domanda e cioè "possono essere eccepite alla società di recupero crediti le motivazioni inerenti il contratto tra cliente e corriere?" la risposta mi è parsa più che affermativa, date le due pronunciazioni della Cassazione. Sei a conoscenza di qualche sentenza di parere contrario?
Ringrazio tutti per il tempo dedicato
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Dovrà attendere la raccomandata che gli notifica la cessione e poi rispondere a detta raccomandata con altra che spiega le dovute eccezioni.
Non può esserci una sentenza di parere contrario... ex lege al cessionario il debitore fa tutte le eccezioni che avrebbe fatto al cedente.