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Farsi Pubblicità
Gentili Signori,
ho un sito internet dedicato alla vendita on line di scarpe e vestitini per bimbi che mi porto dalla Spagna.
Faccio pubblicità attraverso volantini, posters, ecc... che lascio a mamme, asili nido, parchi giochi, piscine.... invio communicati alla stampa, giornali, siti, forum...ecc....Adesso ho in mente per un piccolo evento che stiamo preparando fare degli adesivi con la immagine del lupetto e il suo nome per dare ai bambini per i libri, per i quaderni..... Posso mettere anche il nome del sito nel adesivo?
E se uno di questi adesivi va a finire in un muro della città oppure in uno spazio pubblico, posso essere soggetto di una multa? Abbiamo tanti dubbi sulle cose che si possono o no fare a livello pubblicitario e non vorremmo cadere nel illecito.Grazie mille della risposta e cordiali saluti
O.Martinez
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Ciao Martinez.
Ogni Comune ha un suo regolamento circa la distribuzione dei volantini, quindi recati in Comune e richiedi le opportune informazioni.
In linea generale il volantino, in quanto stampato, è regolato dalla legge 374/1939 che stabilisce:
"Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell’articolo 1 della legge n.374/1939.
Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l’esatta e ben visibile indicazione del
nome e del domicilio legale dello stampatore nonché dell’anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1).
L’articolo 2 della legge 47/48 impone anche l’indicazione del luogo della pubblicazione: nel dubbio, meglio
indicarli entrambi.
Per stampatore deve intendersi ogni persona o ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice
distribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9
comma 1).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione dello stampato provvede
un ente o un’associazione di fatto la responsabilità per violazione dell’art.1 della legge 374/1939 non è di
colui che ha provveduto materialmente alla produzione dello stampato ma dell’ente o dell’associazione
che dispone del mezzo meccanico di riproduzione e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono
riferibili sia i precetti che le sanzioni.
In tal caso la indicazione relativa all’ente è sufficiente ai fini degli adempimenti legislativi, posto che in tal
modo sarà possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.
La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l’obbligo di consegnare quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della
Repubblica. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o
distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).
Quanto alle modalità di comunicazione dello stampato alle competenti autorità, esse sono disciplinate dal
Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente dette modalità. In particolare, quando si tratta di
"fogli volanti", essi vanno consegnati in "piego raccomandato", o a mani o per posta."