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matrimonio saltato
Buongiorno
Scrivo per mia figlia , e chiedere avere un consiglio su come comportarsi .
Mia figlia è stata lasciata a una settimana dalle nozze che avrebbero dovuto avvenire in data 28 luglio , dopo un fidanzamento quasi decennale .
Il 22 luglio il suo quasi marito le comunica che non l avrebbe sposata interrompendo la relazione a causa sue parole "di uno scupolo di coscienza" perchè da mesi aveva un altra relazione e non poteva più fingere . Malgrado ciò , lo scrupolo si è fatto sentire solo ora , e ha lasciato che il matrimonio venisse organizzato con conseguente spesa .
A parte l enorme dolore di mia figlia ( si è sentita male , è stato necessario l intervento dell ambulanza, ed è stata ricoverata 2 giorni per forte ansia e tachicardia ed ora è in cura con ansiolitici ) ci troviamo di fronte a una serie di spese sostenute in vista di questo avvenimento che non si terrà . Le spese per il matrimonio sono state sostenute in parte da mia figlia e in parte da noi .Il ragazzo si è in imbarcato in un mutuo per l acquisto della casa ( e conseguente anticipo ) che è intestata interamente a lui e quindi resta giustamente di sua proprietà e la famiglia di lui ha comprato parte del mobilio.
Vorrei sapere se possiamo chiedere un risarcimento danni visto che il matrimonio è saltato per colpa sua , le spese da noi sostenute sono tutte attestabili con regolari fatture e pagamenti con assegni bancari ; addobbi floreali , affitto del luogo del ricevimento , catering , bomboniere, partecipazioni , anticipo servizio fotografico , noleggio auto , abiti per entrambi gli sposi , viaggio di nozze , le fedi , la camera da letto e la cucina la spesa complessiva si aggira attono ai 22.000 euro
il ragazzo si rifiuta di pagare le spese sostenute , si è offerto al massimo di "ritirare" il viaggio di nozze (3500e ) per poterci andare lui , dicendo che anche lui ha sostenuto delle spese e possiamo riterci alla pari così, non lo trovo affatto corretto , visto che pur affrontando una spesa considerevole gli resta una casa completamente arredata dove potrà indipendentemente dai fatti viverci , mentre a mia figlia non resta nulla solo un grande dolore e l averci rimesso anche i risparmi di 10 anni di lavoro e forse anche la salute per lo shock subito .
ringrazio per la cortese attenzione e l evenutale risposta
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Ciao;
mi dispiace per la situazione, dev'essere terribile...
Comunque non scoraggiatevi, qualche chance c'è...o meglio, così ho letto qualche tempo fa su un articolo che ora incollo.
Praticamente si avrebbe diritto ai danni materiali subiti ma non a quelli morali ...
Ad ogni modo, anche nella ragione, credo sia una procedura lunga e costosa anche sotto il profilo psicologico.
Io aspetterei che gli animi sbollano dal momento di shock improvviso, poi farei una valutazione esatta del danno (non un forfettone tanto per marciarci sopra...) e cercherei una conciliazione pacifica che possa risolvere la questione.[LEFT]Chi rompe la promessa di matrimonio senza alcun giustificato motivo deve risarcire al partner abbondanato solo le spese sostenute in vista della cerimonia e non anche i danni morali subiti per l'improvvisa e inaspettata rottura. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 9/2012.[/LEFT]Il caso.[LEFT] Un promesso sposo, 2 giorni prima del 'si'', aveva mandato all'aria il matrimonio senza alcun motivo valido. L'ex fidanzata però non aveva reagito molto bene alla rottura, tanto da decidere di ricorrere dal giudice. Sia in primo che in secondo grado, la ragazza aveva ottenuto la condanna dell'uomo a risarcirle 9.875 euro per le spese sostenute in vista delle imminenti nozze e per le "obbligazione contratte" sempre in vista dell'evento. In appello la donna aveva ottenuto anche 30.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali patiti per la rottura. In Cassazione il promesso sposo ha chiesto di non pagare i danni morali in quanto "il recesso dalla promessa di matrimonio non costituisce illecito dal momento che la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio".**Il giudizio di legittimità. **La Suprema Corte ha replicato che in realtà "il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nell'altra persona, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti". Tuttavia, è pur vero che "la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di contrarre o non contrarre le nozze". Pertanto anche il "recesso senza giustificato motivo non va incontro alla piena responsabilità risarcitoria" poiché "un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione di chi ha promesso di sposare qualcun altro, nel senso dell'accettazione di un legame non voluto". Così statuendo, Piazza Cavour ha cassato il riconoscimento dei 30.000 euro per i danni morali in favore della donna, confermando, però, la liquidazione dei 9.875 euro di spese vive "dal momento che sarebbe ingiusto che il danno subito da chi incolpevolmente viene lasciato a ridosso della data fissata per le nozze rimanga del tutto irrisarcito".
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Ciao Elisa. Benvenuta nel Forum Gt.
Questo caso è riconducibile alla rottura della promessa solenne di matrimonio. Hai il diritto al risarcimento di ogni danno derivante dalla mancata celebrazione quindi anche le spese contratte per la sistemazione della famiglia quali l'arredamento.
Non essendo considerata un'obbligazione, la promessa di matrimonio anche solenne in caso di rottura sfugge agli schemi ex 2043 c.c. quindi non sarà possibile richiedere i danni psicologici o esistenziali.
Legittimato all'azione giudiziale per il risarcimento del danno è la fidanzata stessa in quanto destinataria della promessa.