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    Autonomia contrattuale nelle locazioni

    Salve. Non ho ben chiari i margini di autonomia contrattuale permessi dalla legge 431 del '98 in materia di locazioni.
    In particolare, non capisco se alcune delle clausole costituiscano un diritto di cui le parti POSSONO avvalersi, o un obbligo di cui DEVONO avvalersi.
    Mi riferisco soprattutto alla disciplina riguardante le locazioni transitorie.
    Facciamo un esempio pratico: Tizio vuole affittare a Caio l'appartamento, ed entrambi sono d'accordo a fissare la durata del contratto ad un anno.
    Fin qui tutto ok, la legge dice appunto che per i contratti transitori la durata può variare da 1 a 18 mesi. Tuttavia nei moduli prestampati che si trovano su internet, riguardo appunto tali contratti transitori, si sottolinea la necessità, per il conduttore o il locatore, di stabilire il motivo della transitorietà del contratto. Mi chiedo: se le parti, in comune accordo, compilassero il contratto scrivendo semplicemente che la durata è di 1 anno (o comunque fra 1 e 18 mesi) , omettendo però di indicare i motivi di tale transitorietà (e quindi, omettendo di inserire gli articoli realtivi alle esigenze del locatore o del conduttore, che ho riportato qui di seguito) il contratto in questione sarebbe comunque valido? E di conseguenza, il contratto cesserebbe alla data di scadenza senza necessità di alcuna disdetta o comunicazione?

    [CENTER]Articolo 2[/CENTER]
    [CENTER](Esigenza del locatore) (4)[/CENTER]
    [CENTER]
    [/CENTER]
    Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l?allegato C- e dall'Accordo tra ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . depositato il ? ? ? ? ? .. presso il Comune di ? ? ? ? ? ? ? ? . , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ..? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ..
    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ...
    Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ? ? ? ? giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

    [CENTER]**Articolo 3 ** [/CENTER]
    [CENTER]*(Esigenza del conduttore) *(4)[/CENTER]
    [CENTER]
    [/CENTER]
    Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra ? ?%