• User

    commercialista e multe al cliente

    Ciao a tutti
    è successo ad un amico che l'agenzia delle entrate ha mandato un'avviso di multa per non aver presentato gli studi di settore (non dovuti secondo lui perché ha la P.IVA agevolata). Aggiungo che secondo il suo commercialista potrebbe essere una comunicazione errata, fatta anche a molti altri dallo stesso funzionario.
    Comunque al di là del caso specifico,

    1. i commercialisti sono tenuti a fare un contratto scritto con il cliente?
    2. se contratto è solo verbale oppure non sono indicati i casi di multe ecc. dovute a errori del commercialista, chi paga le multe? il cliente può esigere che vengano pagate dal commercialista responsabile dell'errore?

  • Super User

    Ciao Magicf.
    Il consulente fiscale ? al pari di ogni altro professionista - esercita una professione di natura intellettuale, disciplinata dagli artt. 2222 e ss. c.c..Dal momento del conferimento dell?incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rapporto che attribuisce al creditore (cliente) la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto. Da ciò deriva che, in termini più generali, il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che implica, in caso di inadempimento, l?obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subìti dal cliente.Accanto alla disciplina civilistica, peraltro, si colloca anche la normativa di natura più strettamente tributaria ? stabilita dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ? la quale prevede l?attribuzione di sanzioni amministrative a carico diretto del professionista che si renda colpevole di violazioni di disposizioni di carattere fiscale.I diversi principi di riferimento posti alla base delle due diverse tipologie di norme impongono una rappresentazione separata dei profili di responsabilità civile ed amministrativa.
    L?inadempimento del professionista dovrà essere desunto non dal mancato raggiungimento del risultato utile (cioè evitare accertamenti) ma sarà valutato alla stregua del dovere di diligenza.
    Alla luce di ciò, quindi, ove il professionista, nello svolgimento della attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde, oltre che per il dolo, anche per colpa lieve.
    L'art. 2236 c.c. "*se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d?opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave" *costituisce una precisazione aggiuntiva rispetto al parametro comportamentale ordinario del professionista. Ciò significa che, ogni volta, il giudice dovrà innanzitutto verificare il rispetto della prudenza e diligenza (1176, comma 2 c.c.) e, poi - tenendo conto dei problemi tecnici affrontati dal professionista nella fattispecie concreta ?, in caso di ?speciale difficoltà? provata, appurare l?esistenza di dolo o colpa grave.


  • User

    Ciao Giurista,
    grazie
    efficiente come al solito!