• User Attivo

    @giurista said:

    Ciao cla83. Si dovrebbe leggere il testo del contratto.
    N.B. vi sono delle regole da rispettare anche laddove contrattualmente previsto a pena di nullità della clausola.

    Salve Giurista,
    grazie mille per la risposta.
    Purtroppo per il momento non posso scrivere il testo del contratto, perché momentaneamente non ne sono in possesso, appena lo riavró, scriveró la clausola precisamente.

    Grazie mille ancora


  • Super User

    @cla83 said:

    non posso più lavorare per altre Agenzie di Grafica o Web, perché nel contratto c'è una clausola che alla fine del rapporto di lavoro vieta di lavorare con altre aziende che si occupano di "Consulenza Marketing".

    Non sono un avvocato ma mi sembra una clausula un po' troppo "forte". Sicuramente si può scrivere sul contratto che non puoi divulgare informazioni della ditta A a nessun tuo nuovo datore di lavoro, ma comunque già il fatto che facciano confusione tra "Grafica o Web" e "Marketing" mi lascia pensare che forse neppure loro sanno di cosa stanno parlando. Non è che se fai siti web allora fai consulenza Marketing. Sono due cose completamente differenti.

    Inoltre
    La cosa mi ha lasciato di stucco, perché prima di firmare il contratto, parlando anche con il consulente del lavoro, mi aveva assicurato, che le agenzie di grafica e/o web non rientravano in questa categoria.

    Ma c'è questa clausula o no ?

    M.


  • User Attivo

    ciao cla83,
    non sono un giurista ma ci sono passato. Se ricordo bene il patto di non concorrenza è valido se specifica chiaramente i termini temporali e di settore di riferimento e deve prevedere un adeguato riconoscimento economico in busta paga a compensazione dell'impegno, altrimenti è nullo, anche se citato nel contratto e controfirmato.

    Ciao
    Lucio


  • User Attivo

    Grazie a tutti per l'aiuto,
    allora la clausola é la seguente:
    Il lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si obbliga ai sensi dell'art.2125 c.c. a non prestare, per il periodo della durata di 3 anni, attivitá lavorativa, tanto in forma autonoma, che subordinata o parasubordinata, in favore di altri datori di lavoro o committenti operanti nel settore di consulenza marketing, e di non divulgare il codice di programmazione utilizzato per il sito xxxxxxxx, di proprietá dell societá xxxxxxx.

    il lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso,si obbliga a non divulgare a terzi tecnoche produttive, brevetti, invenzioni, procedure di lavoro o altre notizie di cui sia venuto a conoscenza in costanza e occasione del rapporto di lavoro.

    ai sensi dell'art. 2125 in riferimento al limite territoriale, si precisa, che visto la modalitá della mansione, come precedentemente indicato, tale limite é esteso su tutta la rete informatica (internet).

    la societá, con decorrenza dal primo giorno del mese corrente, corrisponderá al lavoratore, a titolo di corrispettivo delle obbligazioni dallo stesso assunte con la sottoscrizione del presente accordo, la somma di xxxxxx, non assorbibile da futuri retributivi.


  • User Attivo

    Ciao cla83,
    da non professionista del settore, il patto sembra fatto bene. Mi sembra che la somma xxxxxx che ti è stata corrisposta sia forse l'unica cosa da verificare, un giudice potrebbe ritenerla congrua o no, nel caso annullando il patto.

    Anche il limite territoriale, inteso come "esteso su tutta la rete informatica (internet)" mi sembra al quanto aleatorio, credo che servirà un parere legale autorevole.

    Lucio


  • Tanto per valutare la cosa le xxxxx a che cifra mensile corrispondono? e a quanti mesi di paga si riferiscono?

    Inoltre per "cessazione" del rapporto di lavoro si intendono le dimissioni spontanee e non il licenziamento (se non per giusta causa) ... (è il mio animo da vecchio sindacalista che riaffiora ...ebbene sì ... ho fatto anche quello da giovane) per cui l'interpretazione dell'azienda è piuttosto stiracchiata ....

    Concordo su una visita presso un legale esperto in legislazione del lavoro ..... avrai buone sorprese.


  • User Attivo

    @criceto said:

    Tanto per valutare la cosa le xxxxx a che cifra mensile corrispondono? e a quanti mesi di paga si riferiscono?

    Inoltre per "cessazione" del rapporto di lavoro si intendono le dimissioni spontanee e non il licenziamento (se non per giusta causa) ... (è il mio animo da vecchio sindacalista che riaffiora ...ebbene sì ... ho fatto anche quello da giovane) per cui l'interpretazione dell'azienda è piuttosto stiracchiata ....

    Concordo su una visita presso un legale esperto in legislazione del lavoro ..... avrai buone sorprese.

    La cifra non raggiunge nemmeno due stipendi di lavoro, che poi comprende anche la non divulgazione della programmazione.

    Poi calcoliamo che causa del licenziamento è che il fatturato prodotto da me nel corso dell'anno è inferiore a quello che sono "costato" all'azienda (compreso tfr e tasse), ma nel contratto non c'è nulla che mi obbligava a fare un "tot" di fatturato annuo.

    Si, ho già contatto una persona che se ne deve occupare, spero solo che se c'è qualche sorpresa non sia qualcos'altro di negativo.


  • Super User

    La "cifra" è un quantum stabilito dalle parti a ristoro del periodo di non concorrenza che non può superare i tre anni.
    La previsione deve essere fatta per iscritto e specificamente sottoscritta essendo clausola vessatoria. Diversamente è nulla.
    Licenziamento e dimissioni attendono ad un diverso lato del rapporto. Se il licenziamento è illegittimo avrà diritto ad un ristoro per il licenziamento stesso ovvero alla reintegrazione. Ma la clausola d non concorrenza rimane in vigore pienamente a tutela di quando il rapporto (se non ora, poi) cesserà.


  • User Newbie

    buonasera a tutti ! la mia azineda mi chiede adesso ( dopo tre anni ) di firmargli il patto di non concorrenza , si tratta di una azienda con meno di 15 dipendenti ..... possono obbligarmi ?


  • Super User

    Ciao, continuando a non essere un giurista :D, personalmente non firmerei mai una clausula vessatoria per una azienda che per di più ti ha licenziato. Nessuno ti puo' obbligare a firmare una clausula vessatoria. E soprattutto dopo che tu non lavori più per loro.

    M.


  • Ziobudda, Omega si è intrufolato nel discorso ma non è lui il licenziato.


  • Super User

    Ciao Omega1970. benvenuto nel Forum GT.
    Non possono obbligarti ed in genere, chi firma, lo fa dietro corrispettivo di qualsiasi genere (avanzamento di carriera, denaro, etc..).