• User

    risoluzione contrattuale

    Buongiorno,
    ho acquistato un prodotto su un sito di acquisti online, nella mail di conferma dell'acquisto il sito comunicava che la consegna del bene sarebbe avvenuta entro il 15/01/2012, nel caso di mancata ricezione del bene entro la data da loro indicata, è possibile procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento della controparte?
    Grazie.
    Cordiali saluti


  • User Attivo

    Mi scusi, ma lei aveva pagato anticipatamente, oppure lo avrebbe fatto alla consegna?


  • User

    Già pagato


  • User

    Ma lo ha ricevuto il bene!?!
    Provi a contattarli prima di parlare di risoluzione contrattuale!!


  • User

    no e hanno detto che non arriverà prima dell'inizio di febbraio, poi il loro comportamento non è stato corretto, solo ora che il termine è scaduto hanno comunicato il ritardo.


  • User

    ha agito come persona fisica consumatore o come società?
    può apparire strano ma vi sono delle differenze.. il consumatore ha molte più garanzie e nel caso di specie lei avrebbe diritto a recedere nel contratto.


  • User

    recedere dal contratto, ovviamente!!


  • User

    come privato. il probelma è che il sito dove ho acquistato nel coupon indicava come data di consegna massima 15/01/2012, mentre nel sito del partner dice che le consegne partono 10 giorni dopo la scadenza del coupon. il partner mi è stato indicato dopo l'acquisto e solo dopo numerosi solleciti. una volta scoperta l'incongruenza ho chiesto chiarimenti e il sito dove ho acquistato mi ha confermato più volte che la data da prendere in considerazione era quella del 15. cosa posso fare? l'addebito è stato già fatto al momento dell'acquisto.


  • User

    Receda dal contratto. Invvi una raccomandata anticipata per le vie brevi con cui manifesta la volontà di recedere e li diffidi dalla restituzione di quanto già corrisposto.


  • User Attivo

    In linea generale, non è possibile rinunciare ad una cosa nei confronti della quale v'è stato un evidente ritardo nella consegna. Per fare questo, bisogna sollecitare il venditore affinchè si stabilisca un nuovo termine di consegna, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
    Quindi stabilisca un nuovo termine di consegna delle cose, precisando che se il termine non verrà rispettato la vedrà costretto a disdire il contratto.
    Se comunque quanto predetto non verrà osservato dal venditore, lei avrà la possibilità di annullare il contratto, pretendere il danno derivante dall’inottemperanza, oppure continuare a pretendere la consegna con l'eventuale risarcimento per il ritardo. Mi raccomando, la raccomandata di disdetta deve assolutamente essere spedita il giorno seguente la scadenza del termine che avete stabilito, poichè se non lo farà il venditore si troverà nel diritto di "pensare" che lei sarà disposto ad accettare, ulteriormente, un nuovo termine per la consegna.
    Saluti.


  • User

    Personalmente ritengo che può procedere con la massima serenità.

    Codice dei Consumatori

    Sezione IV
    Diritto di recesso
    Articolo 64
    Esercizio del diritto di recesso

    1. **Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali
      commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, **salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.
    2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una
      comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con
      avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
      anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
      successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
      postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso
      di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.Codice del consumo 47
      Parte III - Il rapporto di consumo Art. 65
    3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di
      recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il
      termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

    Articolo 65
    Decorrenze
    **1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il
    termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
    a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui
    all’articolo 47 **ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine,
    dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
    b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti
    la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del
    professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso
    da quello oggetto del contratto.