• User Attivo

    Cerco consiglio su prescrizione. Chi e' in grado di darne?

    Nel settembre del 2006 a seguito di una lite condominiale sfociata in ingiurie minacce e lesioni ricevute a mio danno, vengo anche querelato per lesioni lievi (5 giorni di prognosi ). C?è stata una prima e unica udienza nel 2007 che ha accorpato per economia processuale i due procedimenti, l?uno che mi vede accusato, l?altro parte lesa.
    Ora ho la seconda udienza nel febbraio 2012. Ora è mai possibile trovare un esperto, un avvocato, tenuto conto anche della Legge Cirielli, sapere se il procedimento è prescritto o meno?
    Tra l?altro è fin troppo evidente che per i pochi giorni di lesioni la legge prevede la punibilità con la sola querela. Qualcuno sa spiegarmi qual è la mia posizione e soprattutto è prescritta al febbraio 2012?
    :arrabbiato:


  • User Attivo

    [...]


  • User Attivo

    @anbil said:

    [...] volevi dirmi qualcosa in merito alla discussione?


  • User Attivo

    @AnBil said:

    [...]
    cIAO ANBIL VOLEVI DARMI UNA RISPOSTA IN PRIVATO? C'E' NESSUNO IN GRADO DI DARMENE?:o


  • User Attivo

    Si ma tu criceto, sai darmi una risposta oppure e' cosi' difficile questo calcolo? 😮


  • User Attivo

    Ciao, credo che nel tuo caso la prescrizione estinguerà il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, in quanto per le lesioni personali (c.d. lievi) la legge prevede: ***
    Articolo 582 C.P. (***Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
    Peraltro, la prescrizione può essere sospesa (e il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interrotta (e il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell'interruzione), ma in ogni caso i termini previsti all'art. 157 c.p. non possono essere aumentati oltre la metà [...La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo (157 C.P.) nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato. (1) Articolo così modificato dalla l. 251/2005 (2) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125...].

    PS: il delitto è punibile a querela della persona offesa.


  • User

    Acceda al fascicolo, se è fortunato troverà un memo del p.m. dove viene indicato il termine di prescrizione..
    Purtroppo senza conoscere gli atti è difficile poter esprimere un giudizio perché al di là delle norme sopraccitate i termini possono essere sospesi, interrotti....