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Aiuto: diritto segnalazione aziende o meno
Salve,
spero qualcuno mi possa dare un parere importante, riassumo al volo:
ho messo da poco online un portale dedicato alle aziende di tutta Italia, dove io manualmente inserisco le aziende che ne fanno richiesta. All'inizio, per riempire, ho inserito un po' di aziende, prendendo descrizioni dal web ma riscrivendole per non rendere il contenuto duplicato.
Ieri mi ha contattato il titolare di un'impresa edile poiché era incazzato che lo avessi inserito senza avvisarlo e scrivendo un testo di mia ideazione. Preciso: non ho scritto nulla di denigratorio, e mi sono mantenuto sul generico, ad esempio: "la ditta edile... fornisce con competenza e precisione un servizio di qualità ai suoi clienti" e così via...
non ho scritto "si effettuano ristruttuzioni di bagni" o cose simili, fate conto che fosse una recensione generica, una segnalazione. Ho poi messo indirizzo e recapiti, presenti su decine di altri portali.
Secondo voi, rischio qualcosa? Ovviamente non si può dimostrare nessun danno, non c'era nulla di falso né tantomeno in grado di danneggiare, anzi, era una pubblicità per questa azienda.
Di cosa potrei essere accusato? Non posso far valere il diritto di citazione, ovvero: vedo un'azienda sul web, scrivo una recensione di cosa penso, e linko il loro sito?
Qual è la differenza tra il recensire un libro (dove di certo non è richiesta autorizzazione), magari anche negativamente, e tra l'inserire dati pubblici di un'azienda rielaborando, con parole proprie, quelli che sono gli evidenti servizi offerti?
Per favore fatemi sapere, sono confuso, grazie mille.
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Scusate, ho già letto questa:
e altre risposte. Io ho pubblicato indirizzo, mail e numero di telefono, ovviamente pubblici. A questo punto mi chiedo: cosa posso rischiare? Voglio dire: dov'è il danno che può subire un'impresa già inserita in decine di altri portali, dall'inserimento in un altro portale con dati comunque pubblici? Tra l'altro la pagina era mal posizionata, e cercando il nome della ditta questo veniva fuori in terza pagina su Google.
Ok, ammettiamo che io abbia torto, dov'è il danno da una simile azione, tanto da giustificare una richiesta di risarcimento? Per legge non bisogna dimostrare il danno?
Non ho inserito dati errati, né fuorviamenti. La pagina era tematica, pulita, senza pubblicità di alcun genere.
Grazie
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Ciao, pur essendo pubblicità gratuita per altri ti rispondo riportando esattamente quanto mi è stato indicato di persona dal garante per il nostro progetto infoutile.it (stesso tuo progetto che promuove le aziende).
Domanda la garante: possiamo inserire le aziende senza informarle e trattando i suoi dati personali?
Risposta dal garante: assolutamente no. Email, numero di telefono, come anche l'associazione di un ID univoco nel database che permette di identificare univocamente un utente/aziende studiandone il database (lato operatori non autorizzati alla visualizzazione delle informazioni personali) rientrano tutti in dati personali.Domanda al garnate: cosa si richia se si trattano dati personali senza autorizzazione?
Risposta: tutte le sanzioni previste dalla normativa in fatto di trattamento dati non autorizzati.Altro professionista ci risposero anche: una azienda o anche privato potrebbe benissimo anche farsi dare danni sia per aver trattato suoi dati personali, ma anche per aver rubato a lui visibilità nel web etc sfruttando la sua immagine nel web in modo non autorizzato.
Seppure quest'ultima parte sia da verificare, non mi convince più di tanto lo devo ammettere, rimane il fatto che non è possibile popolare un proprio sito web senza il consenso esplicito del proprietario dei dati trattati. Anche se è pubblicità a suo favore.
Personalmente ti direi di scusarti con questa azienda e vedere di risolvere la cosa "amichevolmente"...
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Ti ringrazio per la risposta, preciso comunque che le mail e altri dati non venivano inseriti in un database, ovvero sul mio pc, ma soltanto sul web, ovvero come in altri decine di portali.
Mi sono già scusato, ma il tizio, chissà perché, era particolarmente adirato.
Non riesco comunque a comprendere una cosa: se i dati personali sono già pubblici, come si fa a dire di trattare in modo diverso i dati personali? Ovvero: se tu mi scrivi dalla tua mail privata devi essere informato che questa sarà salvata sul mio pc, ma se questa fosse pubblica, cosa cambia? Cosa aggiungo in più?
E' come se fossi in un forum e un tizio mi chiedesse: qual è il numero di telefono di x azienda, non lo trovo sul sito - e io gli scrivessi nel topic il numero, comunque pubblico. Allora non potrei fare neanche questo?
Comunque la pagina non aveva tolto visibilità, poiché era appunto in quinta pagina su Google.
Grazie per la risposta.
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Credimi capisco la situazione ma ti posso sempre rispondere per "sentitomi dire":
preciso comunque che le mail e altri dati non venivano inseriti in un database, ovvero sul mio pc, ma soltanto sul web, ovvero come in altri decine di portali. si tratta sempre di conservazione e trattamento dati. Tu essendo il titolare del dominio e quindi colui il quale ha affittato uno spazio web etc ne sei il responsabile del trattamento dei dati.
Anche se lo spazio web e database non è sul tuo pc di casa i dati sono sempre inseriti in uno spazio da te gestito e di tua proprietà.
e i dati personali sono già pubblici
la presenza di dati personali su un sito web non da diritto di estrazione e trattamento memorizzazione in altri db senza autorizzazione. Così ci è stato chiaramente detto dal garante.La domanda che fai sul tu mi chiedi il numero di telefono etc... mi vien da dire che non si tratta di trattamento dait etc... in quanto alla fine dei conti ad una richiesta di aiuto tu vai a dire: guarda che il numero c'è, è li... e spesso si indica la pagina web o database (per database intendo anche elenchi cartacei non solo database mysql etc) dove il numero può essere trovato.
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Capisco, grazie. Avrei una domanda per un avvocato: le pagine web salvate, costituiscono prova valida?
Mi spiego: se salvo una pagina web, questa si può modificare senza che ne rimanga traccia, quindi come può essere valido un file digitale?
Se io mi salvo la pagina web comparare, nel file, la data di salvataggio, non quella della cache di google, e questa compare senza nessuna modifica, ergo, appena salvi una pagina, questa potrebbe venire "inquinata".
Che ci vuole, poi, a salvare una pagina, modificarle e fare uno screenshot? Quindi: se si rimuove prontamente qualcosa di poco gradito, si è a posto, oppure ci sono modi riconosciuti a livello giuridico per provare il contenuto di una pagina web?
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@Web Hunter said:
Capisco, grazie. Avrei una domanda per un avvocato: le pagine web salvate, costituiscono prova valida?
Mi spiego: se salvo una pagina web, questa si può modificare senza che ne rimanga traccia, quindi come può essere valido un file digitale?
Se io mi salvo la pagina web comparare, nel file, la data di salvataggio, non quella della cache di google, e questa compare senza nessuna modifica, ergo, appena salvi una pagina, questa potrebbe venire "inquinata".
Che ci vuole, poi, a salvare una pagina, modificarle e fare uno screenshot? Quindi: se si rimuove prontamente qualcosa di poco gradito, si è a posto, oppure ci sono modi riconosciuti a livello giuridico per provare il contenuto di una pagina web?
Ecco due link molto interessanti su questo argomento:
http://ca.notariato.it/approfondimenti/7-07-IG.pdf
http://www.rdinformatica.com/faq/Faq-Risposte.asp?id=1113
da quanto ho appreso, qualora diffamaste qualcuno via web e questi vi chiedesse la rimozione per poi citarvi, qualora rimuoviate subito il contenuto, non sarà possibile accettare sempre con certezza la pagina web come prova della calunnia subita.
Diffamare tramite giornale cartaceo non lascia scampo, mentre tramite web è sempre possibile disconoscere la prova presentata. Cito dal primo link, come vedete autorevole:
"Il documento informatico non sottoscritto, e di conseguenza la pagina web,
ha, quindi, l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche (13); esso forma, pertanto,
piena prova delle cose e dei fatti rappresentati qualora il soggetto contro il
quale viene prodotto non provveda a disconoscerlo (14). La mancanza di sottoscrizione
elettronica, infatti, rende instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero
essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene,
caratteristiche entrambe che, con diversi gradi di certezza, vengono invece attestate
dalla apposizione di una firma elettronica, semplice o qualificata.E', però, evidente che la volatilità delle informazioni reperibili su Internet abbisogna
di una ulteriore mediazione per poter essere introdotta come prova in giudizio:
in astratto sarebbe possibile esibire la pagina in sé, seppur utilizzando gli adeguati
mezzi hw e sw, o un suo mero duplicato su supporto informatico, ma ciò
non fornirebbe alcuna garanzia che la visualizzazione effettuata alla presenza del
giudice riproduca esattamente il fatto che la parte voglia dedurre in causa, in quanto
la pagina potrebbe nel frattempo aver subito modifiche."Praticamente ci vogliono determinate procedure notarili per rendere valida una pagina web come prova, ma solo in certi casi in cui si può far uso della firma digitale.
Per sua natura, la pagina web è "instabile e modificale", quindi sempre a rischio di essere accettata come prova.
Non capisco però questo punto, preso dal secondo link:
"Appare molto più comodo, sebbene molto più grezzo nella sua esplicazione, il metodo di far “vedere” la pagina ad un soggetto terzo il quale potrà fungere da testimone in giudizio circa la conformità con l'originale. Tale soggetto, in sede testimoniale, quindi con tutte le garanzie inerenti la testimonianza (obbligo di dire la verità) e le sanzioni penali relative alla falsa testimonianza, potrà offrire la prova di conformità della copia all'originale. Una volta quindi fatta vedere la pagina al terzo si potrà procedere alla stampa della stessa.
In sede giudiziale quindi il terzo sarà chiamato a dire se quella pagina prodotta al giudice sia o no quella vista all'epoca direttamente su internet; della serie: l’informatizzazione deve semplificare, non aggravare l’utente di ulteriori oneri!"
Che giochiamo, a chi porta più testimoni? Allora io prendo una pagina di un sito, la scarico, modifico (inserendo calunnie verso di me) ne faccio una copia e poi la mostro a qualche amico che mi corroborerà il tutto?
Voglio dire: se metto una calunnia su un mio giornale cartaceo è chiaro che non posso disconoscerl, ma sul web, come si possono avere certezze? Grazie.
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lo strumento prevalente che in questi casi si utilizza in giudizio è la stampa della pagina web fatta da un notaio con la dichiarazione che alla data x sul dominio y ....