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[LEFT]L?art. 3 co. 2 della L. 388/2000 prevede, per l?anno 2001 (comunque di anno in anno disposizione prorogata), l?esclusione dalla base imponibile dei ?redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all?estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato?.
Come chiarito dalla C.M. 1/2001 (§ 1.2.2), la norma in commento riprende la disposizione contenuta all?art. 3 co. 3 lett. c) del TUIR (ora abrogata) e ne ripropone i contenuti per l?anno d?imposta 2001 con riferimento ai c.d. lavoratori ?transfrontalieri?.
La disposizione limita l?esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
· nelle zone di frontiera (quali, ad esempio: Francia, Svizzera, Austria e San Marino);
· in altri Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco).
La C.M. 1/2001 (§ 1.2.2) precisa che rientrano, pertanto, in tale previsione ?quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all?estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro?.
Invero, è stato osservato in dottrina come la disposizione faccia riferimento ai ?redditi derivanti da lavoro dipendente prestato ? all?estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi? e non ai soggetti che svolgono tale attività lavorativa; ?la circolare ministeriale sembra perciò limitare l?ambito di applicazione della proroga dell?esclusione dalla base imponibile. Il testo di legge infatti non prevede che i lavoratori debbano necessariamente
recarsi quotidianamente all?estero per svolgere l?attività lavorativa?.
Sono, invece, esclusi dall?ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell?art. 48 co. 8-*bis *del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all?estero per un periodo superiore a 183 giorni nell?arco di un periodo di 12 mesi, ?in forza di uno specifico contratto che prevede l?esecuzione della prestazione all?estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero?.
Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell?art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all?estero:
· redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all?estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
· redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all?estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi ?non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico?.
Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.[/LEFT]
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lavoro : in italia
residente: in italia
datore di lavoro : sa svizzera con sede in svizzeratasse?
detrazioni famigliari a carico?
assegni famigliari?aiutoooooo!!!
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@La Cubana said:
[LEFT]Sono, invece, esclusi dall?ambito applicativo del richiamato art. 3 co. 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell?art. 48 co. 8-*bis *del TUIR i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all?estero per un periodo superiore a 183 giorni nell?arco di un periodo di 12 mesi, ?in forza di uno specifico contratto che prevede l?esecuzione della prestazione all?estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero?.
Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell?art. 3 co. 2 della L. 388/2000 e sono sottoposte ad imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all?estero:
· redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all?estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;
· redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all?estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.
Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato art. 3 co. 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi ?non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico?.Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, ai fini della valutazione della situazione economica.[/LEFT]
Mi riallaccio a questa risposta per capire una cosa:
Se un residente in Italia di Milano, viene assunto da una società in Svizzera, di un titolare svizzero, a Zurigo, quindi un cantone che non è nella fascia di confine, risiede lì per la maggior parte del tempo per svolgere il suo lavoro quindi più di 183 giorni per svolgere il suo lavoro con rientro a casa periodico (settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.) ma mantiene comunque residenza, famiglia e prima casa di proprietà in Italia come viene trattato fiscalmente?
Mi sembra di aver capito che in questo caso le tasse vengono pagate in Svizzera per i redditi prodotti in Svizzera.
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Ciao, ho letto con attenzione gli altri post su questo argomento (grazie). Tuttavia i dubbi restano perche' sembra che non ci siano fonti ufficiali che possano farci stare tranquilli. Anche io ho consultato un amico che lavora all'agenzia delle entrate, e neanche lui mi ha saputo dare risposte certe.
Intanto la scadenza per fare eventualmente la dichiarazione dei redditi in Italia si avvicina rapidamente! VORREI TANTO AVERE LA CERTEZZA IN MERITO A SE E COSA DICHIARARE IN ITALIA, MA NON MI VA NEPPURE DI PAGARE DELLE TASSE IN PIU' SOLO PERCHE' SONO NEL DUBBIO O PERCHE' - come a me sembra - QUESTO E' UN CASO DI "VACATIO LEGIS".Aggiungo qui il mio piccolo contributo alla discussione, seppur sono consapevole che io, come molti di voi, avrei bisogno di risposte certe, piu' che di ulteriori opinioni. SE QUALCUNO CONOSCE UN FISCALISTA DAVVERO ESPERTO IN MATERIA PUO' PER FAVORE SEGNALARMELO?
Grazie mille. DiegoDal 1° giugno 2007, per i cittadini dei 15 vecchi Stati dell'UE, di Cipro, Malta e degli Stati dell'AELS non sono più valevoli le zone di frontiera."
Chi e' titolare di un permesso "G" per frontalieri secondo la nuova, estesa, definizione (ad esempio una persona residente a Milano, cioe' fuori dalla tradizionale fascia di confine) e' tenuto a dichiarare in Italia i propri redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera?
Sembra che per la Svizzera occorre dichiarare tali redditi solo in Svizzera (cfr. 3 collegamenti sottostanti, aggiungendo a sinistra www), mentre per l'Italia non e' chiaro.
Ogni contributo sara' piu' che gradito. Grazie.
ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/fonte/direttive_2008.asp?menu=3&menudx=700
bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/schweiz_-_eu.html
ti.ch/dfe/DC/IMPOSTE/fonte/direttive_2008/dir_02-2008.pdf@arcusar said:
Ciao Matteo76,
sono stato un po' di tempo lontano dalla posta e dal forum.
Grazie, in ritardo, per la risposta precisa.
Molto interessante il fatto che anche Milano abbia sottoscritto l'accordo con la Svizzera per la restituzione delle tasse.
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Ciao,
anche a me interessa molto l'argomento ed oltre a chiedere se ci siano novité in merito al discorso tassazione per abitanti al difuori della fascia dei 20 Km (Milano per intenderci) vorrei una conferma da parte vostra.
Attualmente lavoro da 7 anni a Lugano con permesso G e residenza a Malnate (VA).
Vorrei trasferire la mia residenza in un comune dell'hinterland milanese, potrei continuare a lavorare in svizzera con permesso G?
E' quindi già attiva la nuova legge?
Chiedo questo poiché tempo fa mi sebrava che la cosa andasse un po' per le lunghe ed in realta la nuova legge non sarebbe stata attiva da Giugno 2007 come annunciato.Grazie a tutti per il vostro prezioso aiuto
Ciao
Claudio
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@The chemist said:
Ciao,
anche a me interessa molto l'argomento ed oltre a chiedere se ci siano novité in merito al discorso tassazione per abitanti al difuori della fascia dei 20 Km (Milano per intenderci) vorrei una conferma da parte vostra.
Attualmente lavoro da 7 anni a Lugano con permesso G e residenza a Malnate (VA).
Vorrei trasferire la mia residenza in un comune dell'hinterland milanese, potrei continuare a lavorare in svizzera con permesso G?
E' quindi già attiva la nuova legge?
Chiedo questo poiché tempo fa mi sebrava che la cosa andasse un po' per le lunghe ed in realta la nuova legge non sarebbe stata attiva da Giugno 2007 come annunciato.Grazie a tutti per il vostro prezioso aiuto
Ciao
Claudio
Da Giugno 2007 le cose sono cambiate per i membri di alcuni stati UE (15 + Malta e Cipro). Per gli stati nuovi UE invece rimangono in vigore alcune limitazioni.
In pratica a Giugno 2007 è entrato in vigore l'accordo per la libera circolazione delle persone. Chiunque abbia una nazionalità in uno di questi stati, anche al di fuori della fascia frontaliera, può lavorare in svizzera.
Se cerchi su internet trovi i dettagli.
Sotto il punto di vista fiscale la cosa è differente la cosa non è ancora ben chiara. Da quel che ho letto (ma non sono un fiscalista):
a) chi risiede nella fascia frontaliera e rientra ogni giorno al suo domicilio, paga le tasse solo in Svizzera;
b) chi risiede al di fuori della fascia frontaliera e rientra ogni giorno al suo domicilio dovrebbe fare la dichiarazione dei redditi in Italia e pagare la differenza tra le tasse svizzere e quelle italiane.
c) chi rientra col permesso G una volta alla settimana paga le tasse solo in svizzera in quanto viene considerato alla stregua di un dimorante.La situazione comunque è alquanto confusa e credo che volutamente l'Agenzia delle Entrate voglia evitare che tutti i lombardi che possono facciano i pendolari in Svizzera.
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Grazie per la delucidazione. Deduco quindi che gli unici problemi potrebbero sorgere a livello fiscale.
Mi sembra peró una cosa alquanto strana, in quanto la Confederazione Elvetica versa una parte delle imposte che vengono detratte dallo stipendio al comune di residenza in Italia.
Non vedo la differenza faccia il fatto che poi queste imposte vengano versate ad un comune in provincia di Varese o ad uno in provincia di Milano.
Sono sempre e comunque soldi che arrivano in Italia...In mancanza di una legge precisa credo che comunque non possano chiedere il pagamento di un supplemento...
Ciao
Claudio
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Mi sembrava di aver letto da qualche parte che solo i comuni della fascia frontaliera beneficiavano di questo, ma ti ripeto che non sono sicuro della cosa.
Dovrei fare delle ricerche a proposito.Se fosse così non vedo in effetti differenze.
Ciao.
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...Grazie ancora...
Se riesci a sapere qualcosa di preciso....
Ciao
Claudio
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Buongiorno a tutti,
Inanzitutto complimenti per le info...aiuta notevolmente! Purtroppo non trovo nulla di quello che cercavo cioè:
ho lavorato fino ad agosto 2007 in Italia, da settembre in Svizzera (permesso G, residenza oltre 20 km..), non ho capito se devo lo stesso fare la dich dei redditi in Italia e in questo caso se devo citare anche gli stipendi percipiti in Svizzera.
Grazie tanto per il vostro aiuto!
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Brutte notizie, navigando su internet ho trovato qualcosa di interessante sul sito:
emigrazione-notizie.org/news.asp?id=4365
(aggiungere www prima, ho dovuto escluderlo se no non mi faceva postare....)Riporto quanto di interesse:
QUOTE
COMMISSIONE CONTINENTALE
EUROPA E AFRICA DEL NORDOrdine del giorno n. 1
Con gli accordi bilaterali tra Unione Europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone, a partire dal 1° giugno 2007 la figura del frontaliere viene modificata: prima il cittadino italiano che andava a lavorare in Svizzera doveva necessariamente essere residente a non più di 20 km dalla frontiera, mentre ora è data a chiunque, indipendentemente dalla distanza dal confine, la facoltà di andare a lavorare in Svizzera come frontaliere, purchè rientri in Italia almeno una volta alla settimana.
A questo punto si creerebbe una disparità per quanto riguarda il fisco: chi abita nella fascia di confine (i 20 km), in base all?apposita legge del 1974, è tassato alla fonte tramite il datore di lavoro in Svizzera con aliquote ivi previste e non è tenuto a presentare in Italia alcuna dichiarazione dei redditi.
Chi invece arriva da località oltre i 20 km, stando alle istruzioni dell?Agenzia delle Entrate (si cita tra i Paesi assoggettati a questa norma esplicitamente la Svizzera), deve assoggettare al fisco italiano le somme percepite all?estero, con una franchigia di 8000 euro e con le aliquote italiane.*La Commissione Continentale Europa e Africa del Nord del Consiglio Generale degli Italiani all?Estero *
RITIENEche tale pratica rappresenterebbe un fattore di discriminazione nei confronti dei nuovi frontalieri e chiede che venga ripristinata la parità di trattamento fiscale, evitando qualsiasi forma di doppia imposizione, nel rispetto delle normative europee e degli accordi esistenti per i frontalieri in materia fiscale tra Italia e Svizzera fin dal 1974.
Cons. Claudio Pozzetti
Cons. Gianfranco Gazzola
Cons. Dino Nardi
Cons. Anna Pompei Ruedeberg
Cons. Michele SchiavoneMarrakech, 14.02.2008
UNQUOTE
Non so dove abbiano preso l'informazione ma parrebbe che l'agenzia delle entrate pretenda la doppia tassazione per i frontalieri resdenti oltre 20 km dalla fascia di confine....
Se qualcuno ha altre news...
Ciao
Claudio
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Ciao, qualcuno ha notizie sul trattamento fiscale dei frontalieri che lavorano in Svizzera, ma che risiedono fuori dalla fascia "tradizionale" dei 20 km? Grazie.
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Ciao
Eccovi il mio primo post!Uberto Meraviglia Mantegazza ne *Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera alla luce degli Accordi bilaterali tra Svizzera e UE, *sulla rivista Fiscalità Internazionale n°4/anno 2007, conclude che i residenti italiani, dalla data del 1° giugno 2007 presentano la seguente situazione:
·tutti i residenti in Italia possono, a prescindere dal comune di residenza, essere destinatari di un permesso svizzero di lavoro ?tipo G ? lavoratori frontalieri?;
·solo i residenti nella fascia di confine di 20 Km che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola, che lavorano con permesso di frontalieri nel Cantone Ticino, nel Cantone Vallese o nel Cantone dei Grigioni, continuano ad essere imponibili esclusivamente in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente (in virtù del citato Accordo bilaterale del 3 marzo 1974);
·tutti quelli che invece pur avendo un permesso da frontalieri, non risiedono nei comuni italiani di confine, non possono beneficiare della convenzione citata e saranno quindi tenuti, in quanto residenti italiani, a dichiarare i compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte, eventualmente beneficiando - se reiterata dalle future leggi finanziarie così come è]- della ?no tax area? per i primi ? 8.000 di reddito. Le imposte scontate in Svizzera potranno essere in tutto o in parte recuperabili mediante il riconoscimento del credito per le imposte estere.Ciao!
d.
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@GranVia said:
Ciao
Eccovi il mio primo post!Uberto Meraviglia Mantegazza ne *Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera alla luce degli Accordi bilaterali tra Svizzera e UE, *sulla rivista Fiscalità Internazionale n°4/anno 2007, conclude che i residenti italiani, dalla data del 1° giugno 2007 presentano la seguente situazione:
·tutti i residenti in Italia possono, a prescindere dal comune di residenza, essere destinatari di un permesso svizzero di lavoro ?tipo G ? lavoratori frontalieri?;
·solo i residenti nella fascia di confine di 20 Km che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola, che lavorano con permesso di frontalieri nel Cantone Ticino, nel Cantone Vallese o nel Cantone dei Grigioni, continuano ad essere imponibili esclusivamente in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente (in virtù del citato Accordo bilaterale del 3 marzo 1974);
·tutti quelli che invece pur avendo un permesso da frontalieri, non risiedono nei comuni italiani di confine, non possono beneficiare della convenzione citata e saranno quindi tenuti, in quanto residenti italiani, a dichiarare i compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte, eventualmente beneficiando - se reiterata dalle future leggi finanziarie così come è]- della ?no tax area? per i primi ? 8.000 di reddito. Le imposte scontate in Svizzera potranno essere in tutto o in parte recuperabili mediante il riconoscimento del credito per le imposte estere.Ciao!
d.Ciao a tutti
domani firmerò un contratto per un'azienda nel canton ticino .
io abito a milano e lavorerò a milano .... assunto nel canton ticinoda 20500 lorde annue italiane contratto indeterminato metalmeccanico + 3600? rimborso spese annue
sono passato a
49200 CHF + 1200? rimborso spese annue contratto indeterminato...
il che vuol dire 4100CHF lorde mensili e 3350CHF nette mensili: 2100? nette mensili + 100 ? rimborso spese .... sarò pagato in franchi quindi a seconda del cambio prenderò di più ma mai scenderò sotto lo 0,62 come cambio , così è stato concordatoquanto pagherò ogni anno allo stato italiano ?
quanto ho effettivamente guadagnato secondo voi rispetto al mio contratto precedente ?grazie a tutti
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Vorrei porre all'attenzione di voi tutti una situazione un pò particolare sugli interessi passivi su mutui per acquisto della prima casa... In base a quanto previsto da una circolare dell'agenzia delle Entrate, se il valore del mutuo rinegoziato supera il valore del mutuo residuo del vecchio mutuo si perde il diritto alla detrazione degli interessi... tuttavia, utilizzando il programma per la compilazione dei 730 ho visto che comunque viene calcolata una percentuale di questi interessi e ammessa alla detrazione... da come ragiona la macchina, li porta fino a concorrenza del vecchio mutuo... se non sono stato chiaro, contattatemi perchè è molto interessante...
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Sono residente a Milano e ho appena firmato un contratto con una società svizzera.
Ho parlato con l'Agenzia delle entrate, con 2 fiscalisti, ho letto le normative varie e ho sentito un legale di fiducia.
Non vi preoccupate. Siamo sottoposti a tassazione svizzera, per cui non dobbiamo fare dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente in Italia.Ovviamente le cose possono cambiare... ma in tal caso si potrebbe fare ricorso in quanto non esiste una normativa specifica in Italia sull'argomento.
Siate tutti sereni perchè se le cose dovessero girare male lotteremo per i nostri diritti e vinceremo!!!
Complimenti per il forum!!! E' utilissimo!
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Salve,
Per semplificare una eventuale risposta fornisco anche dei numeri:
Ho ricevuto un?offerta di lavoro per una ditta in Bellinzona, vorrei sapere se mi converrebbe esprimere al datore di lavoro la mia volontà di ottenere un permesso B oppure G.
L?offerta è di circa 70.000CHF e la ditta mi pagherebbe l?assicurazione sanitaria obbligatoria, rimarrebbero dunque meno di 10.000CHF di tasse dirette da togliere dovessi scegliere il permesso B.Tenendo conto che intendo rimanere in Svizzera dal lunerdi al venerdi e rientrare a Pavia nel fine settimana, in cifre, avrei vantaggi a richiedere il permesso G come "frontaliere" settimanale? (Questo però avrebbe presumo ripercussioni su eventuali agevolazioni che avrei nell?acquistare una ?prima casa? dovessi spostare definitivamente la residenza in Svizzera con permesso B, diventerebbe pertanto ?seconda casa? se tenessi la residenza a Pavia).
Grazie mille per un eventuale risposta e buon lavoro a tutti.
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@Danalisi said:
Sono residente a Milano e ho appena firmato un contratto con una società svizzera.
Ho parlato con l'Agenzia delle entrate, con 2 fiscalisti, ho letto le normative varie e ho sentito un legale di fiducia.
Non vi preoccupate. Siamo sottoposti a tassazione svizzera, per cui non dobbiamo fare dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente in Italia.Ovviamente le cose possono cambiare... ma in tal caso si potrebbe fare ricorso in quanto non esiste una normativa specifica in Italia sull'argomento.
Siate tutti sereni perchè se le cose dovessero girare male lotteremo per i nostri diritti e vinceremo!!!
Complimenti per il forum!!! E' utilissimo!==================================
Grazie della tua sicurezza ma è un' interpretazione, niente di sicuro nè supportato da qualcosa di più concreto da poter usare in caso di necessità !Forse però ho trovato un articolo recente ( e quindi aggiornato alla normativa sui frontalieri valida dall' 1 Giugno 2007 ) che riponde alla ns domanda .
Sul Sole24ore ( nr 6 del 21.1.08 pag 119 -Fisco Internazionale ) l' esperto (Fabrizio Cancelliere) risponde infatti al ns quesito ( ma anche a quello del mutuo -- "non deducibile" -- per chi ha solo reddito svizzero ) dicendo che :
1)il reddito dei frontalieri italiani , lavoratori dipendenti in Svizzera , non è dichiarabile in Italia in quanto la piena esclusione da tassazione del relativo reddito è espressamente prevista dall' accordo bilaterale del 1974 siglato tra i due stati
2) L'esperto aggiunge che la soglia degli 8.000 ? ( sopra la quale occorre dichiarare il reddito in Italia ) rappresenta una disposizione di carattere generale che si applica a tutti gli altri casi di lavoro "frontaliero" non disciplinato da norme speciali ( come appunto la convenzione internazionale tra Italia e Svizzera).Secondo Boris Bivona ( vedere <...fisconelmondo.it/news-article.storyid-1308.htm > ) in genere le norme contenute nelle Convenzioni prevalgono su quelle (generali) interne. In caso di contrasto pertanto si deve secondo lui applicare la norma contenuta nel trattato internazionale ( ossia la piena esclusione da tassazione nel caso di italiani frontalieri in Svizzera, qualunque sia il reddito percepito).
Mi auguro a nome di tutti quelli che come me - residenti vicino al confine oppure a Milano opp a Canicattì - sono frontalieri , che questa risposta da un giornale come il Sole24 ore possa darci finalmente delle sicurezze nel fare le ns scelte lavorative oltre che la ns dichiarazione dei redditi .:D
Ogni ulteriore info a riguardo è però sempre benvenuta !
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Ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum che trovo molto interessante. Mi trovo anch'io nella situazione di molti con residenza vicino al confine che vorrei riportare indietro in provincia di Milano.
Ho scritto 2 volte all'agenzia delle entrate da cui dipendo ma aspetto una risposta da circa 7 mesi :bho:
La scorsa settimana invece sono riuscito a mandare una mail direttamente dal sito dell'agenzia e oggi è arrivata la risposta che vi indico e che sinceramente non ho capito molto, eppure la domanda mi pareva abbastanza semplice:Testo richiesta informazioni:
Buongiorno, sono residente in provincia di Como e sono frontaliero con
la Svizzera con permesso 'G'. Volevo spostare la residenza a
Milano e chiedo se posso continuare a pagare le imposte alla fonte
solo in Svizzera come avviene adesso o se devo fare la dichiarazione
dei redditi e pagare le imposte in Italia. Non ho altri redditi tranne
quello da lavoro dipendente. Per la Svizzera da giugno 2007 non ci
sono problemi in quanto non è più richiesta la residenza in un comune
di frontiera...Grazie.
Testo risposta:
Gentile contribuente, se il lavoro prestato dai c.d. frontalieri,
cioe' da soggetti residenti in Italia che non soggiornano
all'estero ma prestano l'attivita', in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi, la retribuzione e' soggetta ad una
disciplina specifica per il periodo 2007/2008( prolungato al 2010 con
la Finanziaria 2008).Il concetto di zone di frontiera e' decaduto
il 1 giugno 2007, dopo l'accordo tra la Svizzera e la Ue sulla
libera circolazione. Allo stato attuale nulla risulta variato per
quanto riguarda la fiscalita' verso i lavoratori frontalieri.
Ricordandole che la presente risposta non è resa a titolo di
interpello ordinario - ai sensi dell'art. 11 della legge n 212 del
2000 (statuto dei diritti del contribuente) - bensì a titolo di
informazione e assistenza - come chiarito dalla circolare 18/05/2000 n
99, ripresa dalla circolare 16/05/2005 n 23 - e che la stessa è
pertanto priva di effetti vincolanti per l'amministrazione, Le
inviamo cordiali saluti. La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai
sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di
assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale
n.99/E del 18/05/2000. Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto
inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere
messaggi. Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Venezia Contact Center IL DIRETTORE Susi Ribon Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto
inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere
messaggi.........cosa dobbiamo capire????? vuol dire che gli accordi Svizzera UE prevalgono sugli accordi Svizzera Italia, oppure nulla è cambiato e quindi continuano ad essere forntalieri solo quelli che risiedono entro i famosi 20 km? sinceramente mi viene molta rabbia quando un ente pubblico risponde confondendo di più le idee solo perchè, suppongo, non sa cosa rispondere!!!!
Ciao a tutti.
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ciao a tutti, ho trovato queste ottime risposte sul tema "frontalieri svizzera".
Sto valutando un'offerta di lavoro in svizzera, terro' la residenza in italia. Lavorero' dall'italia e ogni tanto andro in svizzera per riunion e simili..posso ricadere nella definizione di frontaliere ?
C'e' un numero minimo di giorni all'anno che devo passare in svizzera ?inoltre, ad oggi, la tassazione resta solo in svizzera, o bisogna dichiarare anche in italia ?
grazie mille!