• User Attivo

    Pubblicazione dichiarazione dei redditi 2005

    Dopo il sito del ministero delle entrate molti altri siti, anche autorevoli come il corriere della sera, pubblicano alcuni dati come nomi e importi di persone, soprattutto vip.

    Da Emule è possibile scaricare tutto ovviamente.

    Secondo voi, cosa è legale/consentito fare?

    Pubblicare i file con tutti i redditi?
    Menzionare nomi e redditi?
    Dire come è possibile scaricarli su emule?

    E se è tutto illegale, chi pagherà?


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Osterello.
    La risposta la trovi nel comunicato rilasciato oggi dal garante per la privacy, che trovi qui

    estrapolo tre righe che si rifanno al tuo quesito

    *.......L'Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale......."

    *Quindi io non mi avventurerei per questa strada!

    Ciao *:ciauz:
    *


  • User Attivo

    ho rimosso alla velocità della luce... ci mancherebbe va!

    Spero che qualcuno paghi però... anche se il paese dei cachi non si smentisce mai...


  • Super User

    Quoto ovviamente quanto detto da Lorenzo, nel senso che allo stato è veramente un azzardo pubblicare quei dati, e ci sono ottime probabilità di vedersi condannare.

    A titolo puramente informativo faccio presente che la pubblicazione da parte del Ministero delle Finanze delle dichiarazioni dei redditi è dovuta all'applicazione (tardiva oserei dire !) dell'articolo 69 del Dpr 600 del 1973.
    L'art. recita:

    "69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

    1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (34). 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici."

    Preciso altresì che, al di là di qualsivoglia interpretazione si vuole dare alla legge citata, la pubblicazione degli elenchi è lecita (si può discutere su quali dati pubblicare) solo se effettuata dal Ministero delle Finanze, non se la pubblicazione viene ripresa da privati.