• Super User

    Intestazione fiduciaria di quote sociali?

    Ciao a tutti,
    vi sottopongo la seguente problematica un soggetto vuole cedere la propria quote di partecipazione ad una srl ad un terzo soggetto, mantenendone però di fatto la titolarità ed in modo che il terzo agisca nell'interesse del soggetto venditore.
    Avevo pensato all'ipotesi di intestazione fiduciaria della quota, ma mi sfugge se tale intestazione possa essere fatta a favore di società fiduciarie o anche nei confronti di persone fisiche.
    Tra l'altro gli altri soci devono sapere che il nuovo socio agisce in virtù di mandato fiduciario?
    Attendo vostre osservazioni o anche delle soluzioni alternative (se possibili) per ottenere lo stesso risultato.

    Fabrizio


  • User Attivo

    Io non ti so rispondere, ma così ad intuito credo proprio che tutti i soci debbano essere informati che il nuovo membro agisce in virtù di mandato fiduciario (sarà senz'altro obbligatorio), e penso che si possa fare anche con le persone fisiche (in questo caso non vedo differenza tra persone fisiche e giuridiche).
    ciao


  • User

    @ziggytoo said:

    Io non ti so rispondere, ma così ad intuito credo proprio che tutti i soci debbano essere informati che il nuovo membro agisce in virtù di mandato fiduciario (sarà senz'altro obbligatorio), e penso che si possa fare anche con le persone fisiche (in questo caso non vedo differenza tra persone fisiche e giuridiche).
    ciao

    Il mandato fiduciario è conferibile solo a società fiduciarie (mìnon a persone fisiche); qualora si intendano utilizzare persone fisiche si esce dalla figura giurida del mandato fiduciario per entrare nel campo dei presta nome.


  • User Attivo

    @Damaris said:

    Il mandato fiduciario è conferibile solo a società fiduciarie (mìnon a persone fisiche); qualora si intendano utilizzare persone fisiche si esce dalla figura giurida del mandato fiduciario per entrare nel campo dei presta nome.

    Ahi, il mio intuito fallisce miseramente :lipssealed:


  • Super User

    @Damaris said:

    Il mandato fiduciario è conferibile solo a società fiduciarie (mìnon a persone fisiche); qualora si intendano utilizzare persone fisiche si esce dalla figura giurida del mandato fiduciario per entrare nel campo dei presta nome.

    Anche a me Fabrizio risulterebbe così.
    Non riesco a vedere soluzioni alternative.
    Mi spiace

    Paolo


  • User

    Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 415/96, possono operare solo le società fiduciarie già iscritte nella sezione speciale dell’apposito albo istituito presso la CONSOB dalla Legge n. 1 del 1991 ed esercenti esclusivamente la gestione di portafogli. La nuova regolamentazione ha stabilito:

    • l’obbligo di inserimento nella denominazione sociale della espressione “società di intermediazione mobiliare”;
    • il divieto di svolgere servizi diversi dalla gestione di portafogli (a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria);
    • l’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 9 D. Lgs. 415/96 e sottoposizione alla regolamentazione dello stesso Decreto, con la conseguente disapplicazione delle Leggi n. 1966 del 1939 e n. 430 del 1986.
      L’articolo 199 del D. Lgs. N. 58 del 1998 integra e coordina le previdenti norme in materia di attività e mercati finanziari e fa salve le disposizioni dell’articolo 60, quarto comma, del D. Lgs. 415 del 1996 sui limitati margini operativi delle società fiduciarie, sino alla loro riforma organica.

    In altri paesi (vedi la Svizzera) il mandato fiduciario può essere conferito anche ad un professionista persona fisica.


  • Super User

    Grazie a tutti per gli interventi.
    Non sempre si può accontentare il cliente.;)
    Alla prossima

    Fabrizio