<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Regime del margine - beni usati]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Salve a tutti!</p>
<p dir="auto">Avrei bisogno di un consiglio perché ho le idee un po' confuse sui registri che occorre tenere in questo regime. Ho due ditte che lo applicano: una piccola galleria d'arte (che non tratta antiquariato) e una rivenditore di motorini, che vende usato ed è anche concessionario.</p>
<p dir="auto">Credo intanto che non ci sia differenza quanto a registri nei tre tipi: forfetario, globale e analitico.</p>
<p dir="auto">Il problema è che la questura mi ha sbarrato due registri del rivenditore di motorini:<br />
A. -il reg. acquisti beni usati<br />
B. -il reg. vendite beni usati</p>
<p dir="auto">Secondo loro dovevano essere sostituiti dal registro del commercio:<br />
C. -antichità preziosi e beni usati</p>
<p dir="auto">Inoltre per questa ditta ho:<br />
D. -registro di carico e scarico per autoveicoli in deposito</p>
<p dir="auto">E' giusto quello che mi dice la questura? Il registro C è tanto diverso da AeB: è incentrato sui soggetti, ma tralascia totalmente l'aspetto del calcolo del margine. Mi sembra però superfluo perché la vendita/acquisto è legata comunque ad una fattura e quindi a dei soggetti identificati.</p>
<p dir="auto">Grazie mille a chiunque vorrà rispondermi <img src="https://connect.gt/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f604.png?v=4as8rolt52f" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smile" title=":D" alt="😄" /></p>
<p dir="auto">Alessandra</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/53288/regime-del-margine-beni-usati</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 13:16:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/53288.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:12:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Regime del margine - beni usati on Sat, 27 Nov 2010 08:32:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Il "C" è il registro del commercio che riguarda tutti i beni usati "non di valore esiguo", mentre A e B sono sono i registri IVA per chi adopera il regime del margine.<br />
Alla questura interessa solo il C perchè è un registro istituito per la legge sulla pubblica sicurezza (per limitare il commercio di merce di valore rubata)</p>
]]></description><link>https://connect.gt/post/635585</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/635585</guid><dc:creator><![CDATA[friulicomputer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:32:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regime del margine - beni usati on Tue, 13 Nov 2007 15:59:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">[LEFT]Secondo la circolare 108/E del 3/5/1996 dell'Agenzia delle Entrate:<br />
....<br />
I contribuenti che applicano il regime del margine con il metodo analitico o con quello globale non sono obbligati ad annotare i documenti relativi agli acquisti e alle spese accessorie e di riparazione, rilevanti ai fini della disciplina speciale, nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tali contribuenti non hanno neppure l'obbligo di annotare i documenti emessi, in relazione alle cessioni effettuate, nei registri delle fatture o dei corrispettivi di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del cennato D.P.R. n. 633 del 1972.<br />
L'unica prescrizione rinvenibile, infatti, nell'articolo 38 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, riguarda la necessaria annotazione dei documenti relativi agli acquisti e alle cessioni negli speciali registri del margine. I contribuenti che utilizzano il metodo analitico di determinazione del margine devono tuttavia tenere il registro di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (a quello di cui all'articolo 23 del medesimo D.P.R. n. 633), nel quale devono, entro i termini previsti per le liquidazioni periodiche, annotare i margini complessivi del periodo, distinti per aliquota.<br />
...[/LEFT]</p>
<p dir="auto">art. 38<br />
[LEFT]Fatturazione e registrazione.<br />
Testo: in vigore dal 24/03/1995<br />
...<br />
2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.<br />
L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.<br />
...<br />
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.<br />
...[/LEFT]</p>
<p dir="auto">[LEFT]Dagli adempimenti di annotazione sui registri speciali richiesti mi sembra di capire che i registri adatti siano appunto i registri "A" e "B".<br />
Ma allora perché la questura mi richiede "C"??[/LEFT]</p>
<p dir="auto">[LEFT]Preciso che il registro C cita il testo unico leggi di pubblica sicurezza, che parla anche di commercio di beni usati, ma mi pare in particolare di antichità e preziosi...[/LEFT]</p>
<p dir="auto">[LEFT]Grazie</p>
<p dir="auto">Alessandra[/LEFT]</p>
]]></description><link>https://connect.gt/post/635570</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/635570</guid><dc:creator><![CDATA[nimue.del.lago]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:59:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>