• User Newbie

    Ritenuta d'acconto: questa sconosciuta

    Salve a tutti,
    mi presento! Mi chiamo Federico e da quando "lurko" nel forum ho finalmente risolto molti miei quesiti fiscali. Grazie di cuore per la vostra competenza (un po' di "cultura fiscale" fa sempre bene).

    Attualmente ho in essere con un Ente Pubblico, l'Università, un cococo e precedentemente ho fatto delle collaborazioni meramente occasionali (di nome e di fatto - <[30gg AND 5000?]).

    Da quanto ho capito e letto, la ritenuta d'acconto la trattiene il sostituto di imposta (datore di lavoro, che deve avere P.IVA e compilare l'F24) in acconto, appunto, alle tasse che devo pagare ogni anno in base al reddito generato.
    Ora, il reddito su cui si applica la Rit.Acc. credo debba essere il cosidetto "imponibile IRPEF" che, se non erro, è calcolato deducendo le ritenute per la previdenza pensionistica INPS (cococo e meram.te occas.li) ed INAIL (solo cococo) dalla sommatoria dei commpensi (tra cui le spese sostenute). [INDENT] Es: (le percentuali sono meramente indicative):
    [A]1000 redditto lordo

    • *-100 inps (10% di A)
    • -100 inail (10% di B)*
    • [D=A-B-C]800 imponibile IRPEF*
    • -160 Rit.Acc. (20%D)*

    totale [D-E] = 640
    [/INDENT] Il fatto è che, per l'università, il calcolo è differente, ovvero la rit.acc. la calcola su [A]: [INDENT][A]1000 redditto lordo

    • *-100 inps (10% di A)
    • -100 inail (10% di B)*
    • [D=A-B-C]800 imponibile IRPEF*
    • -200 Rit.Acc. (20%A)*

    ** totale [D-E]** = 600
    [/INDENT] E' corretto? :arrabbiato:

    Facendo così applicherebbero la rit.d'acconto anche alle ritenute previdenziali ed assicurative (tasse su tasse :().
    E' vero che nel più (200) ci sta il meno (160) e che eventualmente con la dichiarazione, secondo redditi, detrazioni e deduzioni, posso anche andare a credito (di imposta), tuttavia questo credito lo liquidano cash dopo 4 anni.

    Al massimo, mi hanno detto di posso compensare l'ICI od apsettare di conguagliare l'IRPER con la dichiarazione dell'anno prossimo.

    Ho chiesto lumi anche all'Ufficio Finanziario dell'Università ma ha risposto che il calcolo lo fa il programma e che i computer non sbagliano.

    I dubbi permangono.

    Grazie in anticipo,
    Federico

    PS:
    Ricordo di avere trovato questi riferimenti legislativi:
    Base imponibile della ritenuta Irpef [INDENT]La C.M. 326/97 paragrafo 7 afferma che la base imponibile su cui operare la ritenuta non è il reddito lordo, bensì, la parte imponibile del reddito da co.co.co.

    • Il sostituto non applicherà più la ritenuta sul reddito lordo ma sul valore fiscalmente rilevante, ossia al netto del terzo del contributo previdenziale a carico del collaboratore e del terzo dell'INAIL se c'è obbligo di iscrizione a tale istituto ( si veda il capitolo relativo all'INAIL).*[/INDENT]

  • User Newbie

    Mi rispondo da solo (giuro che per quanto abbia cercato non sono riuscito a trovare prima questo post illuminante):
    Dovrebbe essere corretto il comportamento dell'Università.
    http://www.giorgiotave.it/forum/consulenza-fiscale/28162-ritenuta-di-acconto-e-inps.html

    Il riferimento leglislativo nel Post Scriptum è obsoleto?

    Inoltre?
    Cos'è la base imponibile? Ho trovato anche questi riferimenti.
    ***La base imponibile **
    La base imponibile su cui applicare il prelievo è costituita dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta. Ne consegue che in presenza di spese da >addebitare al committente la base imponibile fiscale e quella previdenziale sono diverse: la prima, rappresentata dall'importo complessivamente addebitato al committente (comprensivo di spese); la seconda, invece, rappresentata dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro (al netto quindi delle spese). La parte di contributo a carico del lavoratore (pari a 1/3) anche se rappresenta una quota **deducibile **dal reddito, non va riconosciuta con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi dal momento che ai lavoratori occasionali non trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall'articolo 51 del Tuir. Pertanto la ritenuta d'acconto Irpef del 20% dovrà essere effettuata sul compenso al lordo della ritenuta previdenziale. A ogni modo, il contributo trattenuto dal committente potrà essere dedotto attraverso il modello UNICO.

    *QUINDI?
    CoCoCo = Rit.Acc.(%) x reddito ??
    Occasionale= Rit.Acc (%) x(reddito- rit.prev INPS) ??

    Giusto
    e se ci sono spese alla luce di quanto scritto sopra (sempre che sia corretto)?
    come si modificano le formule?

    Aiuto annaspo, anzi affogo!!

    Federico


  • Super User

    Ciao Federico_2007 e Benvenuto nel Forum GT,
    il post che hai indicato è valido per il conteggio dei contributi INPS quando la collaborazione occasionale supera i 5.000 euro l'anno.
    In caso di collaborazione dovresti avere una busta paga però in quel caso non avresti ritenute a titolo d'acconto ma ritenute definitive in busta paga.
    Questo per dirti che mi sembra ci sia qualcosa che non va negli importi che hai indicato.
    Tuttavia io non mi occupo di paghe e quindi la mia è solo un'opinione.
    Se non trovi risposta valuta di far vedere la tua busta paga ad un consulente del lavoro.

    Fabrizio


  • User Newbie

    Si in effetti, non ho ancora le idee molto chiare...
    ...ma nel caso di coll.mer.occ. superati i 5000€ di reddito, mi confermate che la rit.acc. (20%) si calcola sul lordo? ovvero:

    *[A]1000 redditto lordo
    *-100 inps (10% di A)
    -100 inail (10% di B)
    [D=A-B-C]800 imponibile IRPEF
    -200 Rit.Acc. (20%A)

    totale [D-E] = 600


  • Super User

    Ti confermo la ritenuta sul lordo.
    Fabrizio