• User

    acquisto agevolazioni prima casa

    mi trovo davanti a questo caso:

    Tizio oggi in affitto in un appartamento presso il comune in cui risiede con il coniuge decide di acquistare casa.

    Tizio mi dice di non essere proprietario di immobili, infatti sulla sua dichiarazione dei redditi non figura nulla.

    Pero'?.

    poi scopro che qualche anno fa era deceduto il papa' che era con la mamma comproprietaria dell'immobile in cui vivevano nello stesso comune di residenza di Tizio. L'immobile e' stato diviso con i figli in parti uguali ma la mamma naturalmente ha il diritto di abitazione. In piu' ha ereditato dei ruderi fuori citta', penso una casa di campagna.

    La casa di campagna non credo possa dare problemi, qualche dubbio mi e' sorto sulla casa nella quale vive la mamma. E' vero che la mamma ha il diritto di abitazione e quindi Tizio non gode del possesso ad alcun titolo ma potrebbe aver usufruito dell'agevolazione prima casa in successione.

    Secondo voi potrebbe essere una causa di esclusione dalle agevolazioni?


  • User Attivo

    Può usufruire dell'agevolazione per il nuovo acquisto solo se è nudo proprietario della casa ereditata e se non ha gia' goduto dell'agevolazione prima casa.

    Infatti per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre:
    ? non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l?immobile oggetto dell?acquisto agevolato
    ? non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni ?prima casa?.


  • User

    [LEFT]
    [LEFT]Su fiscooggi (non posso caricare il link)
    [/LEFT]
    **
    Prima casa: reiterazione delle agevolazioni**[/LEFT]

    ho trovato questo documento che riporta quanto sotto:

    In presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, infatti, è possibile versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione.
    L’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici “prima casa” (*cfr * circolare 44E del 7 maggio 2001, paragrafo 1, e circolare n.18/e del 29 maggio 2013, paragrafo 5.4).

    cosa ne pensi?


  • User Attivo

    Ok in base alla circolare è chiarissimo: l'agevolazione prima casa fruita per acquisto a titolo gratuito, quindi per successione o donazione, permette di godere nuovamente dell'agevolazione in caso di successivo acquisto a titolo oneroso, senza necessità di alienare l'altro immobile entro l'anno.