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    Prescrizione bollo auto piemonte

    Buongiorno, a luglio 2016 ho ricevuto un AVVISO DI ACCERTAMENTO per mancato pagamento del bollo auto del 2011 dalla REGIONE PIEMONTE.
    Due domande:

    1. con che probabilità di successo posso fare ricorso visto che la prescrizione nelle altre regioni d'italia è di 3 anni e solo in piemonte di 5 anni (rif: sentenza cassazione 296 del 2003)?
    2. c'è possibilità di successo se faccio ricorso per il fatto che nel 2011 non avevo residenza in piemonte? Il problema è che quell'anno non avevo residenza da nessuna parte perché mi ero trasferito ma avevo dimenticato di fare il cambio ed il comune dove risiedevo mi ha cancellato.
      Grazie a chi vorrà affrontare questo tema un po' ingarbugliato!

  • User Attivo

    @elvezia said:

    Buongiorno, a luglio 2016 ho ricevuto un AVVISO DI ACCERTAMENTO per mancato pagamento del bollo auto del 2011 dalla REGIONE PIEMONTE.
    Due domande:

    1. con che probabilità di successo posso fare ricorso visto che la prescrizione nelle altre regioni d'italia è di 3 anni e solo in piemonte di 5 anni (rif: sentenza cassazione 296 del 2003)?
    2. c'è possibilità di successo se faccio ricorso per il fatto che nel 2011 non avevo residenza in piemonte? Il problema è che quell'anno non avevo residenza da nessuna parte perché mi ero trasferito ma avevo dimenticato di fare il cambio ed il comune dove risiedevo mi ha cancellato.
      Grazie a chi vorrà affrontare questo tema un po' ingarbugliato!

    Le rispondo richiamando una parte di un articolo dal sito ADUC :
    Insomma, una vera e propria legge ?ad Regionem? che, come era prevedibile, è stata ben presto drasticamente ridimensionata da un intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 296 del 2003), che ne ha appunto dichiarato la incostituzionalità attesa la sua contrarietà all?art. 117 Cost., comma II, lettera ?e? (esclusiva competenza dello Stato in tema di imposte erariali).
    Purtroppo, l?oggetto del rilievo di incostituzionalità promosso innanzi alla Suprema Corte dal Governo italiano nel 2002, non comprendeva anche l?art.5 della Legge Regionale, che invece di ?prorogare? il ?termine per il recupero? della tassa automobilistica di un solo anno (quella relativa al 1999), come faceva l?art. 4, ha esteso sine die, e di ben due anni, il termine legale
    ?di prescrizione per l?accertamento e il rimborso della tassa automobilistica?, portandolo al termine ?di cinque anni dalla data di commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso?.

    Ebbene, anche se non portata direttamente all?attenzione della Suprema Corte, anche questa previsione dovrebbe essere ritenuta palesemente non consona al dettato costituzionale, atteso che, in ogni caso, ?va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di [?] modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione? (sent. 296/2003).
    Nel nostro caso, dunque, atteso che ?anche l?applicazione delle ?tasse automobilistiche regionali? deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti in linea generale dalle norme statali? e che ?a detti criteri è riconducibile la disposizione recata dall?art.5, commi 39 e 40, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n.53, richiamata nell?art. 25, comma 1 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.504?, che a sua volta stabilisce che ?l?azione per il recupero di detta tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento?, in quanto tale ?reca un principio fondamentale che non potrebbe essere derogato dalla legge regionale? (tutto in Corte Costituzionale, sent. n. 311/2003).
    Ritengo quindi che la prescrizione del diritto al pagamento del bollo auto sia e debba essere triennale.


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    graze mille, mi ha dato informazioni davvero molto utili.