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@criceto said:
Resta il problema fiscale ... al di la del volume di affari un sito di vendita on line non é certamente una attività occasionale ... secondo me la partita IVA é necessaria ... che poi nessuno vada a beccarlo visto l'andazzo dei controlli nel nostro paese é un diverso discorso.
Sono d'accordo. Anche perchè ora per essere in regola con un e-commerce bisogna fare la dichiarazione telematica di inizio attività online come "commercio elettronico". Assolutamente non occasionale, partita iva necessaria al 101%.
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Ho dato un occhiata ai codici in questione e pare che Criceto abbia ragione.
Ti metto una piccola guida. Ovviamente tu non produci nulla, quindi credo che la tua attività non sia considerata e-commerce, ma un branco "commerciale pubblicitario".
[h=2]Aggiornamento Gennaio 2015 - norme per la vendita online Ecco le 5 domande che ci fanno più spesso sulla vendita online:
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E? indispensabile avere la P.IVA per vendere online (anche se vendo poco)?
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Devo essere iscritto necessariamente alla Camera di Commercio e all?INPS? Se sì, quanto mi costa all?anno?
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E? vero che se fatturo (o guadagno) meno di 5.000 euro l?anno non serve la partita IVA e nemmeno l?iscrizione alla Camera di Commercio e all?INPS?
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Se oltre che in Italia vendo in altri paesi europei, ho dei costi diversi?
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Quanto mi costerà il commercialista?
[h=3]Ed ecco le risposte dei nostri commercialisti: **DOMANDA 1** L?obbligo di apertura della partita iva scaturisce dalle indicazioni contenute nei primi articoli del DPR 633 del 1971 che prevedono i requisiti oggettivo, soggettivo e territoriali per l?assoggettamento a IVA delle operazioni effettuate nell?ambito della propria attività di cui si riportano alcuni estratti. **Articolo 1 Operazioni imponibili** L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. **Articolo 4 Esercizio di imprese** Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. **Articolo 5 Esercizio di arti e professioni** Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. **Articolo 7 Territorialità dell'imposta** ?.prevede alcune definizioni per definire una operazioni da considerarsi italiana, comunitaria o extracomunitaria. In linea di massima la mancanza di almeno uno di questi requisiti comporta l?esclusione dalla normativa. Negli articoli citati si parla di professione abituale: presupposti dell?abitualità e della professionalità nell'effettuazione di prestazioni di servizi e di compravendita di beni sussistono ogni volta che un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. Da quanto esposto si desume che è assoggettato alla normativa IVA e quindi tenuto all?apertura della partita Iva colui che svolge in maniera non occasionale una attività di commercio. L?ammontare delle vendite effettuate non è un carattere essenziale per definire occasionale una attività. Un singolo affare può essere indice di attività non occasionale come viceversa più affari conclusi possono comunque rientrare nel concetto di occasionale. **Si tratta di vendita occasionale quando il soggetto non ha predisposto nulla per poter compiere questi atti**. Nel caso specifico, se attivo un sito internet al fine della compravendita o prestazioni di servizi, ho predisposto una struttura e quindi potrei rientrare nel caso della **vendita NON occasionale** anche se compio una singola vendita di pochi euro- Si dovrà affrontare un'analisi caso per caso delle varie fattispecie. **DOMANDA 2** **Iscrizione al Registro imprese**: L'iscrizione nel Registro Imprese è obbligatoria oltre che per le società anche per gli imprenditori individuali e gli imprenditori agricoli/coltivatori diretti. Pertanto, sono obbligati a richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese le persone fisiche che esercitano l?attività di Imprenditore commerciale individuale (non piccolo) così definito: colui che esercita un'attività compresa fra quelle indicate dall'art. 2195 c.c. ovvero: un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. **Sono piccoli imprenditori** (art. 2083 C.C.): i coltivatori diretti del fondo; gli artigiani; i piccoli commercianti; coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Data una sostanziale difficoltà a interpretare la legislazione al riguardo, è ostico identificare con precisione quando un imprenditore è «piccolo». L?iscrizione in camera di commercio prevede il versamento di un contributo annuo parametrato alla natura del soggetto (impresa individuale, società di persone, di capitali?) **Iscrizione INPS**: La nascita dell'impresa non è il presupposto automatico per il sorgere dell'obbligo contributivo nella Gestione previdenziale dei Commercianti/Artigiani, ma ad essa deve essere collegato l'esercizio dell'attività in via abituale e prevalente pertanto non sono iscrivibili i seguenti casi: svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno; partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale; altra attività prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale; iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d'impresa. L?iscrizione alla gestione commercianti prevede il versamento minimo di un contributo annuo di euro 3.451,99 (3.444,55 IVS + 7,44 maternità) da versarsi in quattro rate trimestrali, e il versamento di un saldo e di un acconto da versarsi sulle quote di reddito eccedenti i minimali fissati e calcolati in ragione di una aliquota pari al 22,29 % (per il 2014) **DOMANDA 3** E? vero che se fatturo (o guadagno) meno di 5.000 euro l?anno non serve la partita IVA e nemmeno l?iscrizione alla Camera di Commercio e all?INPS? No, entrambe sono affermazioni errate, l?obbligo di apertura della partita iva e l?obbligo di iscrizione a una gestione contributiva non è collegata a un dato quantitativo. **DOMANDA 4** Si, per la compravendita di beni e la prestazione di servizi con soggetti non domiciliati in Italia ma in paesi della Unione Europea o extra Unione Europea sono previste regole diverse in termini di emissione dei documenti contabili, di registrazione contabile, di rendicontazione e di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (Comunicazione Intrastat, comunicazione polivalente Black List o San Marino?). **DOMANDA 5** Il costo del commercialista varia a seconda di diversi parametri tra cui: ammontare degli acquisti e delle vendite; numero di documenti contabili da registrare; tipologia degli acquisti e vendite (acquisti Italia, acquisti intracomunitari, importazioni, esportazioni); numero di conti correnti dell?impresa, presenza di dipendenti etc etc?).
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Traducendo fai "pubblicità" come intendevo e percepisci "provvigione", in quel caso ti serve la partita iva "per sicurezza", non devi pagare nulla fino al raggiungimento dei 5000€, non devi fare dichiarazione alcuna e la ottieni in modo gratuito.