• Super User

    Bravo Criceto mi risparmi di spiegare cose da evitare 😉

    Apthu se fai 1 + 1 ti ho dato una dritta, informati bene sui rischi della vendita di prodotti a fini alimentari (integratori) anche le creme di bellezza potrebbero dare grane.


  • User Attivo

    L'estensione del sito non rileva in alcun modo se il venditore è italiano, anche se usa il .com.
    Venditore italiano è obbligato a mettere tutti i dati necessari a identificarlo. inoltre se devi vendere cibarie hai bisogno di autorizzazioni/comunicazioni al comune e/o prefettura.
    Anche nel caso in cui crei una società all'interno della ue, a) il foro applicabile è quello del consumatore, b)e la legge pure per tutte le norme imperative della legge di appartenzneza del consumatore!

    Quindi anche se in teoria il venditore è francese, il sito francese, lingua del sito francese, ma il consumatore è italiano, egli è protetto dalla normativa di origine europea, che come detto gli garantice i punti a) e b) brevemente indicati. In questo caso l'unica cosa che cambia per venditore francese di cui ho fatto esempio sono i regimi autorizzativi cui deve sottostare, che molto probabilmente sono solo quelli francese (ormai armonizzati a livello europeo). Invece, nel caso in cui il venditore straniero avesse una stabile organizzazione in italia quasi sicuramente egli sarebbe sottoposto anche al regime autorizzativo italiano previsto per i soggetti stranieri operanti in Italia.

    Questo dice la legge a grandissime linee.


  • Super User

    Quello che hai detto è completamente diverso dalla realtà. Per capirlo basta fare un acquisto non in Francia (è troppo facile), mettiamo in India. Vediamo quanto considerano il magistrato se dopo l'assunzione del prodotto il cliente muore.


  • User Attivo

    Certo, se la realtà aderisse completamente alle leggi che cercano di governarla vivremmo in un mondo perfetto!

    L'esempio francese è facile proprio perchè è un esempio, è il suo scopo, aiutare a capire un concetto o una questione.
    Inoltre l'esempio e' basato su un'ipotesi più facilemente ricorrente, cioè quello di acquisti e vendite di prodotti all'interno dell'unione europea.

    Il tuo riferimento all'india, non è chiaro, puoi spiegarlo meglio?? Poi, Se si deve per forza trovare un modo di far vedere di conoscere la materia penale, è un altro conto (ma non mi sembrava la materia oggetto iniziale della discussione..)


  • User Attivo

    Siamo talmente "unificati" che ognuno ha una iva diversa.... :rollo:


  • Super User

    Come ho detto in precedenza rischi sempre che qualcuno utilizzi quei dati (è il rischio del mestiere)

    Se hai letto alcuni post di 1 mesetto fa un utente aveva il problema che, alla scadenza del contratto, non solo avevano rubato i sui dati ma continuavano ad usare il contenuto del sito e li usavano anche.

    Se tieni il sito hai sempre il rischio che qualcuno doppi il sito con i recapiti e si spacci per te, o altre pratiche criminose del genere.


  • User Attivo

    per Apthu, allora, riguardo ai dati da inserire nel sito, c'è una legge chiara. La norma di riferimento è l'art. 7 del D.lgs. del 2003:

    *"Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)
    *
    1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

    • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
    • il domicilio o la sede legale;
    • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
    • il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
    • gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
    • *per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    1. l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    2. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
    3. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;*
    • il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
    • l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
    • l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

    2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
    *3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62."

    *Per criceto, hai fatto un pò di confusione su come funziona la normativa europea, e in particolare quella sul commercio on line. Lanormativa cui ho fatto riferimento riguarda la tutela dei consumatori tout court, oltre al regolamento 44/01 sulle'obbligazioni alll'interno dell'unione euorpea coordinata con le norme di diritto internaizonale privato.

    Sempre sul decreto legislativo n.70 del 2003, riguardo il commercio elletronico, incide sul mezzo e sulla modalità di vendita di beni o servizi, NON su cosa. Su quello è ovvio che una cosa che non puoi vendere in un negozio fisico non la puoi vendere nemmeno on line!!!!! non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni.

    In ultimo, sulle norme unificate in europa, è la realtà, bisogno solo apere come funziona il procedimento. Con la direttiva uno stato è obbligato a riversare compatibilmente con il proprio ordinamento il contenuto della direttiva. Per intenderci da uno stato all'altro la stessa norma viene applicata con nome diverso ma i principi sono gli stessi. Volete un esempio?? La legge sul commercio elettronico citata sopra non è altro che la trasposizione della direttiva uuropea sul commercio elettronico 2000/31/CE.

    Poi esistono i regolamenti direttamente aplicabili, ma di quelli parliamo alla prossima puntata..-)


  • User Attivo

    Siamo alle solite che vuol dire??
    Io ti ho semplicemente riportato la norma di riferimento riguardo agli obblighi infomativi previsit per legge. Poi ovviamente ogni norma va coordinata con le altre e sussunta nle caso specifico.
    Se tu rientri nel regime delle presatazioni occasionali è ovvio che tu non debba mettere la partita iva che non hai, però probabilmente dovresti mettere il codice fiscale in quanto destinatario comunque di un'imposta (la ritenuta d'acconto).
    Su questo dovresti vedere, o chiamare, l'agenzia delle entrate.


  • Super User

    Apthu, le norme generiche, che sono quelle inserite da totinio si applicano per le imprese.

    Ora dovresti chiedere al commercialista, ma da quello che ricordo, se non inserisci le informazioni obbligatorie per le imprese, quando il tuo incasso non supera i 49.999€ e non 5.000 a questa cifra serve la partita iva. Nessuno ti contesterà la mancanza di tali dati, ovviamente a 5000 ed oltre "volendo", non è detto che accada, potrebbero sanzionarti.


  • User Attivo

    @criceto said:

    Resta il problema fiscale ... al di la del volume di affari un sito di vendita on line non é certamente una attività occasionale ... secondo me la partita IVA é necessaria ... che poi nessuno vada a beccarlo visto l'andazzo dei controlli nel nostro paese é un diverso discorso.

    Sono d'accordo. Anche perchè ora per essere in regola con un e-commerce bisogna fare la dichiarazione telematica di inizio attività online come "commercio elettronico". Assolutamente non occasionale, partita iva necessaria al 101%.