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@theinho said:
buongiorno a tutti,
sfrutterei la vostra gentilezza e competenza per togliermi un dubbio su queste due figure..
lavoro da anni in uno studio professionale, ho una laurea triennale in economia e ho terminato tirocinio per Esperto Contabile e revisore legale.
per motivi personali non sono riuscito a iscrivermi alla specialistica e di conseguenza non ho potuto ambire alla carica di dottore commercialista. Ho sempre pensato che l'unico modo per gestire un piccolo studio in autonomia, senza cadere nell'abusivismo, fosse quello di superare l'esame di stato come esperto contabile.
Negli ultimi giorni, però, ho approfondito l'argomento relativo alla figura del tributarista. Di fatto mi pare di capire che, tralasciando gli aspetti puramente formativi (obbligo esame e aggiornamento) e concentrandosi sugli aspetti pratici, in sostanza le due figure hanno gli stessi "poteri" in quanto le attività che può svolgere l'esperto contabile possono essere esercitate da un qualsiasi consulente non iscritto ad albi.
qualcuno con più esperienza di me, me lo può confermare?
perché in tal caso non riesco a capire l'utilità di dover superare un esame di stato se non ho nessun vantaggio dal punto di vista di mansioni che posso svolgere..grazie,
MatteoSalve,
bisogna leggere e studiare le diverse leggi che disciplinano le attività riservate a determinati professionisti tra cui gli ?Esperti Contabili?. Ti rispondo perché vengono pubblicate e divulgate informazioni non fondate che vengono lette da tutti, anche dai miei clienti che si sono allarmati e hanno dubitato sulle mie competenze che la legge mi riserva.
Il D.Lgs. n. 139 del 2005 all?art. 1 comma 1 stabilisce che agli iscritti ?all? Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili? è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale, diritto d?impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Poi nei commi 2, 3 e 4 quello che di solito viene divulgato con cattivissime interpretazioni, (per non dire che molti non sanno leggere). Arrivato al comma 5, molto importante, c?è la riserva di legge cioè tutte le attività che altre leggi riservano a determinati professionisti, chiunque rientra tra quei soggetti è abilitato a svolgerle per forza di legge.
Quindi in sintesi l?Esperto Contabile iscritto all?albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,(l?esperto contabile/commercialista non hanno un albo distinto ma fanno parte di un unico albo tra cui c?è la sezione A e sezione B), può svolgere diverse attività tra cui, quelle che molti reclamano, la rappresentanza e la difesa in commissione tributaria provinciale e regionale, la curatela fallimentare, amministrazione giudiziaria, custodia, esecuzioni, consulenza del lavoro previa iscrizione alla direzione provinciale del lavoro e ecc.
Un esempio di attività riservata agli iscritti alla sezione A è l?autenticazione delle firme dei contraenti delle cessioni di quote delle srl. In principio questa legge non indicava esplicitamente la sezione quindi poteva effettuare l?autenticazione dell?atto anche l?esperto contabile oltre al Notaio e al dottore commercialista, ma dopo un ricorso arrivato in cassazione i giudici hanno stabilito che l?intenzione del legislatore era quella di voler riservare questa attività solo agli iscritti alla sezione A, infatti poi la legge è stata modificata). Attenzione ciò non vuol dire che l?esperto contabile non si può occupare delle cessioni di quote delle srl, infatti questa operazione in pratica è invio telematico, quindi l?esperto contabile essendo abilitato a fare qualsiasi invio telematico può effettuare questa procedura con la procura speciale.
Detto ciò dichiaro di essere convinto che possiamo svolgere prestazioni intellettuali di diverso genere ma altrettanto convinto che ognuno di noi oltre ad praticare una attività di base deve specializzarsi in una particolare materia, quindi è difficile fare il curatore fallimentare e nello stesso tempo il difensore nei processi tributari o occuparsi di consulenza del lavoro ( la tenuta del LUL e l?elaborazioni di paghe ed i relativi adempimenti non li considero specialistici ma attività di base che rientrano nella normale contabilità).DOTT. LIVIO TOSCANO
ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE IN ALTAMURA (BARI)P.S. IN QULASIASI LEGGE CHE RICHIAMA I DOTTORI COMMERCIALISTI E I RAGIONIERI COMMERCIALISTI SI DEVONO CONSIDERARE ANCHE GLI ESPERTI CONTABILI (TRANNE NEI CASI IN CUI SI DEFINISCE LA SEZIONE DI APPARTENENZA) PERCHE? IN PASSATO L?INTENZIONE DEL LEGISLATORE ERA QUELLA DI FAR SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITA? A TUTTI COLORO CHE AVESSERO COMPETENZE SPECIFICHE IN DETERMINATE MATERIE E NON PERCHE? GLI PIACEVA IL TITOLO DI DOTTORE O RAGIONIERE INOLTRE LA CONSULENZA DEL LAVORO E' DI COMTENZA SOLO DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E ALL'ALVO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PREVIA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ( IN POCHE PAROLE LA TENUTA DEL LUL è ESCLUSIVA DELLE SUDDETTE PROFESSIONI E NON DEL TRIBUTARISTA, ANCHE LE CERTIFICAZIONI DEI CONTRATTI).
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@espertocontabile1 said:
salve,
bisogna leggere e studiare le diverse leggi che disciplinano le attività riservate a determinati professionisti tra cui gli “esperti contabili”. Ti rispondo perché vengono pubblicate e divulgate informazioni non fondate che vengono lette da tutti, anche dai miei clienti che si sono allarmati e hanno dubitato sulle mie competenze che la legge mi riserva.
Il d.lgs. N. 139 del 2005 all’art. 1 comma 1 stabilisce che agli iscritti “all’ albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale, diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Poi nei commi 2, 3 e 4 quello che di solito viene divulgato con cattivissime interpretazioni, (per non dire che molti non sanno leggere). Arrivato al comma 5, molto importante, c’è la riserva di legge cioè tutte le attività che altre leggi riservano a determinati professionisti, chiunque rientra tra quei soggetti è abilitato a svolgerle per forza di legge.
Quindi in sintesi l’esperto contabile iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,(l’esperto contabile/commercialista non hanno un albo distinto ma fanno parte di un unico albo tra cui c’è la sezione a e sezione b), può svolgere diverse attività tra cui, quelle che molti reclamano, la rappresentanza e la difesa in commissione tributaria provinciale e regionale, la curatela fallimentare, amministrazione giudiziaria, custodia, esecuzioni, consulenza del lavoro previa iscrizione alla direzione provinciale del lavoro e ecc.
Un esempio di attività riservata agli iscritti alla sezione a è l’autenticazione delle firme dei contraenti delle cessioni di quote delle srl. In principio questa legge non indicava esplicitamente la sezione quindi poteva effettuare l’autenticazione dell’atto anche l’esperto contabile oltre al notaio e al dottore commercialista, ma dopo un ricorso arrivato in cassazione i giudici hanno stabilito che l’intenzione del legislatore era quella di voler riservare questa attività solo agli iscritti alla sezione a, infatti poi la legge è stata modificata). Attenzione ciò non vuol dire che l’esperto contabile non si può occupare delle cessioni di quote delle srl, infatti questa operazione in pratica è invio telematico, quindi l’esperto contabile essendo abilitato a fare qualsiasi invio telematico può effettuare questa procedura con la procura speciale.
Detto ciò dichiaro di essere convinto che possiamo svolgere prestazioni intellettuali di diverso genere ma altrettanto convinto che ognuno di noi oltre ad praticare una attività di base deve specializzarsi in una particolare materia, quindi è difficile fare il curatore fallimentare e nello stesso tempo il difensore nei processi tributari o occuparsi di consulenza del lavoro ( la tenuta del lul e l’elaborazioni di paghe ed i relativi adempimenti non li considero specialistici ma attività di base che rientrano nella normale contabilità).Dott. Livio toscano
esperto contabile e revisore legale in altamura (bari)p.s. In qulasiasi legge che richiama i dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti si devono considerare anche gli esperti contabili (tranne nei casi in cui si definisce la sezione di appartenenza) perche’ in passato l’intenzione del legislatore era quella di far svolgere determinate attivita’ a tutti coloro che avessero competenze specifiche in determinate materie e non perche’ gli piaceva il titolo di dottore o ragioniere inoltre la consulenza del lavoro e' di comtenza solo degli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, all'albo degli avvocati e all'alvo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili previa iscrizione al registro della direzione provinciale del lavoro ( in poche parole la tenuta del lul è esclusiva delle suddette professioni e non del tributarista, anche le certificazioni dei contratti).
dimenticavo per gli esperti contabili c'e' l' obbligo di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza per ragionieri e periti commerciali e non piu' alla gestione separata inps
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Condivido in pieno la risposta di espertocontabile.
Per il resto non cè bisogno che ti scusi. NOn hai offeso nessuno.
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Salve a tutti,
sono anche io un esperto contabile e sono un nuovo iscritto del forum. Anche se in ritardo vorrei contribuire a dare alcune delucidazioni a Theinho per quel che mi è possibile in base alla mia modesta esperienza nel settore. Faccio una breve premessa. L'esperto contabile è il frutto di " un compromesso all'italiana " una figura molto ambigua che la legge definisce "riconosciuta" io la definirei "mal riconosciuta" infatti è contornata ancora oggi a a distanza di otto anni da un alone di mistero circa le competenze attribuite dalla legge. Per fartela breve, ti consiglio di fare il tributarista almeno risparmi la quota di iscrizione all'ordine e la tassa di iscrizione all'esame di stato. Ti dico questo con rammarico ho fatto tanti sacrifici per niente. L'unica cosa che ti sarà preclusa rispetto all'esperto c. è la consulenza del lavoro e la revisione legale ( qualora decidessi di fare l'esame da esperto contabile, ti informo che l'equipollenza sussiste ancora, almeno fino a quando non ci sarà un regolamento attuativo che prevede una prova aggiuntiva per l'esame di esperto c. che ti consente in automatico di diventare revisore ). Giusto per completezza invito tutti a leggere l'art. 78 del Dlgs 139/2005 vi tornerà utile per confondervi le idee ma per chiarirvi soprattutto il grado di competenza di chi scrive le leggi e dei danni che arreca a chi senza pretese dopo anni di studio e di sacrifici cerca di lavorare in santa pace.........accetto ben volentieri considerazioni in merito anche da espertocontabile1 che come me si ritrova nel limbo degli esperti contabili.
Ciao a tutti
Enzo
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ciao a tutti.
sono una nuova iscritta del forum... stavo cercando delucidazioni in merito alle competenze dell'esperto contabile anche revisore, in particolare non ho ben chiaro quali siano le competenze precluse rispetto a quelle previste per la sezione A dottori commercialisti.
Ho letto in vari forum che sembra che vi siano delle attività precluse all'esperto contabile, come quelle citate da espertocontabile 1 "...*la rappresentanza e la difesa in commissione tributaria provinciale e regionale, la curatela fallimentare, amministrazione giudiziaria, custodia, esecuzioni, consulenza del lavoro previa iscrizione alla direzione provinciale del lavoro e ecc...." che però vengono "acquisite" conseguendo il titolo di revisore legale *(la maggior parte?tutte quelle precluse?). A questo punto mi sembra di capire che non c'è differenza tra attività svolta da un esperto contabile anche revisore e da un dottore commercialista. Ho interpretato male o effettivamente è così?
Grazie.
Ciao a tutti.
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Buongiorno, sono capitato sul forum nel tentativo di capire le differenze sostanziali tra un commercialista, un consulente del lavoro e un tributarista dal punto di vista di un cliente. In una congiuntura economica come quella odierna purtroppo le piccole attività commerciali come la mia sono in grande difficoltà e l'esigenza di risparmiare sui costi fissi è pressante. Chiesti dei preventivi per farmi un'idea, mi ritrovo con delle differenze che vanno dai 1500,00? ai 5.000,00? per la tenuta della contabilità della stessa micro ditta familiare con un titolare e un collboratore (moglie), senza dipendenti e con un fatturato intorno ai 300.000,00?. Come prevedibile ognuno cerca di lanciare avvertimenti sul diffidare delle altre categorie che praticano dei prezzi più economici ma senza dare davvero un'informazione completa su quali siano le limitazioni. Non sono più disposto a spendere delle cifre esorbitanti come quelle spese negli ultimi 10 anni per la mera registrazione contabile, senza buste paghe, e senza nessuna caratteristica particolare. Da sempre ho optato per la tenuta della contabilità ordinaria (perchè nessuno mi aveva proposto alternative), ma ora scopro che potrei optare per una semplificata e quindi otterrei un prezzo vantaggioso, ma ancora ognuno dice una cosa diversa. Preso atto che purtroppo sono piuttosto "ignorante" in materia, mi aiutate a farmi un quadro della realtà? Non vorrei basarmi solo sulla scelta dettata dal prezzo e poi magari ritrovarmi ad avere problemi. Grazie molte
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La tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria per le società di capitali e per le imprese individuali o società di persone che nell'esercizio precedente hanno superato i 400.000 o 700.000 euro di ricavi (servizi o commercio).
Il regime "naturale" per le ditte individuali e le società che non hanno superato i predetti limiti è quello semplificato, che permette la registrazione dei soli movimenti IVA e registrazione dei cespiti.
Naturalmente chi opta per la contabilità ordinaria sarà soggetto a maggiori adempimenti e naturalmente avrà un costo maggiore la tenuta di tale contabilità.
La scelta del proprio consulente non deve basarsi solo sul costo, oggi siamo di fronte ad una svendita pazzesca dei servizi offerti (magari troverà contabilità a partire da 30 € al mese!), ma anche sulle garanzie offerte.
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@StudioVirecci said:
La tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria per le società di capitali e per le imprese individuali o società di persone che nell'esercizio precedente hanno superato i 400.000 o 700.000 euro di ricavi (servizi o commercio).
Il regime "naturale" per le ditte individuali e le società che non hanno superato i predetti limiti è quello semplificato, che permette la registrazione dei soli movimenti IVA e registrazione dei cespiti.
Naturalmente chi opta per la contabilità ordinaria sarà soggetto a maggiori adempimenti e naturalmente avrà un costo maggiore la tenuta di tale contabilità.
La scelta del proprio consulente non deve basarsi solo sul costo, oggi siamo di fronte ad una svendita pazzesca dei servizi offerti (magari troverà contabilità a partire da 30 ? al mese!), ma anche sulle garanzie offerte.Grazie per la risposta sollecita. La mia perplessità nasce si dalle differenza economica esorbitante tra studi diversi , ma anche dal fatto che nella mia beata ignoranza!!.. ritengo che il lavoro per l'elaborazione contabile della mia microditta sia il medesimo in tempo e dedizione...quindi come si giustificano le differenze così macroscopiche? Da qui nasce il dubbio sulle diverse figure e mi piacerebbe capire, da qualcuno che ha competenze, se scegliere un tributarista, un consulente del lavoro o un commercialista mi da le stesse garanzie di non incorrere in qualche problema.La mia dittarella da sempre risulta CONGRUA-COERENTE-REGOLARE, non ha ne registrazioni di movimenti europei ne iva ventilata ne assolutamente niente di particolare e di diverso da fatture ricevute, emesse e corrispettivi, quindi IVA - calcolo dei ricavi e scritture di chiusura e rettifica- versamenti INAIL. Ritenete che un tributarista che mi ha fatto un preventivo che è un quarto di quello che pago ora abbia titolo per fare tutto ciò che mi serve? E soprattutto come funziona nel caso che il professionista facesse degli errori? Ne risponde comunque oppure, nel momento in cui firmo le chiusure , lo sollevo da ogni responsabilità. Scusatemi dalle mie missive dedurrete che sono piuttosto confuso, finora mi sono limitato a pagare senza capire molto, ora vorrei acquisire un minimo di consapevolezza. Grazie molte
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Buongiorno Dott Toscano,
volevo cortesemente chiederle se aveva dei riferimenti normativi in merito alla possibilità di assistenza in commissione tributaria per gli esperti contabili, oppure se aveva avuto possibilità di prestare assistenza direttamente lei.
Chiedo questo in quanto a giugno dovrei sostenere l'esame da esperto e non poter prestare assistenza in commissione lo troverei molto limitante, considerando che ci possono andare tutti (anche i consulenti)...e dovrebbe essere logico anche secondo me che l'art 12 del D.Lgs 546 si riferisca anche agli esperti contabili. Segnalo inoltre che l'Agenzia delle Entrate, tramite il contact center mi ha risposto che gli esperti contabili non possono andare in commissione tributaria.
Ringrazio
SalutiAlberto
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Buongiorno Dott Toscano,
volevo cortesemente chiederle se aveva dei riferimenti normativi in merito alla possibilità di assistenza in commissione tributaria per gli esperti contabili, oppure se aveva avuto possibilità di prestare assistenza direttamente lei.
Chiedo questo in quanto a giugno dovrei sostenere l'esame da esperto e non poter prestare assistenza in commissione lo troverei molto limitante, considerando che ci possono andare tutti (anche i consulenti)...e dovrebbe essere logico anche secondo me che l'art 12 del D.Lgs 546 si riferisca anche agli esperti contabili. Segnalo inoltre che l'Agenzia delle Entrate, tramite il contact center mi ha risposto che gli esperti contabili non possono andare in commissione tributaria.
Ringrazio
SalutiAlberto
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l'art. 12 del D.Lgs 546 (il suo Novellato) è in vigore dal 03/12/2005, data successiva al 03/08/2005 cioè data di pubblicazione del D.Lgs 139/2005 che ai sensi dell'art. 78 stabilisce, in poche parole, che tutti i riferimenti ai dottori commercialisti e ragionieri commercialisti alla data di pubblicazione del decreto si riferiscono agli iscritti nella sezione A. Detto ciò il novellato dell'art. 12 del D.Lgs 546 include anche gli esperti contabili e questo vale anche per la consulenza del lavoro, poi ripeto che il diritto tributario e materia d'esame e in molte università italiane è stata data la traccia sul ricorso tributario anche agli esperti contabili. PER QUANTO RIGURDA LA MIA ESPERIENZA PERSONALE HO PRESENTATO ISTANZA DI RECLAMO ALL'AGENZIA ED IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEPOSITERO' IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.
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@espertocontabile1 said:
l'art. 12 del D.Lgs 546 (il suo Novellato) è in vigore dal 03/12/2005, data successiva al 03/08/2005 cioè data di pubblicazione del D.Lgs 139/2005 che ai sensi dell'art. 78 stabilisce, in poche parole, che tutti i riferimenti ai dottori commercialisti e ragionieri commercialisti alla data di pubblicazione del decreto si riferiscono agli iscritti nella sezione A. Detto ciò il novellato dell'art. 12 del D.Lgs 546 include anche gli esperti contabili e questo vale anche per la consulenza del lavoro, poi ripeto che il diritto tributario e materia d'esame e in molte università italiane è stata data la traccia sul ricorso tributario anche agli esperti contabili. PER QUANTO RIGURDA LA MIA ESPERIENZA PERSONALE HO PRESENTATO ISTANZA DI RECLAMO ALL'AGENZIA ED IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEPOSITERO' IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.
In questi giorni abbiamo novità importanti che ci riguardano è dalla stesura del Decreto legislativo che riscrive l'art. 12 del 546/92 gli esperti contabili vengono esclusi dalle parti che possono assistere in contenzioso ad appannaggio di coloro soltanto che risultano iscritti alla sezione A) dell'Albo. Questo grazie ad una modifica della iniziale stesura del d. Legvo che ci vedeva inclusi a pieno titolo ma l'audizione e suggerimento in commissione finanze del nostro presidente dell'ordine ha precluso (al momento) la possibilità anche per noi di assistere in commissione tributaria !!!
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salve lorus67, il 14/08/2015 ho inviato al direttore del CNDCEC la seguente lettera:
Egregio Direttore Dott.ssa Francesca Maione,
in riferimento ai Pronto Ordine da Lei pubblicati, lei ritiene in virtù delle determinazioni delle competenze tecniche previste dell’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, che gli incarichi nelle diverse attività attribuite dalla legge siano di competenza esclusiva degli iscritti nella sezione A “Commercialisti”.
L’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 139/2005 stabilisce la distinzione tra attività riservate ex lege, che continueranno a dare luogo a riserve a favore degli iscritti in albi professionali, e altre funzioni che non possono considerarsi oggetto né di esclusiva ne di riserva a favore dei commercialisti e degli esperti contabili.
La Corte di Cassazione a sezioni unite penali con sentenza n.11545 del 2012 relativa all’esercizio abusivo della professione di commercialista (estratto della sentenza significativo all’oggetto della comunicazione), cita al punto 8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute:
“pur non recando più la legge delega n. 34 del 2005 la previsione, già presente nella legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo la quale (criterio direttivo sub a) «la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva», e pur essendosi, nel D.Lgs. 139 del 2005, riformulata la clausola di salvezza per i soggetti non iscritti all'Albo oggetto del decreto in un modo che sembra riferirsi solo ai professionisti iscritti in altri Albi («Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi»), non si ravvisano ragioni formali (in relazione alle espressioni usate) o sostanziali (in relazione alla natura della professione di esperto contabile) per ritenere che l'inserimento nell'elenco comune agli iscritti alle due Sezioni e nell'elenco separato relativo agli iscritti alla Sezione B comporti ora l'attribuzione in via esclusiva delle relative attività*. Conferma decisiva di tale conclusione discende dalla constatazione che l'unico accenno, presente nella nuova legge delega, ricollegabile in qualche modo a una possibile logica di competenza esclusiva (non monopolistica), la sussistenza e i limiti della cui effettiva realizzazione* restano ovviamente da verificare, riguarda gli iscritti alla sezione A e si rinviene in particolare nella lett. d) dell'art. 3, “laddove si prevede” che «è consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi”**.
Con questa sentenza la Cassazione precisa che le elencazioni previste dal D.Lgs 139/2005 all’art. 1 co. 1, 2, 3, 4 per le ragioni indicate nel punto 6. Interpretazioni delle norme sugli ordinamenti delle professioni contabili, non comportano attribuzioni di attività in via esclusiva (*“*la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva”).
La Corte di Cassazione ritiene che con la legge delega n. 34/2005, specificando “restano ovviamente da verificare”, il legislatore vuole attribuire nuove competenze ai laureati specialistici iscritti alla sezione A.
Da ciò si evince che le attività che la legge riconosceva (quindi non sono nuove competenze ) ai dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti o iscritti ai relativi albi al momento in cui i dd.pp.rr. 1067 e 1068 del 1953 erano in vigore, gli vengono confermate con il D.Lgs. 139/2005 riconoscendogli il titolo di commercialista che viene richiamato nelle leggi che riservano ( e riservavano) determinate attività a gli iscritti ad albi professionali.
Il D.Lgs. 139/2005 disciplina l’ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili e non fa nessun riferimento a riserve di attività, non stabilisce competenze esclusive ma definisce le competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le attività specifiche sono disciplinate dalle leggi (legge sul contenzioso tributario, amministrazione giudiziaria ecc.) che richiamano le competenze degli iscritti agli albi professionali al fine di poter svolgere determinate attività.
Fa Eccezione la legge n. 12/79 art. 1 che stabilisce:*“*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
Inoltre l’esperto contabile ha competenze anche in materia tributaria. Il CNDCEC ha dichiarato nelle richieste di modifica del schema di decreto legislativo 184 sul contenzioso tributario di voler escludere l’Esperto Contabile tra i professionisti abilitati alla rappresentanza e assistenza tecnica in commissione tributaria. Il Diritto Tributario che include le procedure del ricorso tributario, è materia oggetto delle prove dell’esame di Stato dell’esperto contabile ai sensi dell’art. 47 co. 2 lettera b) del D.L.gs. 139/2005 inoltre in diverse Università gli aspiranti esperti contabili hanno espletato la prova sul ricorso tributario.
Il CNDCEC consapevole:-
che i Consulenti del Lavoro si abilitano dopo aver conseguito la Laurea di durata triennale (non solo in economia e giurisprudenza) e aver svolto una pratica di diciotto mesi, (il sottoscritto ha svolto tre anni di pratica), sono inclusi tra i professionisti abilitati all’assistenza tecnica e rappresentanza in Commissione Tributaria con competenze generali e che in pratica l’Esperto Contabile iscritto alla Direzione Provinciale del Lavoro (come nel mio caso abilitato alla tenuta del LUL, con pin inps e inail) può svolgere la consulenza del lavoro ai sensi dell’art. 1 (testo dell’articolo in vigore dal 03/12/2005) della Legge n. 12/1979;
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che con competenze specifiche gli ingegneri (ingegneri e ingegneri iunior), agronomi (agronomi e agronomi iunior), geometri (diplomati e geometri laureati), architetti (architetti e architetti iunior), periti agrari (diplomati) possono assistere e rappresentare i propri clienti in commissione tributaria;
vuole escludere senza che ci sia una motivazione sulla preparazione di natura fiscale e tributaria, e ricordando che l’esperto contabile a differenza degli ingegneri, architetti, geometri, periti agrari può fare assistenza fiscale e apporre i visti di conformità, asseverazioni ed effetuare **certificazioni tributarie **e in quest’ultimo, se iscritto anche nel registro dei revisori legali (come nel mio caso).
Detto ciò, ritengo che l’esperto contabile debba essere quanto prima rappresentato nel Consiglio Nazionale e nei Consigli Territoriali da esperti contabili iscritti nella sezione B dell’albo, per assicurare la tutela e la promozione di una libera professione ordinistica e garantire la rappresentanza di tutti gli iscritti.Certo di una sua risposta e promuovendo l’osservanza delle leggi, la invito a leggere la sentenza della corte di cassazione a sezioni unite penali n. 11545 del 2012 in particolare il punto 6. Interpretazioni delle norme sugli ordinamenti delle professioni contabili e il punto 8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute .
Ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta ma ritengo che il nostro presidente stia violando l'art. 28 del nostro codice deontologico. Faccio un appello a tutti gli esperti contabili di unirci per far valere i nostri diritti. il consiglio nazionale e il governo con l'atto 184 bis ci discrimina e ci equipara ai consulenti tributari con tutto il rispetto). Nella relazione tecnica del governo sull'atto 184 bis ha dichiarato che l'assistenza tecnica e la rappresentanza in commissione tributaria può essere conferita solo ai professionisti iscritti ad ordini perchè hanno sostenuto un esame di stato.
Da ciò si evince che secondo loro non facciamo parte dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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salve espertocontabile1,
ai primi di agosto, dopo aver letto l'audizione di Longobardi in Commissione Finanze, ho scritto anche io due lettere, la prima al mio Presidente Provinciale il quale ha condiviso (verbalmente) le mie osservazione circa la discriminazione in atto da parte dell'Ordine verso gli Esperti Contabili e dopo qualche giorno al Direttore Nazionale dell'Ordine a la Consiglio Nazionale. Al momento neanche io ho avuto alcun riscontro da parte del Nazionale !!
Condivido le tue osservazioni e ritengo sia necessario una mobilitazione in tempi brevissimi anche perchè l'atto 184 bis sarà a breve calendarizzato alle camere. Hai in mente qualche iniziativa ?
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Buongiorno, sto per fare l'esame per l'abilitazione e iscrizione nell'albo sez. B degli Esperti Contabili, tra colleghi si parlava delle differenze tra questa figura e quella di Dottore Commercialista e tra le poche differenze volevo chiedervi se è vero che l'Esperto Contabile non può depositare bilanci al pari del dottore Commercialista.
Vi ringrazio anticipatamente,
Carmelo
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l'esperto contabile può depositare i bilanci come intermediario e con procura speciale ma non può certificare la copia conforme. in poche parole è l'amministratore che deve firmare e l'esperto contabile inviare la copia informatica con procura speciale mentre il commercialista può firmare e dichiarare la copia conforme(cmq di solito non è una procedura molto usata)tutto ciò ai sensi dell'art. 31 co. 2 quater del D.lgs. 340/2000. Tutto questo le CCIAA e il CNDCEC, ritengono che ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 139/2005 tutte le leggi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2005 (03/08/2005) che richiamano i dottori commercialisti e ragionieri si riferiscono agli iscritti nella sezione A.
A mio parere, l'articolo 78 parla di disposizioni (quindi articoli non leggi e decreti legislativi) e poi è un articolo che mantiene in vigore sino al 31/12/2007 l'albo dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri, quindi non riguarda l'esclusione degli esperti contabili da tutti i richiami dei commercialisti dai vari dispositivi.
inoltre il d.lgs. 340/2000 art. 31 co. 2quater viene richiamato per le cessioni di quote che è una nuova competenza dei commercialisti ma la legge delega n. 34 del 2005 all'art. 3 lett.d) stabilisce che "laddove si prevede che è consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'albo unico riservata ai **laureati specialistici, **che presentino profili di interesse pubblico generale ecc.
Seguendo la tesi che tutte le leggi che richiamano i commercialsiti riguardano solo gli iscritti alla sezione A, non possono avere questa nuova competenza i diplomati iscritti al vecchio albo dei ragionieri. Quindi il richiamo sia per il deposito dei bilanci che per le cessioni di quote per legge dovrebbe riguardare anche gli esperti contabili, per far valere tutto ciò è necessario fare ricorso.
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lorus67 io sono iscritto all'ordine di Bari al n. 1 sezione B e sono Toscano Livio, per mobilitarci abbiamo bisogno di fare rete e purtroppo dobbiamo comunicarlo ai nostri ordini.
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@espertocontabile1 said:
lorus67 io sono iscritto all'ordine di Bari al n. 1 sezione B e sono Toscano Livio, per mobilitarci abbiamo bisogno di fare rete e purtroppo dobbiamo comunicarlo ai nostri ordini.
ciao a tutti..anche io sono un esperto contabile..abilitato l'anno scorso..ma con l'entrata in vigore del dlgs 184 bis...(diventato 156).dal 1-1-2016 non possiamo più fare assistenza in commissione tributaria?? Non possiamo fare nulla per ovviare a tale ingiustizia?
una precisazione reclamo e accertamento con adesione possiamo farlo?
è una grandissima ingiustizia..i ragionieri cosa hanno in più di noi??
grazie e saluti
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Aggiungo una precisazione..secondo me ai sensi dell'art 63 DPR 600 possiamo rappresentare i contribuenti negli uffici con procura da noi autenticata..(accertamento con adesione..ecc..).. Ma nelle commissioni no..(mentre i consulenti del lavoro per esempio possono)...Cosa ne pensate?
i revisori ancora non sono compresi nell'art 12 dlgs 546..ho visto che è ferma in parlamento da anni la proposta di aggiungerli.. Vi risulta?
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Buongiorno a tutti, vorrei tornare sull'argomento dell'assistenza in commissione tributaria..invitandovi a cercare di fare rete e inviare una lettera al presidente del Consiglio Nazionale firmata da quanti più esperti contabili riusciamo a raccogliere..che ne dite?
Altre proposte??Dovremmo cercare di modificare tale provvedimento... ci limita enormemente nella nostra attività..anche nei confronti del cliente..non trovate?
Saluti