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    Partita Iva-Super Minimi e Spese di Rappresentanza

    Cari amici

    Avrei dei dubbi sullla concetto e sulla qualificazione giuridica delle cosidette "Spese di rappresentanza".

    Un manuale che è in mio possesso afferma: *Sono considerate spese di rappresentanza gli omaggi fatti alla clientela o le cene offerte ai Clienti , come pure gli oggetti di arte, antiquariato, o collezione anche se utilizzati come beni strumentali dell'attività(esempio tappeti, quadri mobili antichi). La deducibilità è limitata all 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

    *Sono corrette queste informazioni ? Nello specifico se vado al ristorante, o faccio un acquisto di un bene, cosa devo far scrivere in Fattura, perchè lo stesso possa essere qualificato come "Spesa di Rappresentanza ? Al ristorante devono essere indicati 2 coperti, con relativa specifica ?

    Aspetto una Vs. risposta

    Michele Broccoli


  • Moderatore

    In merito a questo argomento, ti riporto un paragrafo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2009:

    1. LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REGIME DEI MINIMI I contribuenti che applicano il c.d. regime dei minimi, disciplinato dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal relativo decreto attuativo dell’11 gennaio 2008, determinano il reddito di impresa (e di lavoro autonomo), come differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o professione.

    Sul reddito così determinato ai sensi del citato comma 104 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

    I contribuenti soggetti al regime dei minimi sono invece esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive.

    Con riferimento alle spese parzialmente inerenti, quali quelle relative a beni ad uso promiscuo, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del Tuir (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia), la circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 ha chiarito che esse rilevano nella determinazione del reddito dei contribuenti minimi nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto, comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione.

    Le spese di rappresentanza, pertanto, che possono essere ritenute anch’esse inerenti entro limiti di congruità fissati dal comma 2 del decreto, saranno deducibili nei limiti del citato plafond anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minini.
    Nella medesima circolare è stato inoltre chiarito che le spese per omaggi (di valore unitario inferiore a 50 euro), vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato, semprechè l’inerenza delle spese all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

    Pertanto devi osservare il limite indicato e per le spese ad esempio di ristorante, dovresti in qualche modo documentare il motivo di quella cena (es. incontro con un potenziale cliente).