• User Attivo

    Mi togliete una curiosità?

    Si parla di "risarcimento danni" eventuali, giusto?

    Ora una "diffamazione" per essere tale vuole dire che tizio va a dire in giro che caio è un "delinquente"

    Ovviamente più persone raggiunge e più diffamazione c'è.

    Ora nel caso specifico c'è davvero diffamazione considerando, da quanto capito, il contesto "scherzoso" dove è stato nominato il termine che ha portato alla querela?

    Inoltre se questo termine è rimasto on-line pochi minuti come mai si potrà arrivare a dimostrare che si hanno avute ripercussioni sulla propria persona?

    Infine una domanda: in caso di un insulto "diretto" magari a mezzo e-mail o sms si parla lo stesso di "diffamazione" ?
    No perchè un conto è andare a raccontare in giro falsità un conto se tizio invia una mail personale a caio scrivendone di "peste e corna"......


  • Super User

    Guarda...nei trib. piccoli sono piuttosto veloci...ma in altri... una delle attività dei difensori è quella di sollecitare...


  • User Attivo

    Allora, nel mio caso, dovrebbe essere veloce..


  • Super User

    La diffamazione consiste anche nel dire fatti veri che ledono l'altrui reputazione a due o più persone anche non contemporaneamente presenti.
    Non conta il mezzo di comunicazione.
    Per evitare il reato di diffamazione deve esere precisato nel messaggio che la comunicazione è riservata.
    Nel caso specifico si deve appunto guardare il contesto...ecco perchè dicevo che è necessario conoscere i motivi dell'archiviazione per poter dire se vi sia o no responsabilità civile.


  • User Attivo

    Io confido nell'esimente della provocazione e del fatto ingiusto altrui...


  • Super User

    Non sono esimenti...sono solo attenuanti che non provocano l'archiviazione.


  • User Attivo

    Tornando al caso concreto, io ho insultato perchè quella persona (40 anni) si intratteneva in chat di msn con una minorenne facendo dei discorsi....va beh avete capito ....

    Ora abbiamo tutte quelle conversazioni salvate in automatico dal PC, che la Postale mi aveva anche richiesto ed ho fornito.
    Possono portare ad un procedimento verso il presunto pedofilo?


  • Super User

    Quanti anni ha la minorenne?


  • User Attivo

    17


  • Super User

    Mah... bisognerebbe conoscere la conversazione...


  • User Attivo

    Beh si trattava di continue lusinghe, con finalità di adescamento e incontro, spesso condite da espressioni piuttosto esplicite ...
    Tra l'altro, per timore, la ragazza aveva dovuto cambiare alcune sue abitudini...e per l'ansia derivante aveva avuto alcune crisi di panico (con tanto di certificati medici).
    Poi il tizio non si è più rifatto sentire, e quindi la questione morta li (pensavamo) e non è stata fatta alcuna denuncia o esposto alle autorità
    .
    Dopo alcuni mesi il tizio si rifà vivo, e da lì il mio sfogo con relative conseguenze...

    Come dicevo, la Postale volendo avere un quadro chiaro della situazione ci ha richiesto quelle conversazioni...e le abbiamo fornite.
    Ora non so (ma spero) se porteranno a qualcosa di concreto, indipendentemente dal mio caso, perchè non si può permettere che circolino persone del genere.

    Fatto stà che il mio Avv. pensava di "ricattare" il querelante sulla base di queste conversazioni. Nel senso "tu ritira la querela, e noi non diciamo nulla delle tue maialate alle ragazzine" (anche se le autorità lo sanno già).

    Però non so, se tutto ciò possa avere fondamento ...


  • Super User

    Se è archiviata la querela non vedo perchè tu ebba metterti in altri pasticci...il tuo avvocato ha suggerito una cosa poco corretta e che potrebbe causarti ulteriore disagio.
    Aspetta di conoscere il motivo per cui è stata archiviata.
    La notizia data alla Procura potrebbe integrare il reato di stalking che, nei confronti di un minore, è procedibile d'ufficio ovvero circonvenzione d'incapace.
    Ribadisco... si dovrebbe leggere che vi è scritto nonchè le repliche della minore.


  • User Attivo

    Non è archiviata; è stata richiesta l'archiviazione ...
    Forse è meglio che abbandono i miei pensieri dedicandomi ad altre occupazioni...magari nel frattempo il querelante muore ... :surprised:


  • Super User

    Pumino...sono rari i casi in cui a seguito della richiesta il gip decida altrimenti...stai tranquillo e aspetta di conoscere i motivi. Poi si potranno formulare ipotesi fondate.


  • User Attivo

    " sono rari i casi in cui a seguito della richiesta il gip decida altrimenti "

    ah!! ora mi è tutto più chiaro!
    Anche su questo non ero del tutto afferrato ...

    Pertanto la ringrazio per la consulenza e la pazienza dimostrata!


  • User Attivo

    @giurista said:

    Ma stia tranquillo!... a meno che non ha arrecato un danno significativo (perdita del lavoro etc) che la p.o. deve dimostrare, al massimo la condannano a pagare 1000/2000 Euro di danno morale oltre alle spese legali (max 3000 Euro oltre iva cpa 12,50%).

    E in caso di danno significativo fino a dove si può arrivare ????


  • Super User

    Te l'ho già detto... dipende dal danno...


  • User Attivo

    "La diffamazione consiste anche nel dire fatti veri che ledono l'altrui reputazione a due o più persone anche non contemporaneamente presenti.
    Non conta il mezzo di comunicazione."

    Come, come come????

    è una battuta spero!

    Altrimenti tutti i commenti sui vari siti web / forum dei "furboni" sarebbero diffamazione??? 😮


  • Super User

    Si deve bilanciare il diritto di critica tra un interesse giuridicamente rilevante e l'offesa all'onore e alla reputazione.In sintesi, si deve valutare il caso concreto. Riporto 2 massime oramai passate ala storia che possono dare un'idea di come è regolata la materia:
    In tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata. Tuttavia, non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all'articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere llaltrui reputazione. Costituisce questo un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III 19 novembre 2010 n. 23468 conforme a Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140).
    E' necessario pesare quindi ogni parola senza temere di affermare la verità. In questo senso, non integra il reato di diffamazione la condotta del condomino che definisce pubblicamente latitante e incompetente l'amministratore di condominio; nella specie, infatti, sussiste la scriminante del diritto di critica (la Corte ha osservato che rivolgendo delle critiche all'operato dell'amministratore, per le gravi carenze di manutenzione del palazzo e invitando gli altri condomini ad attivare i loro poteri di controllo sull'amministratore, il condomino-imputato aveva esercitato non solo il proprio diritto di libera manifestazione del pensiero, ma anche lo specifico diritto, quale condomino dello stabile, di controllare l'operato dell'amministratore e di denunciare le eventuali irregolarità riscontrate. In particolare, la parola latitante non determinava alcuna aggressione alla sfera morale dell'amministratore, ma solo una censura delle attività non svolte; in tale contesto, tale termine era stato usato nell'accezione corrente di qualcuno che evita di farsi vedere al fine di non ottemperare ai suoi doveri, per i quali è pagato), Cassazione penale sez. V 11 novembre 2010 n. 3372.

    In sintesi, costituisce diffamazione ogni espressione offensiva e gli epiteti recepiti come socialmente denigratori; le informazioni denigratorie anche se vere che non rientrino nel pubblico interesse non siano riportate con obiettività e corretteza di linguaggio.

    la diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica, Cassazione penale sez. V 01 luglio 2008 n. 31392.