• User Attivo

    Grazie per la risposta, la prima mi è stata molto utile, la cosa che ancora non mi è chiara e se devo inviare prima la copia alla parte citata oppure presentarla prima al giudice di pace. Pare, da alcune ricerche, che debba inviare una copia all'altra parte e consegnare allo stesso tempo al giudice di pace tenendo in considerazione un lasso di tempo minimo di 45 giorni prima della data di convocazione davanti al giudice, è esatto? Grazie


  • User Newbie

    La citazione in giudizio deve avvenire notificando al convenuto l'atto mediante Ufficiali Giudiziari facendo attenzione a rispettare i termini liberi a comparire ovvero 45 giorni tra la data di citazione e la data in cui l'atto viene ricevuto.
    Successivemante l'attore (cioè Lei) deve depositare il fascicolo (iscrizione a ruolo), oltre a versare il contributo unificato, presso la Cancelleria del Giudice di Pace entro la data indicata in citazione mentre il convenuto potrà costituirsi in giudizio fino all'udienza effettiva.

    Detto questo....vero è che il Codice consente la difesa senza Avvocato per le cause fino ad €. 516,00...ma per esperienza personale Le dico che il Processo innanzi al Giudice di Pace non è semplice e che bisogna comunque conoscere il Diritto Processual Civile.
    Se dovessi dare un consiglio...io direi di "autodifendersi" solo per le opposizioni alle Sanzioni Amministrative...per il resto ci sono tanti giovani colleghi che Le possono essere di aiuto.

    Saluti.

    Avv. Luciano Castaldi


  • User Attivo

    Grazie per la risposta, l'avvocato c'e' cmq... ma trattasi di importi irrisori ho preferito avviare la cosa altrimenti sinceramente sarebbe costato di piu l'avvocato che non l'ammontare della causa. In verita io avrei tagliato corto con una querela per truffa. Cmq ancora non riesco a capire se devo inviare una copia all'altra parte oppure no, potrebbe essere gentile da spiegare semplicemente l'iter? O cmq indicarmi anche gli articoli del cpc da seguire?

    In pratica devo inviare una copia della atto di citazione all'altra parte?
    O basta presentare, versando l'importo unificato, l'atto di citazione presso il giudice di pace?


  • User Newbie

    Deve notificare - tramite Ufficiale Giudiziario - l'atto di citazione all'altra parte ....poi successivamente depositare il fascicolo in Cancelleria comprensivo di atto di citazione notificato, nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato e documenti allegati.

    Art. 163 - 168 e successivi del Codice di Procedura Civile per l'atto di citazione in generale da integrare con artt. 316 e successivi del Codice di Procedura Civile per il Giudizio innanzi al Giudice di Pace


  • User Attivo

    Ecco, cera qualcosa che nn tornava, scusi ma come faccio a trovare un ufficiale giudiziario per notificare quest'atto di citazione? Da quello che ho capito anche se andassi presso il giudice di pace e facessi una dichirazione verbale comunque dovrei io occuparmi di tale notifica.
    Sarebbe cosi gentile da spiegarmi ancora una volta come fare?


  • User Newbie

    Lei ha innanzitutto individuato il Giudice di Pace Territorialmente competente per decidere la causa?

    L' Ufficio Notifiche competente dipende dal Giudice Territorialmente competente stabilito in base ai criteri individuati dal Codice.

    Lei dovrebbe innanzitutto indivudare il Giudice di Pace competente per territorio e solo dopo recarsi all'Ufficio Notifiche rientrante nel mandamento (sfera territoriale) di quel ufficio notifiche.

    Può utilizzare il sito Giusitzia Map
    per individuare l'ufficio notifiche competente.


  • User Attivo

    Ho ancora un piccolo, è fondamentale per l'atto di citazione, mi è stato detto che tra la notifica e la data della causa devono esserci 45 giorni, leggendo dal cpc 163 bis devono esserci 90. Qual'e' giusto? Ma per la data devo indicare un qualsiasi giorno in cui ci sono le udienze oppure c'e' un calendario preciso?
    Grazie ancora per le risposte e la disponibilta del Sig Castaldi Luciano


  • User Newbie

    il termine è di 45 giorni perchè l'art. 163 bis sui termini liberi a comparire fa riferimento al processo innanzi al tribunale, che è il parametro di riferimento per tutti gli altri tipi di riti.
    L'articolo che deve pendere come riferimento è il 318 comma 2 che recita:"Tra il giorno della notificazione di cui all?articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall?articolo 163-bis, ridotti alla meta?".

    Quindi 90/2= 45.


  • User Attivo

    Salve,

    riapro la discussione in quanto sono arrivato alla notifica tramite ufficiale giudiziario, i quali mi hanno detto che tramite il 140 hanno provveduto a notificarlo al convenuto.
    Oggi, dopo che il 2 ed il 3 febbraio per telefono, mi hanno detto che potevo andare a ritirarlo mi hanno rimandato a mani vuote perche' avendo tramite il 140 usato la raccomandata postale, e visto che gli uffici pubblici sono chiusi causa neve, anche giudice di pace e poste, non possono darmi la mia copia. Qualcuno puo darmi qualche consgilio/chiarimento?

    Grazie per le risposte.


  • User Attivo

    Forse ho risolto, art 319 del cpc. Se qualcuno conferma


  • User Attivo

    Il convenuto si è costituito proponendo anche domanda riconvenzionale, (ma si fa sempre cosi'? Si scrivono anche balle?) contestandomi un infondato reato penale e chiedendo l'eventuale risarcimento danno, aumentando anche il valore della causa tanto da farmi perdere il diriito datomi dall'art 82 cpc. L'udienza è stata rinviata quindi ancora quasi al punto di partenza, cosa posso fare? In particolar modo nell'immediato?
    Grazie per le risposte


  • User Attivo

    Io consiglierei di trovare un avvocato.
    Comunque, adesso, il limite di valore che consente l'autodifesa nelle cause avanti il G.di P. è stato elevato a 1.100,00 euro. Vedi un po' se la domanda riconvenzionale supera comunque questo valore.


  • User Attivo

    Si lo supera. Bhe il giudice deve ancora accogliere la sua domanda. E si l'avvocato di fiducia è stata barbaramente nominato (ivano) dall'avvocato del convenuto, se leggesse quella domanda 😄


  • Super User

    L'art. 82 cpc consentire al gdp di emettere decreto per consentire l'autodifesa laddove ravvisi che non vi sono questioni giuridiche di particolare rilevanza. quindi se il gdp ammette la riconvenzione e se la sente può chiedere l'emissione del decreto.
    Vedo però che le è sconosciuta la procedura... nomini un legale...


  • User Attivo

    La mia richiesta orginaria era un'altra ed era: se era possibile nell'immediato opporsi alla domanda di riconvenzione.
    Cerco di spiegarmi meglio: visto che i termini per la domanda di riconvenzione del convenuto, pare il cpc non stabilisca diversamente, siano di 10 giorni credo esista qualcosa di simile anche per l'attore. Sbaglio? Ci sono termini urgenti?


  • Super User

    La riconvenzione introduce un processo nel processo. Innanzi al gdp tutto cambia. Se davanti al tribunale ci si oppone alla riconvenzione con le memorie successive davanti al gdp l'atto scritto non è necessario. E' sufficiente mettere tutto a verbale entro l'udienza successiva al momento in cui si è venuti a conoscenza della domanda riconvenzionale.
    Mi sembra di capire che tu interpreti nel senso che è necessaria una nuova costituzione da parte dell'attore. Non è così. E' sufficiente opporsi secondo le forme stabilite per il rito.


  • User Attivo

    No, voglio solo evitare che, nel caso esistano passi procedurali a termine, ne possa far decadere qualcuno. E' anche vero che nel mio caso la domanda riconvezionale del convenuto (da un legale) sia stata presentata fuori termine ovvero non prima dei 10 giorni (non so se possa essere nello specifico motivo di decadenza).
    E' anche vero che posso, visto che sono ricorrente personalmente in difesa, in udienza fare tutto verbalmente. Ma mi limito semplicemente a capire quali siano i passi da compiere e poter valutare effettivamente se è il caso di farsi da parte e lasciar spazio ad un legale oppure procedere da solo fino a quando il gdp e la causa lo permetta.


  • Super User

    Ribadisco, l'opposizione alle richieste della riconvenzione le può formulare tutte entro l'udienza successiva al momento in cui è venuto a conoscenza di tali domande.
    Lei è di fronte al gdp quindi non si osservano i 20gg (e non 10 a meno che non vi sia l'abbreviazione dei termini) previsti per il Tribunale.
    Innanzi al gdp ci si può costituire in udienza e porre tutte le eccezioni e le domande che si vogliono. Quindi il legale di controparte ha agito bene.