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- Multa SIAE di 2000 euro per musica sul sito!
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Il sito è intestato a me. Persona fisica.
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Mi dispiace, ma come ti è stato già risposto, non è sostenibile affermare che il tuo sito abbia scopo didattico. E' evidente che ha carattere commerciale e/o fine di lucro.
Figurati che basterebbe avere sul proprio sito una pubblicità come AdSense per avere lucro indiretto. Nel tuo caso anche se non vi è un lucro diretto (non vendi certo i pezzi che metti online), vi è un lucro indiretto, perché ti fai pubblicità, e indirettamente guadagni o potresti guadagnare dalla pubblicazione nel tuo sito delle demo musicali...
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Con le licenze libere, CC e Art Libre, si risolvono alcuni problemi, ma per lo scopo di lucro alcuni artisti non concedono i propri brani.
Jamendo in questo senso è una grande risorsa
jamendo.com/it/
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Ciao a tutti,
la questione è complessa. Provo a chiarire.
Gli articoli 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore prevedono che il produttore, gli esecutori, gli interpreti di musiche, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio o prestito, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro delle musiche diffuse o comunicate al pubblico, in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione.
La misura del compenso è stata determinata da un decreto del consiglio dei ministri, a norma del quale, "in difetto di diverso accordo tra le parti" la misura del compenso "è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella pubblica utilizzazione".
In caso di utilizzo non a scopo lucrativo vi è un altro compenso che, però, non è mai stato determinato.Il primo punto è stabilire se le musiche di sottofondo di un sito web siano a scopo lucrativo. Nel caso specifico direi che sussistono gli estremi, si tratta di musiche che gli utenti dovranno selezionare per "l'acquisto" (l'esecuzione). Una sorta di catalogo online, potremmo dire.
Però c'è da dire che la quantificazione adottata in tale caso fa sorgere più di un dubbio. Il pagamento dei diritti sorge da un accertamento in contradditorio (altrimenti potrebbe aversi un illegittimo trattamento di dati personali altrui), con specifica verifica sull'uso (tempi, incassi, ecc...), e quindi sulla percentuale da adottare in tal caso. Nel caso in cui il criterio seguito non sia quello sopra riportato, la pretesa deve ritenersi illegittima.
Tale compenso, inoltre, avendo natura di indennizzo non è assogettabile ad interessi, per cui qualora fossero chiesti la pretesa sarebbe illegittima.
Direi che ci sono gli estremi per contestare la richiesta. Mi pare di aver capito che si richiedano compensi anche per un periodo in cui musiche non c'erano sul sito. Inoltre anche il calcolo dovrebbe essere contestabile.Chiarito ciò, preciso che l'utilizzo di musica coperta da diritto d'autore su un sito web è possibile solo in quanto si siano pagati i diritti d'autore anche per tale tipo di utilizzo. Per cui si deve indicare espressamente alla Siae questa modalità di utilizzo al fine di ottenere l'autorizzazione per l'uso previsto. Non è quindi sufficiente pagare la Siae per l'utilizzo ai matrimoni, quando poi si utilizzano tali musiche anche in un sito web, trattandosi di modalità di utilizzo completamente diverse.
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Chiedo anzitutto scusa se riporto alla luce questo topic ma penso si possano aggiungere un apio di cose.
Dissento sia pur in parte, con bsaett in quanto gli articoli citati sono relativi a diritti "connessi", è cioè un diritto (in questo caso a ricevere un compenso e non ad un'autorizzazione) che si sviluppano a seguito dell'utilizzo a scopo di lucro del "diritto principale" dell'autore.
Non esiste perciò un'autorizzazione specifica per quell'articolo/i che "vive", invece, all'interno del permesso rilasciato dalla SIAE quando e se vengono usati in modo diretto dischi fonografici o analoghi del disco. Non possiamo, nel caso, pensare a due diritti distinti con due "pagamenti" distinti.
La licenza sarà una, con un unico "provente" il quale comprenderà tutti i diritti del caso.Credo poi che non si possa parlare di multa in quanto la SIAE non può certo erogarne. Se guardiamo alla legge, l'uso a scopo di lucro e non personale dei diritti d'autore senza preventiva autorizzazione della SIAE che è ente pubblico monopolista istituzionalmente incaricato al rilascio, è un reato il quale può essere denunciato solo dall'autorità competente (polizia, GdF etc) attraverso una denucia e un processo.
Quella qui riportata, e credo sia stata giusto il consiglio a non pagare visto il metodo utilizzato per la richiesta, sembra essere una "semplice" richiesta di regolarizzare la propria posizione nei confronti del contratto di licenza. Penso perciò sia corretto, ipotizzando fosse davvero la SIAE a scrivere, il compenso richiesto aggravato degli interessi per il ritardato pagamento.
Non sono un avvocato ma credo si possa dire che la richiesta è più da vedere nel ambito del diritto civile piuttosto che multa/sanzione di tipo penale o amministrativo.
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Sintetizzando .. ho pagato.
Ho pagato nella speranza di chiudere il discorso siae e di organizzarmi (sotto consiglio dell'interlocutore SIAE) mettendo queste "beneddette" demo su Youtube. Una volta pagato e inserito il numero siae sul sito pensavo di avere risolto invece sono stato contattato da un ufficio siae che dice che il contratto non va bene e che l'altro ufficio ha sbagliato ed essendo passato ulteriore tempo il costo è ancora maggiorato. Poi mi hanno detto chi mi avrebbero chiamato per capire cosa fare e non lo hanno fatto e adesso mi è arrivata a casa una raccomandata.Grazie a tutti quelli che vorranno partecipare alla discussione.
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E' già cosa buona il fatto che quelle mail erano vere e non comunicazioni strane. Hai comunque fatto molto bene a metterti nelle condizioni di regolarizzare la tua posizione anche se, effettivamente, la seconda comunicazione della SIAE ha forse riportato maretta.
Non so quale sia la esatta natura delle demo, non le ho viste ma temo che a monte possano esserci richieste di "sincronizzazione" oltreché di comunicazione al pubblico.Comunque coraggio e in bocca al lupo.
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Ringrazio MassimoSiddi per il suo dissenso, come si dice "dissentendo s'impara":D.
Anche se non ho ben compreso su quali mie argomentazioni dissenta, visto che non ho mai detto che i diritti connessi vivano di vita propria, ho solo fatto una scissione per soggetti, cioè autore, produttore, esecutore, ecc....Comunque, tornando all'argomento principale credo che la questione si sia ingarbugliata, per colpa della Siae probabilmente.
Se non ho capito male l'utente ha ricevuto dalla Siae richieste di regolarizzazione e si è regolarizzato sulla base di quelle richieste, poi la Siae ha detto che quelle richieste di regolarizzazione erano non corrette, e la regolarizzazione andava fatti su altre basi.
Io direi di contattare un legale per vedere se ci sono gli estremi per una azione di risarcimento danni. Se un cittadino si rivolge ad un ufficio chiedendo di regolarizzare la sua posizione e l'ufficio gli sbaglia la pratica, credo che la colpa sia dell'ufficio. Quindi, dal momento della regolarizzazione in poi penso che il cittadino debba ritenersi "a posto", e le ulteriori conseguenze negative che dovesse subire il cittadino per errori dell'ufficio dovrebbero ricadere sull'ufficio stesso.Spero il discorso sia chiaro!
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Il dissenso era in particolare, su una piccolezza nell'esposizione.
L'art. 73, infatti non prevede un compenso per l'uso delle musiche in determinate situazioni ma prevede un compenso per l'uso "del disco" (del supporto fonografico cioè, quello fisico) o analoghi del disco.
La musica, in quanto opera è un diritto dell'autore e viene assolto attraverso il cosidetto "Permesso SIAE", l'uso del disco su cui sono registrate quelle musiche è un compenso compreso nei proventi derivanti dal quel permesso SIAE (il permesso per pubblica esecuzione, ad esempio), è appunto un connesso al diritto d'autore.
Viene (dovrebbe) incassato dalla SIAE e dato ai produttori i quali lo ripartiscono anche verso interpreti/esecutori (IMAIE) che hanno partecipato alla registrazione.
La misura del compenso è stabilito da un DPCM del 1975 che lo fissa, salvo accordi diversi tra le parti, non oltre il 2% dell'incasso. Come hai, del resto, ben sottolineato.
Da anni e senza sapere il motivo, la SIAE non sta incassando quel diritto, si è perciò venuta a creare una strana situazione che ha visto molte persone denunciate (poi assolte) per una non ben definita "evasione del diritto connesso". Ma questo è altro discorso.NOn sarebbe la prima volta e ho paura non sarà l'ultima che la SIAE sbaglia e poi corregge, credo visto che la "regolarizzazione" nei confronti della legge, attiene a funzioni istituzionali della SIAE, non ci sia possibilità di risarcimento danni. Per cosa poi, chi era in fallo era, ahimé il nostro amico.
se ipotizziamo che l'utente sia stato regolarizzato, suo malgrado, attraverso una licenza di "multimedialità" anziché di "comunicazione" o non si sia considerato il diritto di "sincronizzazione" ed anche, vista la natura commerciale degli "spot", forse il diritto morale... beh, il mio timore è che è meglio tenere buono l'errore e la correzione piuttosto che scuotere l'albero senza sapere quali frutti possano cadere.
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Grazie, adesso ho capito:)
Per quanto riguarda la "regolarizzazione" poco regolare, allora il consiglio a Raffalullly è eventualmente di sentire un esperto della materia per verificare se si sono gli estremi di una azione, prima di imbarcarsi in una causa