<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Resi attività di e-commerce: Risoluzione n. 274&#x2F;E 2009]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Segnalo un'interessante Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.<br />
Si tratta della n. 274/E di ieri 5 novembre 2009.<br />
<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb1404c51b8aca/ris%20%20n%20%20274E%20del%205%20novembre%202009.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb1404c51b8aca/ris  n  274E del 5 novembre 2009.pdf</a></p>
<p dir="auto">Il caso affrontato è quello di un'attività operante nel settore dell'e-commerce indiretto di prodotti di abbigliamento.<br />
L'istante richiede se la procedura di reso messa in atto è corretta, in particolare la fine di comprendere se l'IVA è o meno recuperabile in detrazione, non essendo stata emessa fattura al momento della vendita, conformemente con la disciplina delle vendite a distanza (sola annotazione del corrispettivo nell'apposito registro).</p>
<p dir="auto">L'Agenzia delle Entrate ritiene che, anche se non è stata emessa fattura, sia possibile effettuare l'operazione di reso recuperando l'IVA in detrazione e consentendo quindi una variazione in diminuzione che in generale è concessa solo se si emette fattura all'atto della vendita (cfr. art. 26, D.P.R. 633/1972).<br />
L'Agenzia richiede tuttavia che sia conservata tutta la documentazione necessaria a provare la transazione avvenuta, al fine di poter ricostruire tutti i dettagli dell'operazione. In particolare, è richiesta l'indicazione delle generalità dell'acquirente, la descrizione di ciascun bene ceduto, il prezzo concordato e poi rimborsato, il "codice di reso". Su quest'ultimo aspetto sembra opportuno consigliare (a chi non lo fa già), di assegnare un numero progressivo a ciascun reso così da tenere traccia ordinatamente di tutte le restituzioni di beni.</p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/114417/resi-attività-di-e-commerce-risoluzione-n-274-e-2009</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:13:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/114417.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:01:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Resi attività di e-commerce: Risoluzione n. 274&#x2F;E 2009 on Thu, 12 Nov 2009 08:21:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Segnalo anche questo comunicato stampa dell'Agenzia:<br />
<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb17d4c54ad06a/261_Com%20%20st%20%20%20vendita%20on%20line%205%2011%2009.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb17d4c54ad06a/261_Com  st   vendita on line 5 11 09.pdf</a></p>
]]></description><link>https://connect.gt/post/870445</link><guid isPermaLink="true">https://connect.gt/post/870445</guid><dc:creator><![CDATA[michelini]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:21:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>