• User Newbie

    Diritto d'autore ed esenzione iva

    I compensi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno da parte dell'autore sono esenti dall'iva e godono di una riduzione forfettaria del 25%. Tale disciplina si applica anche se sviluppo un software senza disporre di partita IVA?


  • User

    Per quanto riguarda le immagini si. Fai una "ricevuta di cessione diritti" al posto della fattura: su questa inserisci l'imponibile, sul quale effettui la deduzione del 20% sul 75% della cifra come ritenuta d'acconto, quindi segni il netto. Nella descrizione scrivi qualcosa di simile a "utilizzazione economica di opera d'ingegno" e "opera conforme alla normativa sul diritto d'autore". Specifica inoltre nel modo più preciso possibile a quali diritti la ricevuta si riferisce (es: ambito di utilizzo, durata, etc.) La ricevuta naturalmente deve contenere i tuoi dati e C.F. e dati e P.IVA del committente. La/e ricevuta/e va registrata nel 730 tra gli altri redditi, rigo D3, tipo di reddito 1. Credo che per lo sviluppo software, se rientra nelle opere di ingegno, non ci dovrebbero essere grosse differenze. C'è un sito dove forse potrai trovare qualche notizia in più www.dirittodautore.it

    Saluti! Elisa


  • User

    Dimenticavo, qui c'è la legge sul diritto d'autore (57 pagg. ... buona lettura .-) così puoi verificare con sicurezza se lo sviluppo software rientra nelle opere d'ingegno :

    http://www.dirittodautore.it/freedocs/LDA633-41_Agg_2005.pdf


  • User Newbie

    Ti ringrazio per la tua risposta e per la segnaazione del sito, che ho trovato interessante.
    Da varie ricerche che ho effettuato sembra che per i diritti d'autore vada distinta la vendita diretta dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell'opera. Mentre la prima è una prestazione soggetta ad IVA, la seconda non lo è, e si può dichiarare anche nel 730.
    Io sono interessato alla seconda ipotesi, poichè attualmente non posso aprire una partita IVA.
    Vorrei quindi essere sicuro che tale regime di esenzione si possa applicare al software (che è protetto quale diritto d'autore).
    La norma che prevede questo regime di esenzione (art. 3 comma 4 DPR 673/1972) la esclude per alcune ipotesi di diritto d'autore (commi 5 e 6 art.2 del D.Lgs. 633/1941 - legge sul diritto d'autore). Il software che è indicato al comma 8, sembra che non sia escluso.
    Però non vorrei che ci siano per il software delle circolari o risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria contrarie.
    Capisco che la materia è particolarmente specialistica, ma confido in questo forum.