• User Newbie

    Recesso del socio in snc

    Buonasera vorrei sapere se il socio di una snc (socio amministratore), in questo particolar caso parliamo di una società con 2 soci possessori del 50% ciascuno delle quote societarie, possa recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi a mezzo raccomandata r.r. avvalendosi di una clausola prevista nel contratto sociale la quale recita espressamente che:

    " I soci possono in qualsiasi momento recedere dal suddetto contratto , con preavviso di 6 mesi e a mezzo raccomandata a.r."

    Questa fattispecie non rientra nelle ipotesi di giusta causa, ma l'art. 2285 prevede espressamente al 2 comma che , il socio possa recedere nei casi previsti dal contratto sociale...

    Quindi in questo caso è possibile procede col recesso?
    E' sufficiente spedire racc a.r. al socio o è necessario anche provvedere a rendere noto questo cambiamento alla confartigianato o confcommercio?

    Inoltre se non sbaglio la giurisprudenza piu recente prevede che in caso di dissidi fra i soci tali da non permettere piu il raggiungimento dello scopo sociale si possa povvedere allo scioglimento della società è corretto??

    Vi ringrazio anticipatamente...


  • User Newbie

    Inoltre mi son dimenticato di dire che la società era stata costituita a tempo determinato, scaduta nel 2000, ma attraverso proroga tacita ha continuato a perseguire l'oggetto sociale.
    se non sbaglio qualora ci sia il passaggio da "tempo determinato" - per mezzo della proroga tacita a tempo indeterminato il socio ha cmq la psosibilità di recedere con preavviso di 3 mesi, giusto?

    Incollo un articolo che ho trovato in rete e che sembrerebbe confermare la mia tesi...

    Oltre ai casi di scioglimento del rapporto rispetto al socio visti per la SS, che valgono anche per la Snc, ce ne sono altri due specifici per questa società.

    Essi sono relativi all?eventualità di una proroga tacita della società, cioè la continuazione della società, ad opera dei soci, anche dopo il decorso contrattuale del termine di durata della società stessa.

    Questi 2 casi sono uno facoltativo ed uno operante di diritto.

    Il primo è costituito dal diritto di recesso che spetta a ciascun socio appunto qualora si sia verificata una proroga tacita della società. E? un diritto liberamente esercitatile dai soci e senza obblighi, se non quello di dare un preavviso alla soc. di almeno 3 mesi.

    Il secondo caso, automatico, è previsto dall?art. 2307 del CC, che attribuisce al creditore particolare del socio, sempre nell?eventualità di una proroga tacita, il diritto di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, qualora i suoi beni personali siano insufficienti a ripagarlo del credito.

    Anche nella Snc, quindi, come nella SS, sia pure in questa sola circostanza, è data facoltà al creditore del socio di ottenere la liquidazione della sua quota.

    E? chiaro che una volta liquidata la quota del socio debitore, il rapporto sociale nei suoi confronti si scioglie."