LAgenzia delle Entrate ha stabilito la legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009.
Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d?imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.
In caso di controlli la presentazione di tale documentazione, proveniente da banche e similari, è idonea a provare l?importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta (e la responsabilità del sostituto d'imposta). A questi documenti andrà aggiunta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che ha proceduto allo scomputo.
Saluti